Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2053.
La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.