La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2641 del 4 febbraio 2025, ha stabilito come quantificare il risarcimento per il danno alla salute spettante agli eredi quando la vittima decede per cause non collegate alla lesione.
La Suprema Corte ha chiarito che se una persona subisce un danno alla salute e, prima della conclusione del giudizio, decede per una causa non riconducibile alla menomazione subita a seguito dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi iure successionis (a titolo ereditario) deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.
Questo significa che il danno va liquidato secondo il criterio della proporzionalità. Come punto di partenza, si prende il risarcimento che spetterebbe, a parità di età e percentuale di invalidità permanente, a una persona offesa che sia rimasta in vita fino alla fine del giudizio. Questa somma viene poi diminuita in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti dalla vittima.
La Cassazione ha indicato che un utile parametro equitativo per questa liquidazione è quello delle tabelle romane, strumenti giurisprudenziali utilizzati per la quantificazione dei danni non patrimoniali.