Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
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Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1633.

Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari.

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari
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In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1615.

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell'attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all'uso comune (art. 1117 c.c.); presunzione che può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell'immobile contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà delle suindicate parti.

Il principio generale dell’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi
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Il principio generale dell’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1709.

Il principio generale dell'accessione posto dall'articolo 934 del Cc non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'articolo 177, comma 1, del Cc hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine, ai sensi dell’articolo 2033 del Cc.

In tema di estinzione delle obbligazioni e la compensazione cosiddetta impropria
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In tema di estinzione delle obbligazioni e la compensazione cosiddetta impropria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1747.

In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione cosiddetta impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione cosiddetta impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.

In tema di vendita di cose di genere in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative
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In tema di vendita di cose di genere in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1282.

In tema di vendita di cose di genere, nella specie semilavorati, in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative di ciascuna unità di prodotto oggetto del contratto, non soggiace ai termini di prescrizione e decadenza dell'art. 1495 c.c., in quanto ontologicamente diversa dalla garanzia per vizi, l'azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per mero inadempimento quantitativo.

La facoltà di invocare la solidarietà prevista dalla legge professionale in tema di compensi degli avvocati
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La facoltà di invocare la solidarietà prevista dalla legge professionale in tema di compensi degli avvocati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1283.

La facoltà di invocare la solidarietà prevista dalla legge professionale in tema di compensi degli avvocati è esperibile anche quando le parti rinunciano agli atti e vi è l’abbandono della causa dal ruolo con estinzione del procedimento. Purchè non vi sia stata rinuncia espressa alla solidarietà passiva.

Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC
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Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1348.

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria.

Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello
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Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2024| n. 1569.

In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità
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Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1756.

Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un’anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.