Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1710.
Il partecipante alla comunione su una striscia di terreno lungo il confine non possono servirsi della strada interpoderale costruita su di essa per accedere ad un immobile di sua esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali la strada comune è destinata, perché l'uso a favore di tale immobile si risolverebbe necessariamente nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù di passaggio, con evidente pregiudizio degli altri partecipanti alla comunione.