L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 2 marzo 2026, n. 4704, affronta un nodo cruciale nel riparto dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità sanitaria. La Corte sancisce un principio fondamentale a tutela del paziente, qualora la documentazione medica risulti insufficiente.
La Massima chiarisce che il paziente non può essere penalizzato sul piano probatorio a causa di una cartella clinica incompleta o lacunosa. In queste circostanze, quando la carenza documentale è imputabile alla stessa struttura sanitaria (comportamento della parte contro la quale si deve dimostrare il fatto), l'onere probatorio del paziente viene alleggerito.
Il principio cardine invocato è quello della vicinanza della prova. Poiché è l'ospedale o il medico ad avere il controllo esclusivo sulla corretta redazione e conservazione della cartella clinica, non è giusto che la carenza di dati, che rende impossibile una prova diretta del nesso causale o della colpa medica, si ripercuota sul paziente danneggiato.
In applicazione di questo principio, la Suprema Corte stabilisce che, a fronte di una documentazione incompleta, è ammissibile per il paziente ricostruire i fatti e dimostrare la responsabilità sanitaria mediante presunzioni semplici. Il giudice può, partendo da fatti certi e accertati, desumere l'esistenza del fatto ignoto (l'errore medico o il nesso causale), purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.
Questa decisione riequilibra il rapporto processuale, assicurando che l'inadempimento degli obblighi di diligenza documentale da parte della struttura non si traduca in un'ingiusta barriera all'ottenimento del risarcimento per il paziente








