La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 19 gennaio 2026, n. 1109, interviene sul delicato equilibrio del riparto dell'onere della prova nelle controversie tra utenti e gestori di servizi pubblici (come luce, acqua o gas) riguardanti i consumi rilevati.
Il punto centrale della decisione è il rigetto di qualsiasi "privilegio probatorio" a favore del gestore. In parole semplici, i dati registrati dal contatore non godono di una presunzione di verità assoluta. La Suprema Corte ha stabilito un iter procedurale chiaro basato sul principio della "vicinanza della prova":
L'Onere del Gestore: Se l'utente contesta la bolletta ritenendo i consumi eccessivi o errati, spetta inizialmente alla società fornitrice dimostrare che l'impianto di misurazione (il contatore) sia perfettamente funzionante e che non vi siano stati guasti tecnici nel sistema di rilevazione. Questo perché il gestore è il soggetto che ha il controllo tecnico dello strumento.
L'Onere dell'Utente: Solo una volta che il gestore ha fornito la prova certa del buon funzionamento del contatore, l'onere si sposta sull'utente. A quel punto, quest'ultimo dovrà dimostrare che l'eventuale eccesso di consumi è dipeso da fattori esterni fuori dal suo controllo (ad esempio, una fuga d'acqua occulta o un'intrusione di terzi nella rete dopo il contatore).
In sintesi, la Cassazione protegge il consumatore stabilendo che non basta "leggere il numero sul display" per esigere il pagamento, ma serve la garanzia tecnica della correttezza di quel dato qualora venga messo in discussione









