Implicita validità preliminare sentenza ex art. 2932 c.c.
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Implicita validità preliminare sentenza ex art. 2932 c.c.

L'ordinanza n. 457/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che se un tribunale, con una sentenza definitiva, accoglie una richiesta basata sull'articolo 2932 del Codice Civile (che riguarda l'esecuzione forzata di un contratto preliminare), ciò implica che il contratto preliminare stesso è stato ritenuto valido. Di conseguenza, non è più possibile contestare la validità di quel contratto in un successivo processo, poiché la questione è già stata decisa in modo definitivo.

Interposizione fittizia: simulazione con terzo contraente
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Interposizione fittizia: simulazione con terzo contraente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30239

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di interposizione fittizia di persona.

L'interposizione fittizia di persona è una figura giuridica che si verifica quando un soggetto (interposto) appare come contraente in un negozio giuridico, ma in realtà agisce per conto di un altro soggetto (interponente), che rimane nascosto.

La Corte ha chiarito che, affinché si possa parlare di interposizione fittizia, è necessario che il terzo contraente sia consapevole dell'accordo simulatorio tra interposto e interponente e vi aderisca.

In altre parole, il terzo contraente deve sapere che sta contrattando con l'interposto solo formalmente, essendo l'interponente il vero interessato al negozio.

Di conseguenza, la prova dell'accordo simulatorio deve riguardare anche la partecipazione del terzo contraente.

In caso di compravendita immobiliare, la domanda volta ad accertare la simulazione non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulta da un atto scritto proveniente anche dal terzo contraente.

Prova contraria in revocatoria: la prova positiva
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Prova contraria in revocatoria: la prova positiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30252

La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto importante relativo all'onere della prova in materia di revocatoria fallimentare.

Nel caso di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 1, l.fall. prevede una presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che ha compiuto l'atto revocabile.

La Corte ha precisato che l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere tale presunzione, non si limita a dimostrare la mera assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza.

In altre parole, non è sufficiente per il convenuto limitarsi a negare genericamente di essere a conoscenza dello stato di insolvenza.

Al contrario, il convenuto deve fornire la prova positiva che, al momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.

In sostanza, il convenuto deve dimostrare che, al momento dell'atto, non vi erano elementi concreti che potessero far presumere uno stato di insolvenza dell'imprenditore.

Rimessione in termini: diligenza della parte
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Rimessione in termini: diligenza della parte

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30324 del 25 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

La rimessione in termini è un istituto che consente alla parte di essere "riammessa" a compiere un atto processuale (come il deposito di documenti) che ha tardivamente compiuto, a condizione che il ritardo sia dipeso da una causa a lei non imputabile.

La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione dell'imputabilità dell'impedimento, occorre fare riferimento allo sforzo di diligenza che era ragionevolmente richiesto alla parte.

In altre parole, il giudice deve valutare se la parte ha agito con la dovuta diligenza per evitare il ritardo, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.

Nel caso specifico, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti.

La Corte ha ritenuto che, in tale situazione, il ritardo non fosse imputabile alla parte, che aveva agito con la dovuta diligenza, tenuto conto dell'interruzione dei servizi telematici e della festività del giorno di scadenza.

Danno non patrimoniale: la prova dell’aspetto relazionale
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Danno non patrimoniale: la prova dell’aspetto relazionale

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30461 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare rigorosamente, sul piano della prova, sia l'aspetto interiore del danno (il cosiddetto danno morale), sia il suo impatto sulla vita quotidiana del soggetto leso (il danno alla vita di relazione, inteso come danno dinamico-relazionale).

Oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Tale sofferenza, nella sua realtà naturalistica, può manifestarsi in concreto attraverso entrambi gli aspetti essenziali sopra citati, che costituiscono danni diversi e autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova previsti dalla legge

Mutuo dissenso: pretese solo su nuovo contratto
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Mutuo dissenso: pretese solo su nuovo contratto

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30362 del 25 novembre 2024, ha chiarito gli effetti del mutuo dissenso sulla possibilità delle parti di avanzare pretese relative al contratto originario.

Il mutuo dissenso è un accordo con cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo consensualmente, "ritrattando" il negozio originario. Tale accordo ha natura contrattuale e produce effetti solutori e liberatori, in quanto estingue il contratto precedente e ne libera le parti.

La Corte ha precisato che, una volta sciolto il contratto per mutuo dissenso, le parti non possono più proporre domande o eccezioni relative al contratto risolto. Ogni pretesa o eccezione, infatti, può essere fondata esclusivamente sul nuovo contratto solutorio, ovvero sull'accordo di mutuo dissenso, e non sul contratto estinto.

In altre parole, dopo aver consensualmente risolto un contratto, le parti non possono più "tornare indietro" e far valere pretese o eccezioni che derivavano dal contratto originario.

La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l'importanza di valutare attentamente le conseguenze del mutuo dissenso prima di procedere alla risoluzione consensuale di un contratto.

Rito opposizione: titolo domanda monitoria
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Rito opposizione: titolo domanda monitoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30341. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per stabilire quale rito (ordinario o speciale) debba essere applicato all'atto di opposizione, occorre fare riferimento al titolo che ha fondato la domanda monitoria.

Non hanno alcuna rilevanza eventuali errori di qualificazione del titolo da parte del ricorrente, né successive diverse qualificazioni operate dall'opponente o dal giudice.

Infatti, la domanda monitoria, una volta proposta, definisce i termini della controversia e il rito applicabile per la sua decisione, sulla base della qualificazione data dal ricorrente.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, poiché la corte di merito, pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario, aveva erroneamente ritenuto applicabili le norme del rito speciale in ragione della prevalenza di questioni locatizie, dichiarando inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.

Espropriazione crediti: competenza se P.A. con Avvocatura
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Espropriazione crediti: competenza se P.A. con Avvocatura

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30434 del 26 novembre 2024, ha chiarito un importante aspetto relativo alla competenza territoriale nell'espropriazione di crediti presso terzi.

In particolare, la Corte ha precisato che il criterio di competenza previsto dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ossia il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) si applica solo quando il debitore esecutato è una pubblica amministrazione che per legge si avvale del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.

Tuttavia, tale criterio non si applica se la competenza è altrimenti individuata da una disposizione speciale, come ad esempio nel caso in cui la legge preveda un diverso foro competente in base a specifici elementi di collegamento.

La Corte ha inoltre precisato che l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica, non può essere considerata una disposizione speciale ai fini della determinazione della competenza territoriale nell'espropriazione di crediti presso terzi.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di competenza previsto dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. si applica solo in specifici casi (debitore P.A. con patrocinio obbligatorio Avvocatura dello Stato e assenza di diversa disposizione speciale), mentre in altri casi la competenza territoriale può essere individuata in base a diversi elementi di collegamento o a specifiche disposizioni di legge.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza
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Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30410 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di onere della prova e ammissione di mezzi istruttori.

La Corte ha affermato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio richiesto da una parte costituisce un vizio della sentenza se il giudice, pur a fronte dell'offerta di prova, fonda la sua decisione sull'inosservanza dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 del codice civile.

In altre parole, se una parte ha offerto di provare un fatto rilevante per la decisione attraverso un mezzo istruttorio (come ad esempio la prova testimoniale) e il giudice non ammette tale prova, la sentenza che poi rigetta la domanda di quella parte per mancata prova del fatto è viziata.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di un giudice d'appello che aveva rigettato la domanda di un ricorrente volta a ottenere un contributo di autonoma sistemazione in seguito a un sisma, ritenendo non provata la sua dimora abituale nell'immobile inagibile, nonostante il ricorrente avesse richiesto di provare tale circostanza tramite testimonianze, richiesta che era stata implicitamente rigettata.

La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che il giudice non può rigettare una domanda per mancata prova se la parte aveva offerto di fornire tale prova attraverso un mezzo istruttorio che è stato ingiustificatamente negato

Gli effetti della risoluzione del contratto
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Gli effetti della risoluzione del contratto

La Cassazione con l'Ordinanza dell'8 novembre 2024 la n. 28838 ha affermato che ai sensi dell’art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l’”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall’altro contraente