Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 novembre 2024| n. 30410.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

Massima: La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex articolo 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata che, nel confermare il rigetto della domanda volta alla percezione del contributo di autonoma sistemazione previsto da una ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, aveva ritenuto non adeguatamente comprovato che, al momento del sisma, l’odierno ricorrente avesse la propria dimora abituale nell’immobile dichiarato inagibile dall’amministrazione comunale convenuta, nonostante quest’ultimo avesse offerto di adempierlo mediante rituale istanza di prova testimoniale, implicitamente rigettata dai giudici d’appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18285).

 

Ordinanza|26 novembre 2024| n. 30410. Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Prova civile – Prova testimoniale – Mancata ammissione – Vizio della sentenza – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie relativa a provvidenze erogate in ragione di eventi sismici. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115, 116 e 244)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Relatore

Dott. VAROTTI Luciano – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23488/2023 R.G. proposto da:

Ba.Ra., rappresentato e difeso dall’avvocato AL.RO. (omissis) per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI M, rappresentato e difeso dall’avvocato CO.MA. (omissis) per procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 677/2023 depositata il 24/04/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

FATTI DI CAUSA

1. Ba.Ra. conveniva il Comune di M davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per vedersi riconoscere il diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione previsto dall’ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”). All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza emessa in data 24.09.2020 rigettava la domanda attorea, ritenendo non adeguatamente comprovato che il Ba.Ra. al momento del sisma avesse la propria dimora abituale nell’immobile dichiarato inagibile dal Comune convenuto.

2. Con sentenza n.677/2023 pubblicata il 24 – 4 – 2023 la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto dal Ba.Ra. avverso la citata sentenza. La Corte di merito riteneva condivisibile la valutazione espressa dal primo giudice secondo cui non era stato adeguatamente comprovato che l’appellante, alla data del sisma, avesse la propria stabile, prevalente e definitiva dimora presso l’immobile dichiarato inagibile, ovvero nella frazione (omissis) n. (omissis) del comune di M.

3. Avverso questa sentenza Ba.Ra. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso dal Comune di M.

4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. nonché degli articoli 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c. Deduce di avere evidenziato il fatto di essere il Presidente della locale Comunanza Agraria e rimarca che si tratta di circostanza rilevantissima, atteso che può ricoprire tale figura solo chi abita sul luogo. Deduce che vivevano nello stesso alloggio anche gli altri componenti della sua famiglia e che il Cas gli era stato riconosciuto. Rimarca anche di avere offerto la prova della sua dimora abituale in M mediante prova testimoniale sui capitoli che trascrive nel ricorso (1 – Vero che presso l’abitazione di M, Fraz. (omissis) n. (omissis) ove lei teste risiede, aveva la residenza anche il Sig. Ba.Ra.? 2 – Vero che lei, in data anteriore al sisma 2016, si recava con frequenza quotidiana presso il Comune di M? 3 – Vero che lei ha potuto verificare che il sig. Ba.Ra. era regolarmente presente nel Comune di M e con abitazione in Fraz. (omissis) n. (omissis)? 4 – Vero che, al momento del sisma del 24/08/2016, il sig. Ba.Ra. si trovava presso la sua abitazione in M Fraz. (omissis) n. (omissis)? 5 – Vero che a seguito degli eventi sismici del 2016, lei fu ospitato presso il campeggio allestito dalla Protezione Civile in Frazione (omissis) di M e successivamente presso l’Hotel Lo.Sq. di G e ha potuto così verificare la presenza del sig. Ba.Ra. in tali strutture e per tale periodo e così sino al 5 gennaio 2017? 6 – Vero che dal luglio 2018 lei teste alloggia in un modulo SAE?). Deduce che i capitoli di prova, ammessi con ordinanza di seguito revocata dal Tribunale, sono ammissibili e rilevanti perché concernono proprio la prova del fatto che i giudici hanno ritenuto non dimostrato.

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

2. L’unico motivo di ricorso merita accoglimento.

2.1 Questa Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso dal Collegio, che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Cass. 18285/2021).

2.2. La Corte territoriale ha affermato; “Nel caso di specie, non è stato comprovato in alcun modo che l’immobile sito nel comune di M, dove il Ba.Ra. ha individuato la propria residenza anagrafica, costituisse anche la sua stabile ed abituale dimora”, così ponendo a fondamento della propria decisione l’inosservanza, da parte dell’odierno ricorrente, dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

La Corte di merito ha motivato detto convincimento negando rilevanza probante nel senso invocato ad alcune delle circostanze fattuali addotte dal Ba.Ra. (suo ruolo di Presidente della locale Comunanza Agraria, correlato, a parere della Corte d’Appello, alla residenza anagrafica; riconoscimento del contributo al fratello del richiedente e alla di lui compagna, i quali avevano occupato la medesima abitazione, ravvisato non probante sul rilievo che risultavano modesti consumi di energia, incompatibili con la presenza abitativa di tre persone; rinnovo della tessera elettorale nel mese di marzo 2018, parimenti ritenuta dalla Corte d’Appello correlata solo alla residenza anagrafica; attività lavorativa del richiedente e luogo di svolgimento, ritenuti non precisati).

Non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, ritualmente riproposta dall’odierno ricorrente nelle conclusioni rassegnate in appello, mentre detto mezzo istruttorio era astrattamente dotato di decisività, atteso che i capitoli di prova, trascritti in ricorso, erano per l’appunto diretti a dimostrare il fatto che il Ba.Ra. stabilmente ed abitualmente dimorava nell’immobile sito nel Comune di M alla data del sisma. Inoltre la Corte d’Appello ha valutato il compendio probatorio ed ha ricostruito i fatti basandosi solo su elementi presuntivi ai sensi dell’art. 2729 c.c., mentre la parte ne aveva offerto la dimostrazione con prova diretta (cfr. Cass. 25635/2023).

Mancata ammissione prova: vizio della sentenza

2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ricorre il lamentato vizio di violazione del diritto alla prova, per avere il giudice di merito rigettato la domanda per inosservanza dell’onere della prova da parte dell’odierno ricorrente, benché egli avesse offerto di adempierlo. A ciò si aggiunga che l’istanza di ammissione della prova testimoniale può ritenersi implicitamente rigettata dalla Corte di merito, ma non è dato sapere se per inammissibilità o per irrilevanza, il che, ulteriormente, si traduce nella violazione del diritto alla prova, poiché non può essere verificato se sia stata affermata l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, oppure se sia stata negata l’attitudine dimostrativa di circostanze invece decisive (cfr. Cass. 30810/2023).

3. In conclusione, l’unico motivo di ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile il 23 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2024.

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