La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30427 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), con particolare riferimento al contratto preliminare e al contratto definitivo.
La Corte ha affermato che la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento è un elemento imprescindibile che lega il contratto preliminare e il contratto definitivo.
Di conseguenza, la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., "tiene luogo" del contratto definitivo non concluso, deve necessariamente riprodurre lo stesso assetto di interessi che le parti avevano stabilito nel contratto preliminare, senza possibilità di introdurre modifiche.
In altre parole, la sentenza deve "fotografare" il contenuto del contratto preliminare, trasponendolo nella forma del provvedimento giurisdizionale, senza aggiungere nuovi elementi o modificare quelli esistenti.
Pertanto, la sentenza non può avere ad oggetto beni diversi da quelli che erano stati contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento.
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l'importanza della corrispondenza tra il bene promesso nel contratto preliminare e quello effettivamente trasferito con il contratto definitivo, o con la sentenza che ne tiene luogo.





