La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31680 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che se un consulente tecnico d'ufficio (CTU) svolge attività preparatorie, come ad esempio visite mediche, durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, ciò non rende nulla la consulenza.
Questo perché la sospensione feriale si applica solo agli atti processuali veri e propri, come la presentazione di documenti o la partecipazione a udienze, e non alle attività materiali necessarie per la redazione della perizia. Quindi, un medico legale può visitare un paziente durante la sospensione feriale senza che la sua consulenza sia invalidata.
In sostanza, la Corte ha fatto una distinzione netta tra le attività processuali, che sono soggette alla sospensione, e le attività materiali, che possono essere svolte anche durante il periodo feriale.






