Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25231.
L’articolo 4 del Dm n. 55 del 2014 riconosce la facoltà, e non l’obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del compenso nel caso di assistenza di più parti. Trattandosi di facoltà, nessun obbligo sussiste, in capo al giudice di merito, di applicare l’incremento, anche in presenza di controversie complesse. La valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all’attività effettivamente svolta dall’avvocato. Nell’ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall’articolo 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del difensore a conseguire un compenso adeguato all’attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l’opposto interesse dell’assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all’interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l’esistenza di un interesse pubblico di evitare l’aggravio, a carico dell’Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all’attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio. Ciò posto, grava comunque sul giudice di merito, investito della richiesta di riconoscere una maggiorazione del compenso professionale ai sensi della citata norma, l’obbligo di motivare le ragioni del riconoscimento, o del diniego, di tale incremento
Categoria: Corte di Cassazione
Locazioni e la competenza territoriale
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25138.
In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al “locus rei sitae” sancito dall’art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche “ex officio” in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, con conseguente irrilevanza di un’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale “ex adverso” sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile
Giudicato non solo sulla pronuncia esplicita della decisione
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25180.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio
Danno da uccisione iure proprio dei congiunti
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25200.
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
Il contratto di locazione o affine stipulato a “non domino”
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 settembre 2024| n. 25339.
Il contratto di locazione o affine, stipulato a “non domino” non si scioglie automaticamente in caso di estinzione del diritto in capo al concedente. Gli effetti obbligatori prodotti da quel contratto – rispettivamente, obbligo di pagamento del canone e garanzia di pacifico godimento – permangono immutati: dunque, l’utilizzatore non potrà invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, se nessuna molestia riceva dal terzo proprietario o se, ricevendola, venga garantito dal concedente.
Mutuo di scopo e la causa del contratto
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25193.
Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.
Solidarietà delle competenze anche per abbandono giudizio
Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 settembre 2024| n. 25271.
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Assegno di mantenimento ed il tenore di vita
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25055.
Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non è addebitabile la separazione il giudice deve tenere conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, non solo valutando la dichiarazione dei redditi, ma considerando nel complesso a prescindere dalla provenienza delle consistenze patrimoniali o reddituali. Infatti rilevano anche i redditi non fiscalmente dichiarati.
Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25038.
Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre ricorso se durante il giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso di mancanza dell'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Risoluzione e possibilità di rinunciare al relativo effetto
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25128.
La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.