In materia di concordato preventivo e l’errore professionale addebitabile all’avvocato
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In materia di concordato preventivo e l’errore professionale addebitabile all’avvocato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 dicembre 2023| n. 35489.

In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale
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In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 dicembre 2023| n. 35423.

In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 
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In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2023| n. 35614.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità occorsa a soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa
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Nel caso di lesione della salute di rilevante entità occorsa a soggetto che non svolgeva alcuna attività lavorativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 dicembre 2023| n. 35663.

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro)

Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto
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Condizioni generali di contratto e l’obbligo della specifica approvazione per iscritto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 234.

In tema di condizioni generali di contratto, per riconoscere l’esistenza dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto

La mancata statuizione nel dispositivo della sentenza in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia
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La mancata statuizione nel dispositivo della sentenza in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 272.

La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione

Il contratto seguìto alla commissione del reato di appropriazione indebita non è nullo per contrarietà a norme imperative
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Il contratto seguìto alla commissione del reato di appropriazione indebita non è nullo per contrarietà a norme imperative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 207.

Il contratto seguìto alla commissione del reato di appropriazione indebita non è nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ

Cosa deve contenere un atto per avere efficacia interruttiva della prescrizione
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Cosa deve contenere un atto per avere efficacia interruttiva della prescrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 279.

Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

In genere procedimento di verificazione e la forma libera
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In genere procedimento di verificazione e la forma libera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 315.

Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).

L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio
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L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 315.

L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata