Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 315. A seguito dell'introduzione del D.L. 146/2013 (c.d. "Svuota carceri"), il reclamo va proposto al Tribunale di sorveglianza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE sentenza 8 gennaio 2015, n. 315 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere – Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere – Dott. MAGI Raffaello –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2015, n. 535. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate corrisponde, di regola, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2015, n. 535   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, 28 gennaio 2015, sentenza n. 4151. Non sussiste truffa aggravata se l’erogazione, anche a voler prescindere dal nomen ("corrispettivo"), trova causa nel servizio e di questo rappresenta la "interfaccia" di tipo economico, rendendo dunque ad essa difficilmente sovrapponibile il sintagma di totale "non corrispettività" che caratterizza i “contributi”, i “finanziamenti” o i “mutui” oggetto della aggravante di cui all'art. 640-bis cod. pen.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 gennaio 2015, sentenza n. 4151   Osserva   Con ordinanza del 12 settembre 2014, il Tribunale di Firenze, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata dai soggetti interessati, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti di M.C. , P.G. , B.R. e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951. Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte IV, del d.lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non potendo dunque essere qualificato come pericoloso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951 Ritenuto in fatto 1. D.B.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all’art.6 lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4197. Ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  28 gennaio 2015, n. 4197 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Taranto condannava G.A. alla pena di mesi due di reclusione,...