L'Ordinanza n. 26599 del 2 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, interviene su uno dei temi più complessi del diritto reale: l'onere della prova nell'azione di rivendica (ex art. 948 c.c.).
Analisi della decisione
Secondo la Suprema Corte, chi agisce in rivendicazione non può limitarsi a esibire un titolo di acquisto soggettivamente valido (come un contratto di compravendita o una successione), ma deve fornire la cosiddetta "probatio diabolica". Questo significa che l'attore ha l'obbligo di dimostrare la proprietà risalendo la catena dei trasferimenti ("danti causa") fino a giungere a un acquisto a titolo originario (ad esempio l'occupazione, l'accessione o, più frequentemente, l'usucapione).
In alternativa, l'attore deve provare che egli stesso, o uno dei suoi danti causa, abbia esercitato il possesso sul bene per un tempo sufficiente a maturare l'usucapione.
Il ruolo del giudice e l'indagine d'ufficio
Un punto cruciale dell'ordinanza riguarda i poteri del magistrato. La Cassazione chiarisce che l'esame della validità e della rilevanza del titolo di proprietà è la prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere. Tale verifica:
Deve avvenire prescindendo dalle eccezioni sollevate dalla controparte (il convenuto).
Investe un elemento costitutivo della domanda.
Deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, qualora la prova fornita dall'attore risulti insufficiente o insussistente.
In sintesi, il rigore probatorio richiesto non viene attenuato dalla mancata contestazione del convenuto, poiché il diritto di proprietà deve essere accertato in termini oggettivi e assoluti







