Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2025| n. 539.
Giudice può chiedere regolamento competenza di terzo Giudice
Massima: Il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempreché il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall’art. 45 c.p.c.
Ordinanza|9 gennaio 2025| n. 539. Giudice può chiedere regolamento competenza di terzo Giudice
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Tag/parola chiave: Competenza civile – Incompetenza – Sentenza (efficacia) ritenuta spettanza della competenza ad un terzo giudice, diverso dal primo – Regolamento di competenza d’ufficio – Ammissibilità.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 8142/2024 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 28.3.2024, nella causa iscritta al N. 3417/2023 R.G. vertente tra Va.Re. e la Ca.Di. Spa e Pr.Cr. Spa, quale mandataria di Lu.Po. 2022 Srl
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.11.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
Giudice può chiedere regolamento competenza di terzo Giudice
Rilevato che
– con atto di citazione del 14.5.2020, Va.Re., erede di Ve.Ma., convenne la Ca.Di. Spa dinanzi al Tribunale di Trento, esponendo che il de cuius aveva rilasciato diverse fideiussioni a garanzia di altrettanti finanziamenti concessi dalla banca a In.Im. Srl e La.Ca. Srl, di cui esso Va.Re. era legale rappresentante; che con lettere del 3-8.4.2020, indirizzate alle debitrici principali ed ai fideiussori, la Cassa di Risparmio aveva revocato i suddetti affidamenti avvertendo che il servizio legale della banca avrebbe avviato il recupero forzoso “di quanto alla stessa dovuto, anche nei confronti dei garanti, per quanto da loro garantito”; che foro competente a conoscere la causa doveva considerarsi il Tribunale di Trento, in virtù del fatto che esso Va.Re. rivestiva la qualità di consumatore; l’attore instava, quindi, per l’accertamento negativo del diritto di credito della Banca per nullità delle fideiussioni e svolgeva ulteriori domande volte a: 1) accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore per violazione dell’art. 1956 c.c. (o comunque dei principi generali di correttezza e buona fede) da parte della Banca; 2) accertare e dichiarare la decadenza della Cassa dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per violazione dell’art. 1957 c.c. e la nullità della clausola contrattuale in cui è prevista la deroga alla suddetta norma; 3) accertare e dichiarare, con riferimento ai tre contratti di mutuo, la indeterminatezza delle clausole in cui sono stati pattuiti gli interessi, il relativo tasso nonché le modalità di rimborso della somma mutuata e quindi la loro nullità, con ogni conseguente statuizione; 4) in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario dell’11.2.2011 prevede interessi di mora usurari e, per l’effetto, eliminare gli stessi o, in subordine, procedere al ricalcolo al tasso legale;
– si costituì la Ca.Di., contestando le domande avversarie ed eccependo ex multis – per quanto qui di specifico interesse;
– in via preliminare l’incompetenza del foro adito e la competenza del Tribunale di Bolzano, quale foro convenzionale esclusivo, in forza dell’art. 16 di ciascuna delle fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia delle obbligazioni principali dedotte nei contratti di finanziamento;
– successivamente, il Tribunale di Trento, con ordinanza ex art. 279 c.p.c. del 24.7.2023, dichiarò “l’incompetenza per territorio dell’adita Sezione Civile Ordinaria del Tribunale di Trento, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti alla Sezione Civile competente del Tribunale di Bolzano, pari a tre mesi dal deposito del presente provvedimento”;
– l’attore ottemperò al predetto provvedimento riassumendo la causa dinanzi al Tribunale di Bolzano con comparsa di riassunzione notificata il 25.10.2023;
– in data 16.1.2024 si costituì in giudizio la Pr.Cr. Spa, quale mandataria di Lu.Po. 2022 Srl, che nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione era divenuta medio tempore titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari tra cui quelli oggetto di causa, eccependo l’improcedibilità della domanda in forza della clausola “solve et repete”, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito chiedendo il rigetto delle eccezioni e domande di parte attrice in quanto infondate;
– con il provvedimento ex art. 171-bis c.p.c. del 17.1.2024 il Tribunale di Bolzano indicò alle parti – tra le questioni rilevabili d’ufficio di cui sarebbe stata opportuna la trattazione – quella concernente la competenza per il giudizio sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust che “parrebbe rientrare nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003”, idonea ad “attrarre anche la domanda accessoria relativa alle invalidità dei contratti principali ai sensi dell’art. 3 co. 3 D.Lgs. n. 168/2003”;
– si costituì nel giudizio anche la Cassa di Risparmio, ribadendo la legittimazione passiva in causa della cessionaria, ma dichiarando il proprio interesse a difendersi e a prendere posizione in merito alla questione della competenza per materia sollevata dal G.I. con il provvedimento del 17.1.2024;
– quindi, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza n. 1215/2024 del 28.3.2024 il Tribunale di Bolzano ha ritenuto che la domanda relativa all’accertamento della nullità della violazione della normativa antitrust vada separata, così proponendo al riguardo regolamento di competenza d’ufficio, per essere sussistente la competenza della Sezione specializzata per le imprese presso il Tribunale di Milano;
– in particolare, il giudice a quo, nel negare la propria competenza con riferimento alla prima domanda formulata da parte attrice, ha osservato che la domanda principale della causa introdotta da Va.Re., in qualità di erede del fideiussore Ve.Ma., è fondata su una causa petendi che “risulta attratta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa”; che, in particolare, dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1, lett. c) e d), e 4, comma 1-ter, lett. a), del D.Lgs. n. 168/2003, discende la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, tenuto conto che “la sede della società convenuta che avrebbe posto in essere la condotta sleale è sita in Bolzano” ed essendo irrilevante la successiva cessione del credito; che la competenza funzionale per la causa principale non è derogabile per volontà delle parti, ferma la genericità della clausola derogatoria nel caso di specie, che così recita: “Foro esclusivo competente per ogni azione e controversia relativa alla presente fideiussione è quello di Bolzano”; che in ogni caso essa non risulta comprendere l’ipotesi di violazione della normativa antitrust, così difettando l’estrinsecazione della volontà delle parti di attribuire la competenza territoriale ad un foro diverso da quello fissato dalla legge;
– la Ca.Di. Spa e la Pr.Cr. Spa n.q. hanno ciascuna depositato memoria difensiva, mentre le altre parti non hanno svolto difese;
– il P.G. ha chiesto l’accoglimento del regolamento;
Giudice può chiedere regolamento competenza di terzo Giudice
Considerato che
– il regolamento d’ufficio in esame è stato tempestivamente proposto ed è evidentemente fondato;
– secondo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale” (Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 32993/2023);
– nella specie, come è dato univocamente evincere dall’esame degli atti, cui questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, detta condizione ricorre, avendo l’originario attore espressamente chiesto, nelle conclusioni dell’atto di citazione, che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni per violazione dell’l’art. 2 della legge n. 287/1990;
– la richiesta svolta da parte attrice “nel merito” manifestamente sottende la formulazione di una domanda e non di una mera eccezione da giudicare incidenter tantum;
– non può al riguardo condividersi la tesi esposta in memoria dalla difesa della Cassa di Risparmio secondo cui – in buona sostanza – una tale richiesta non sarebbe di per sé sufficiente a qualificare la domanda nei termini ritenuti dal giudice a quo, perché l’attore non avrebbe mai neppure allegato la sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale della banca, tanto più che le fideiussioni avrebbero una connotazione specifica e non possono considerarsi fideiussioni c.d. omnibus;
– infatti, anche a prescindere dalla dedotta strumentalità della domanda rispetto alle altre proposte da parte attrice, va rilevato che essa possiede tutti i crismi di una domanda autonoma, suscettibile di essere decisa con autorità di giudicato; inoltre, la tesi introduce questioni propriamente attinenti al merito, da valutarsi all’esito del relativo giudizio, ma da parte del giudice per legge competente alla decisione della causa, sulla base della prospettazione attorea, che nella specie, appunto, denota in modo inequivoco per la devoluzione della causa sulla domanda di nullità al giudice specializzato, da individuarsi – in base al già richiamato art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 168/2003 – nella Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano;
– nè rileva, ai fini della possibile devoluzione dell’intera controversia al giudice specializzato, ex art. 40 c.p.c., la connessione tra le cause, perché per quelle non soggette alla competenza inderogabile ex art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 deve considerarsi perfettamente operante il criterio convenzionale, prima riportato;
– il proposto regolamento d’ufficio è dunque fondato così come prospettato e merita accoglimento, essendo appena il caso di ribadire, trattandosi di principio da tempo consolidato, che “il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall’art. 45 citato” (Cass. n. 9789/1995; v. anche Cass. n. 2942/1997; Cass. n. 6003/1980; n. 6860/1988; n. 618/1977);
– va pertanto dichiarata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio;
Giudice può chiedere regolamento competenza di terzo Giudice
– non deve provvedersi sulle spese (Cass., Sez. Un. n. 1202/2018; Cass. n. 7596/2011; Cass. n. 17811/2012);
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza d’ufficio e dichiara la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Milano sulla domanda concernente la validità della fideiussione; fissa per la riassunzione termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza alla parte costituita e all’Ufficio ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 4 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2025.
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