Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18110.

Le massime

Il delitto di favoreggiamento e’ configurabile non solo quando il comportamento dell’agente sia diretto a sviare l’attivita’ investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l’attivita’ di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attivita’ investigativa non e’ solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonche’ quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verita’.

La prova della sussistenza dell’esimente e’ demandata all’imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all’onere probatorio, non puo’ limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, dovendo invece specificare gli elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l’applicabilita’.

 

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18110

Data udienza 12 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti dai difensori di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/3/2016 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lori Perla, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei rispettivi assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati – come rispettivamente contestati – di falso materiale in atto pubblico continuato e aggravato, falso ideologico in atto pubblico, corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e favoreggiamento personale. In parziale riforma della pronunzia appellata, la Corte territoriale ha invece ridotto le pene irrogate in primo grado al (OMISSIS), al (OMISSIS) ed al (OMISSIS). La vicenda, nella prospettazione accusatoria accolta dai giudici del merito ed in estrema sintesi, riguarda la corruzione del (OMISSIS), ufficiale della polizia municipale di (OMISSIS), assoldato dall’ (OMISSIS) con il concorso degli altri imputati al fine di predisporre falsi rapporti e relazioni ad oggetto un sinistro stradale mai avvenuto, consentendo in tal modo al suddetto (OMISSIS) di precostituirsi la documentazione necessaria a provare l’alibi dallo stesso prospettato nel processo in cui era imputato per il reato di tentato omicidio (nel quale e’ stato effettivamente assolto) e nel quale il (OMISSIS), confermando il contenuto degli atti citati, ha successivamente reso falsa testimonianza.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse dell’ (OMISSIS) articola due motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla autonoma rilevanza penale della condotta di formazione della falsa relazione conclusiva ad oggetto il menzionato sinistro contestata al capo B), che secondo il ricorrente costituirebbe un post factum non punibile, atteso che tale relazione si limita a riprodurre il contenuto dei falsi rapporti oggetto dell’imputazione di falso materiale in atto pubblico di cui al precedente capo A). Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione al contestato concorso dell’imputato nella falsa testimonianza commessa dal (OMISSIS) e di cui al capo D). In proposito viene eccepito che a quest’ultimo avrebbe dovuto essere riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 384 c.p., indipendentemente dal fatto che egli stesso, in quanto autore dei falsi rapporti, avesse cagionato la situazione di pericolo che lo aveva portato a rendere una testimonianza mendace proprio al fine di evitare di autoincriminarsi.
Cio’ premesso il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe altresi’ errato nel ritenere comunque non estensibile la suddetta esimente all’ (OMISSIS), giacche’ questi, in quanto istigatore della falsa testimonianza, era mosso dalla stessa necessita’ del coimputato di prevenire l’accertamento della falsita’ dei rapporti, di cui pure avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso morale.
2.2 I ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) lamenta errata applicazione della legge penale in merito al mancato assorbimento del falso di cui al capo B) in quello di cui al capo A), prospettando i medesimi argomenti gia’ illustrati trattando del primo motivo del ricorso dell’ (OMISSIS), nonche’ in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p.in riferimento al contestato concorso dell’imputato nei reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento personale. Quanto a quest’ultimo, il ricorrente eccepisce altresi’ il suo assorbimento, in nome del principio di specialita’, in quelli di falso contestati. Infine, sotto altro profilo, censura il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente in ragione dell’appartenenza dell’imputato all’Arma dei Carabinieri e senza considerare la particolare situazione personale e familiare prospettata con i motivi d’appello.
2.3 Con il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla conferma del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche in termini di mera equivalenza nonostante le documentate condizioni di salute dell’imputato.
2.4 Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) articola due motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo E) a titolo di concorso in corruzione in atti giudiziari, anziche’ ai sensi dell’articolo 322 c.p., una volta riconosciuto in sentenza il mero ruolo di intermediario svolto dall’imputato nella corruzione del (OMISSIS). Sottoaltro profilo con il medesimo motivo il ricorrente lamenta l’indicazione solo complessiva dell’aumento di pena disposto a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi E) ed F), non consentendo cosi’ la verifica del percorso seguito nella commisurazione dei singoli aumenti applicati. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.5 Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) articola cinque motivi.
2.5.1 Con il primo il ricorrente eccepisce la violazione dell’articolo 11 c.p.p. e vizi della motivazione, lamentando l’illegittimita’ della dichiarazione di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, originariamente investito del procedimento, in favore del Tribunale di Roma in ragione dell’appartenenza dell’imputato alla magistratura onoraria. In tal senso viene innanzi tutto osservato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la speciale competenza derogatoria prevista dalla disposizione che si eccepisce violata’ riguarda si’ anche i magistrati onorari, ma solo qualora questi abbiano rivestito l’incarico in modo stabile e continuativo per un arco temporale significativo. In secondo luogo viene evidenziato come la normativa ordinamentale (e in particolare il Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42-quinquies) stabilisca che l’incarico di magistrato onorario sia triennale e possa essere rinnovato una sola volta e per un ulteriore triennio, alla cui scadenza – come chiarito dalle circolari del CSM rilevanti in materia – all’interessato e’ preclusa la possibilita’ di proporre nuova domanda di incarico presso qualsiasi ufficio giudiziario. Alla luce di tale quadro normativo, secondo il ricorrente doveva allora riconoscersi che il (OMISSIS) era cessato dall’incarico al piu’ tardi nel 2003, anno di scadenza della sua conferma nella nomina originariamente risalente al 1998. Peraltro dalla documentazione versata in atti (certificazioni della Presidenza e dell’Ufficio Pagamenti del Tribunale di Napoli) risulta che egli comunque non ha di fatto svolto le funzioni di magistrato onorario gia’ a partire dal 2001, avendole egli esercitate solo per un breve periodo, talche’ nemmeno puo’ ritenersi lo abbiano riguardato le proroghe ope legis degli incarichi in corso operate dal Decreto Legge n. 115 del 2005 e dal Decreto Legge n. 248 del 2007. Non solo, ben prima della pronunzia di incompetenza, il (OMISSIS) era in ogni caso decaduto dall’incarico di magistrato onorario per la sopravvenuta incompatibilita’ con il medesimo causata dall’esercizio della professione forense nel circondario in cui aveva svolto la funzione.
Di conseguenza il fatto che il provvedimento formale di ricognizione della sua decadenza sia intervenuto tardivamente – e cioe’ nel 2015 – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non puo’ ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’operativita’ nel caso di specie dell’articolo 11 c.p.p..
2.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilita’ del reato di favoreggiamento personale di cui al capo F), evidenziandosi in tal senso come l’articolo 378 c.p. punisca esclusivamente colui che aiuta altri ad eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorita’ e non gia’, come invece contestato nel caso di specie e ritenuto anche nella sentenza impugnata, a garantirsi l’impunita’ per un altro reato. Conseguentemente la condotta contestata deve per il ricorrente considerarsi atipica, come peraltro dimostra il disposto dell’articolo 61 c.p., n. 2, che espressamente contempla la suddetta finalita’ tra quelle che integrano l’aggravante teleologica.
2.5.3 Con il terzo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione delle prove a carico dell’imputato.
In particolare, con riguardo alle chiamate in correita’ del (OMISSIS) effettuate dall’ (OMISSIS) e dal (OMISSIS), il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe affermato in maniera illogica la credibilita’ di questi ultimi basandosi esclusivamente sul fatto che gli stessi hanno innanzi tutto confessato le proprie responsabilita’, svalutando in modo altrettanto illogico la tardivita’ delle loro confessioni – intervenute solo al fine attenuare il regime cautelare a cui erano gia’ stati assoggettati – e trascurando la smentita che alcune dichiarazioni del (OMISSIS) hanno ricevuto dagli accertamenti successivi.
2.5.4 Con il quarto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e B), lamentando in particolare il ricorrente la denegata derubricazione degli stessi sotto il titolo dell’utilizzazione di atti falsi. In particolare si eccepisce l’apoditticita’ della motivazione con la quale la Corte ha ritenuto provato il concorso morale del (OMISSIS) nella formazione dei falsi rapporti di sinistro sulla base della mera circostanza che questi siano stati visionati dall’imputato prima della loro produzione in giudizio, comportamento del tutto logico per un avvocato. Peraltro se effettivamente, come riferito dal (OMISSIS), egli avesse impartito istruzioni su come redigere i suddetti atti del tutto illogica sarebbe stata la successiva pretesa di visionarli, contraddizione questa che i giudici del merito hanno omesso di valutare.
2.5.5 Con il quinto ed ultimo motivo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo al reato di cui al capo D). In tal senso il ricorrente lamenta come del tutto illogicamente i giudici dell’appello abbiano affermato che il (OMISSIS), una volta chiamato a testimoniare nel processo a carico dell’ (OMISSIS), avrebbe potuto riferire la verita’, atteso che in tal modo egli si sarebbe autoincriminato, mentre il suo mendacio deve ritenersi scriminato ai sensi dell’articolo 384 c.p.Conseguentemente non sarebbe configurabile il ritenuto concorso del (OMISSIS) nel reato,peraltro affermato in maniera apodittica e comunque erroneamente qualificato come tale, posto che al piu’ l’imputato dovrebbe rispondere del diverso reato di cui all’articolo 377 c.p., mentre invece non potrebbe essere ritenuto responsabile del fatto ai sensi dell’articolo 111 c.p., posto che tale disposizione richiede la prova non gia’ della mera sollecitazione dell’autore materiale, bensi’ la vera e propria sua determinazione a commettere il reato, prova insussistente nel caso di specie e comunque non evidenziata dalla Corte territoriale.
3. Con memoria trasmessa il 23 febbraio 2018 il difensore dell’ (OMISSIS) ha ulteriormente argomentato i rilievi svolti con il secondo motivo, ribadendo come anche all’istigatore della falsa testimonianza, qualora si trovi al pari dell’istigato nella necessita’ di sottrarsi al pericolo di un grave e inevitabile nocumento per la propria liberta’, deve potersi applicare l’esimente di cui al primo comma dell’articolo 384 c.p. In pari data anche la difesa del (OMISSIS) ha depositato memoria e documenti ad integrazione di quelli allegati al ricorso a sostegno dell’eccezione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e per certi versi inammissibili e devono essere rigettati.
2. Pregiudiziale e’ l’esame dell’eccezione di incompetenza sollevata con il primo motivo del ricorso del (OMISSIS), che e’ peraltro manifestamente infondata.
2.1 Il ricorrente non considera infatti e innanzi tutto che i magistrati onorari la cui conferma in servizio cessava entro il 31 dicembre 2003, come nel caso dell’imputato, sono stati prorogati ex lege per 1 anno, dal 1.1.2004 al 31.12.2004, ai sensi del Decreto Legge n. 354 del 2003, articolo 1, comma 1; per 1 anno, dal 1.1.2005 al 31.12.2005, ai sensi del Decreto Legge n. 266 del 2004, articolo 18, comma 2; per 2 anni, dal 1.1.2006 al 31.12.2007, ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 2005, articolo 9, comma 2-bis; per 2 anni, dal 1.1.2008 al 31.12.2009, ai sensi del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 14, comma 1; per 1 anno, dal 1.1.2010 al 31.12.2010, ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2009, articolo 1, comma 2; per 1 anno, dal 1.1.2011 al 31.12.2011, ai sensi del Decreto Legge n. 225 del 2010, articolo 1, comma 2-quater; per 1 anno, dal 1.1.2012 al 31.12.2012, ai sensi del Decreto Legge n. 212 del 2011, articolo 15, comma 2; per 1 anno, dal 1.1.2013 al 31.12.2013, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 395,; per 1 anno, dal 1.1.2014 al 31.12.2014, ai sensi della L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 290; per 1 anno, dal 1.1.2015 al 31.12.2015, ai sensi del Decreto Legge n. 150 del 2013, articolo 2-bis; per 6 mesi, dal 1.1.2016 al 31.05.2016, ai sensi del L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 610. Pertanto, lungi dall’essere cessato dall’incarico, come sostenuto nel ricorso, alla scadenza nel 2003 della conferma adottata tre anni prima, il (OMISSIS), sia al momento della consumazione dei reati contestatigli, quanto in quello in cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli nel 2013 si e’ dichiarato incompetente ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., era ancora magistrato onorario e tale e’ rimasto fino al provvedimento di decadenza pronunziato dal CSM nel 2015.
2.2 Irrilevante e’ poi che a partire dal 2001 l’imputato non abbia eventualmente svolto in concreto le funzioni connesse al suo incarico. Come infatti precisato da Sez. Un., n. 292/05 del 15 dicembre 2004, Scabbia ed altro, Rv. 229632, l’applicabilita’ dell’articolo 11 c.p.p. al magistrato onorario presuppone, per l’appunto, che il suo incarico sia connotato dalla stabilita’ e cioe’ dalla continuativita’ riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto tale stabilita’ e’ sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento e, di conseguenza, a determinare il pericolo di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti. In tal senso e’ dunque inconferente la documentazione prodotta dal ricorrente per dimostrare il mancato svolgimento in concreto di funzioni giurisdizionali a partire dal 2001, mentre, alla luce di quanto esposto in precedenza, non vi e’ dubbio che successivamente alla cessazione della conferma, in forza dei provvedimenti legislativi sopra elencati, egli sia stato formalmente prorogato senza soluzione di continuita’ nel suo incarico per un periodo significativo.
2.3 Manifestamente infondata e’ altresi’ l’ulteriore obiezione del ricorrente per cui egli sarebbe comunque decaduto dall’incarico successivamente al 2001 per essere incorso nell’incompatibilita’ derivante dall’esercizio della professione forense nel medesimo ambito territoriale. Anche a prescindere dal fatto che la sopravvenienza della situazione di incompatibilita’ e’ stata solo assertivamente prospettata dall’imputato, in ogni caso deve rilevarsi come, ai sensi del Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 42-sexies, u.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio di magistrato onorario deve essere dichiarata o disposta con le stesse modalita’ previste per la nomina e cioe’ con decreto del Ministro della Giustizia previa delibera del CSM, talche’ fino all’adozione di tali provvedimenti non puo’ ritenersi venuta meno l’attualita’ dell’incarico (cfr. nello stesso senso Sez. 1, n. 40145 del 23 settembre 2009, Confl. comp. in proc. Di Maria, Rv. 245050).
2.4 La disposizione da ultima citata evidenzia, infatti, come il provvedimento di decadenza non abbia natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, come pretenderebbe il ricorrente, confondendo la sua natura, per l’appunto, con il carattere eventualmente ricognitivo e non discrezionale della decisione. Sono note le incertezze della dottrina e le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa nella classificazione del provvedimento di decadenza, alla cui inclusione, comunemente accettata, nella categoria degli atti di ritiro o di secondo grado, volti a porre nel nulla o a privare di efficacia un provvedimento precedentemente emesso, fa riscontro, per altro verso, la sottolineatura della varieta’ e disomogeneita’ delle situazioni alle quali si riferisce, individuabili di volta in volta nel mancato esercizio delle facolta’ inerenti ad un rapporto derivante da un provvedimento amministrativo, ovvero nell’inadempimento degli obblighi inerenti ad un rapporto continuativo con la Pubblica Amministrazione, o ancora nel venir meno dei presupposti necessari perche’ il provvedimento potesse essere originariamente emesso.
Il carattere obiettivo di tali fattispecie, impedendo di ravvisare margini di discrezionalita’ nel relativo accertamento, attribuisce per l’appunto carattere ricognitivo al provvedimento, al quale tuttavia deve riconoscersi, nel contempo, una efficacia costitutiva, che si traduce nell’idoneita’ a determinare la risoluzione del rapporto derivante dal precedente provvedimento, o il venir meno delle facolta’ o dei poteri da quest’ultimo attribuiti, ovvero l’insorgenza di obblighi restitutori a carico del destinatario. In tale contesto, ed avuto riguardo al carattere eventualmente continuativo del rapporto di cui la decadenza comporta lo scioglimento, o all’esigenza di salvaguardare la legittimita’ degli atti precedentemente compiuti, non pare affatto lecito attribuire, come pretende il ricorrente, efficacia necessariamente retroattiva all’accertamento compiuto dall’Autorita’ preposta in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ne’ nel senso che esso sia destinato in ogni caso a travolgere fin dall’origine gli effetti prodotti dal precedente provvedimento, ne’ nel senso, che assume principalmente rilievo in questa sede, che la caducazione sia destinata sempre e comunque ad operare fin dal momento in cui si sono verificati i predetti presupposti (cfr. Cons. Stato, Sez. 3, 10 luglio 2013, n. 3707, relativa alla decadenza da una nomina; Cons.- Stato, Sez. 6, 23 settembre 1999, n. 1249, relativa alla decadenza dal rapporto di pubblico impiego; Cons. Stato, Sez. 4, 23 novembre 1995, n. 939, relativa alla decadenza di vincoli urbanistici; Cass. Sez. 1 civ., n. 18227 del 24 luglio 2017, Rv. 644980).
3.Generiche sono invece le censure proposte con i ricorsi dell’ (OMISSIS) e del (OMISSIS) per il mancato “assorbimento” del falso di cui al capo B) in quello di cui al capo A). Tali censure prescindono infatti dalla confutazione svolta in sentenza dell’analoga obiezione proposta dai ricorrenti con i rispettivi motivi d’appello, limitandosi a riproporla. La Corte territoriale ha invece esaurientemente dimostrato l’autonomia – materiale e funzionale – della relazione conclusiva sul sinistro stradale di cui al citato capo B), sottolineando come la sua falsita’ non possa considerarsi un mero post factum non punibile in ragione della circostanza che la sua redazione non era comunque dovuta, essendo al contrario imposta esclusivamente in caso di specifica richiesta tesa al suo rilascio (richiesta che nel caso di specie e’ stata peraltro presentata dal (OMISSIS) per conto dell’ (OMISSIS)). Del tutto logicamente, dunque, la sentenza ha ritenuto irrilevante il fatto che la relazione riproduca il contenuto dei falsi rapporti di cui al capo A), come peraltro e’ ovvio che fosse.
4. Manifestamente infondato ed altresi’ generico deve ritenersi il primo motivo del ricorso del (OMISSIS), con il quale viene eccepita l’errata qualificazione della condotta attribuita all’imputato nel contesto dell’imputazione di corruzione in atti giudiziari. Anche in questo caso il ricorrente ha sostanzialmente omesso il doveroso confronto con la motivazione della sentenza, che in maniera logica e coerente alle risultanze processuali riportate (e non contestate con il ricorso) ha argomentato l’affermata rilevanza concorsuale dell’intermediazione svolta dall’imputato tra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS). In tal senso non e’ dunque in dubbio che il (OMISSIS) sia stato correttamente ritenuto responsabile del concorso nel reato di cui all’articolo 319-ter c.p. contestatogli, mentre la diversa qualificazione della sua condotta ai sensi dell’articolo 322 proposta dal ricorrente non solo, come detto, contrasta con quanto accertato, ma e’ altresi’ palesemente errata in diritto, posto che per la configurabilita’ dell’istigazione alla corruzione e’ necessario che l’offerta o la promessa corruttiva non venga accettata, mentre nel caso di specie non sussiste dubbio alcuno (ne’ il ricorrente lo contesta) che il (OMISSIS) abbia ricevuto il compenso offertogli per compiere le azioni criminose di cui anche il ricorrente e’ stato chiamato a rispondere.
5. Con riguardo alla configurabilita’ del reato di favoreggiamento, manifestamente infondata e’ l’obiezione sollevata con il ricorso del (OMISSIS) in merito al suo preteso assorbimento in quelli di falso materiale di cui ai capi A) e B). Non sussiste infatti alcun rapporto di specialita’ tra le fattispecie astratte contemplate, rispettivamente, dall’articolo 378 e dall’articolo 476 c.p., a nulla rilevando che in concreto. il falso sia stato lo strumento attraverso cui e’ stato realizzato il favoreggiamento, circostanza idonea semplicemente a configurare il concorso formale tra i reati previsti dalle due disposizioni citate.
6. Infondate sono invece le doglianze sull’atipicita’ della condotta di favoreggiamento in concreto contestata avanzate con il secondo motivo di ricorso del (OMISSIS) in ragione della funzionalita’ dei falsi rapporti a garantire l’impunita’ dell’ (OMISSIS) nel corso del processo a suo carico e non gia’ ad eludere le investigazioni nei suoi confronti. Alla luce dell’ampio orizzonte semantico che caratterizza il termine “investigazioni” dispiegato dal legislatore e della sua eccentricita’ rispetto a quelli utilizzati nel codice di rito per identificare la fase procedimentale di cui all’articolo 326 c.p.p. e ss. non puo’ infatti escludersi che nella sfera di protezione dell’incriminazione prevista dall’articolo 378 c.p. rientri anche l’attivita’ di istruzione dibattimentale (Sez. 6, n. 14222 del 23 novembre 1999, Poncet ed altri, Rv. 215596). Ed in tal senso questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare – con argomentazioni che devono essere condivise – il delitto di favoreggiamento e’ configurabile non solo quando il comportamento dell’agente sia diretto a sviare l’attivita’ investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l’attivita’ di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attivita’ investigativa non e’ solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonche’ quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verita’ (Sez. 6, n. 7270 del 21 marzo 2000, P.G. in proc. Liguoro A, Rv. 216888).
7. Parimenti infondate sono le doglianze proposte con i ricorsi dell’ (OMISSIS) e del (OMISSIS) in merito alla mancata applicazione nei loro confronti dell’articolo 384 c.p., comma 1.
7.1 Comunemente l’esimente prevista dalla citata disposizione viene presentata come diretta emanazione del principio del nemo tenetur se detegere. Affermazione che puo’ essere accolta solo se tale principio viene evocato in senso ampio e generico riferendolo cioe’ a comportamenti comunque pregiudizievoli per l’agente – e non in quello proprio del divieto di coazione dell’imputato o del potenziale imputato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, atteso che alla disposizione menzionata sono riconducibili anche condotte che non costituiscono esercizio del diritto di difesa, come ad esempio condotte materiali integranti gli estremi della frode processuale o del favoreggiamento personale.
7.2 In realta’ i limiti di operativita’ dell’esimente, per come emergono inequivocabilmente dal testo della previsione normativa, consentono di identificare la ratio che la ispira. Infatti, essendo richiesto che la situazione di necessita’ riguardi l’agente (o un suo prossimo congiunto) e che questi realizzi personalmente la condotta necessitata, deve ritenersi imposta un’interpretazione in chiave soggettiva del termine “costretto”, evocativo di un condizionamento della volonta’ del soggetto.
7.3 Alla base della non punibilita’ dell’agente, del resto, non puo’ ritenersi, sussista quel bilanciamento di interessi in conflitto che caratterizza la ratio delle scriminanti, attesa la profonda eterogeneita’ e conseguente incomparabilita’ tra il bene individuale della liberta’ o dell’onore e quello collettivo dell’amministrazione della giustizia. Ed in tal senso e’ significativo che l’articolo 384 c.p. non richieda il requisito della proporzione, ne’ e’ possibile mutuarlo dall’articolo 54 c.p. (come pure si e’ prospettato in passato) ricostruendo la fattispecie esimente in questione come una sorta di ipotesi speciale dello stato di necessita’, ricorrendo in definitiva all’analogia in malam partem. Anzi, la previsione in esame dimostra che, in via normale, il legislatore considera l’interesse pubblico di giustizia prevalente rispetto ad interessi privati, offrendo una pietra di paragone per il giudizio sopra i medesimi.
7.4 Deve dunque ritenersi che l’articolo 384 c.p., comma 1 non designi affatto una preferenza per l’interesse individuale a scapito di quello pubblico, ma, piu’ riduttivamente, uno spazio di impunita’ dipendente dalla irragionevolezza della pretesta di un comportamento conforme alle aspettative. In altri termini esso tipicizza una situazione di alterazione del normale processo motivazionale del soggetto, spinto ad agire per lo scopo di salvamento indicato dalla norma. L’esimente configurata dalla disposizione in oggetto deve pertanto essere correttamente qualificata come una causa di esclusione della colpevolezza e non gia’ dell’antigiuridicita’ della condotta, apparendo evidente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza, nei confini segnati dalla previsione normativa, alla particolare situazione soggettiva in cui si e’ venuto a trovare l’agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate nel citato articolo 384, comma 1, pur non escludendo il disvalore oggettivo del fatto tipico realizzato.
7.5 Conseguentemente deve escludersi che, come invece preteso dai ricorrenti, l’esimente in questione si estenda ai concorrenti nel reato materialmente commesso dal soggetto non punibile, in quanto la stessa, attesa la sua natura soggettiva, ha carattere strettamente personale (nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 9916 del 18 aprile 1977, Schiavone, Rv. 136597).
7.6 Ne’ ha pregio l’ulteriore pretesa – avanzata dai ricorrenti – di vedere comunque riconosciuta l’esimente in maniera autonoma ai concorrenti nel reato – a prescindere cioe’ dalla sua comunicabilita’ o meno agli stessi – in quanto, analogamente al (OMISSIS), i medesimi avrebbero agito sulla base della medesima necessita’ di sottrarsi al pericolo di un nocumento per la propria liberta’. Come gia’ accennato, infatti, l’articolo 384 c.p., comma 1 e’ applicabile soltanto a chi compie materialmente l’azione tipica, come dimostra il tenore testuale della disposizione, la quale, in maniera armonica con lo stesso fondamento dell’esimente, identifica il destinatario dell’esenzione esclusivamente in colui che abbia commesso il fatto perche’ “costretto” dalla necessita’ di scongiurare un nocumento grave e inevitabile nella liberta’ e nell’onore e non gia’ indiscriminatamente in chi abbia la generica esigenza di salvare se’ medesimo da una probabile incolpazione. E nel caso della falsa testimonianza non vi e’ dubbio che la situazione di costrizione insorga soltanto nei confronti di colui che e’ chiamato a deporre con l’obbligo di rispondere e dire la verita’, venendo posto di fronte all’alternativa di assolvere tale obbligo autoincriminandosi ovvero di mentire per salvarsi.
7.7 Deve dunque ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente escluso che ai concorrenti nel reato si applichi l’esimente in questione, mentre infondata e’ anche l’ulteriore obiezione sollevata con il ricorso del (OMISSIS) in merito all’evocazione in sentenza, a sostegno delle rassegnate conclusioni, dell’articolo 111 c.p. Infatti i giudici dell’appello non hanno inteso applicare – ne’ di fatto hanno applicato – all’imputato l’aggravate prevista dal primo comma dell’articolo menzionato (peraltro mai contestata), limitandosi ad evocare ad colorandum la possibilita’ di ritenere l’imputato addirittura come determinatore della condotta del (OMISSIS).
7.8 Manifestamente infondata e’ invece l’obiezione proposta con il ricorso del (OMISSIS), secondo cui il concorso di quest’ultimo nei reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento sarebbe scriminato ai sensi dell’articolo 51 c.p. in quanto l’imputato avrebbe esercitato il proprio diritto di difesa. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di ricordare, infatti, tale diritto comporta, oltre a facolta’ di vario genere e ad obblighi di informazione, la non assoggettabilita’ ad atti di costrizione tendenti a provocare un’autoincriminazione, ma non anche la possibilita’ di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; il diritto di difesa, cioe’, non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori (Sez. 5, n. 6650 del 22 gennaio 1992, Zampini, Rv. 190500).
7.9 Infine deve escludersi che l’esimente possa essere riconosciuta al (OMISSIS), sebbene per motivi diversi da quelli incidentalmente prospettati dalla sentenza impugnata.
7.9.1 II principio richiamato dalla Corte territoriale, per cui la suddetta esimente non compete all’agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata, deve infatti essere correttamente riferito all’ipotesi in cui lo stesso si sia volontariamente posto nelle condizioni di dover deporre, come nel caso in cui egli abbia proposto una denunzia o una querela ovvero, pur potendolo fare, non si sia avvalso dell’eventuale facolta’ di non testimoniare riconosciutagli dalla legge (cfr. Sez. 6, n. 7823/99 del 15 dicembre 1998, Mocerino I, Rv. 214756; Sez. 6, n. 10654 del 20 febbraio 2009, Ranieri, Rv. 243076; Sez. Un., n. 7208/08 del 29 novembre 2007, P.M. in proc. Genovese, Rv. 238383). Per converso il suddetto principio non puo’ essere esteso alla diversa ipotesi in cui l’agente venga costretto a deporre su un fatto di reato da lui stesso in precedenza commesso, ancorche’ potesse prevedere tale eventualita’, che altrimenti la previsione di cui al primo comma dell’articolo 384 c.p. perderebbe di significato (cfr. Sez. 3, n. 45444 del 25 giugno 2014, Maccioni e altro, Rv. 260744; Sez. 6, n. 12817 del 26 febbraio 2013, P.M. in proc. Bramati, Rv. 256009; Sez. 6, n. 20454 del 4 marzo 2009, Marianelli e altro, Rv. 244389; Sez. 6, n. 3427/09 del 5 novembre 2008, P.G. in proc. Devito, Rv. 242420).
7.9.2 In realta’ la prova della sussistenza dell’esimente e’ demandata all’imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all’onere probatorio, non puo’ limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, dovendo invece specificare gli elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l’applicabilita’ (Sez. 6, n. 1401/15 del 25 novembre 2014, Vigneri, Rv. 262054). Nel caso di specie il (OMISSIS) non solo non ha assolto tale onere probatorio, ma nemmeno ha invocato l’esimente nel corso del procedimento indicando le condizioni della sua esistenza.
8. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto dal (OMISSIS) sono invece inammissibili.
8.1 La sentenza ha innanzi tutto ritenuto provato il concorso dell’imputato nei reati contestatigli sulla base delle chiamate in correita’ effettuate dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS), la cui convergenza le riscontra reciprocamente in senso individualizzante. In tal modo la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in tema di chiamata in correita’, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correita’, purche’ la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioe’ riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilita’ dello stesso all’imputato, mentre non e’ richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perche’, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correita’ (ex multis Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo e altri, Rv. 260607).
8.2 Quanto alle critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle suddette chiamate in correita’, va innanzi tutto osservato come siano ispirate ai principi affermati in un noto precedente delle Sezioni Unite risalente al 1992 e per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema della credibilita’ del dichiarante; in secondo luogo dovrebbe verificare l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneita’; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. Un., n. 1653/93 del 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465). L’esame del giudice, sempre secondo il citato arresto del Supremo Collegio, andrebbe compiuto seguendo l’indicato ordine logico, perche’ non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correita’ e degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se’, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Va pero’ ricordato come tale orientamento, a lungo perpetratosi nella giurisprudenza di questa Corte, sia stato in tempi piu’ recenti precisato (o se si preferisce: rettificato) dal Supremo Collegio, il quale ha avuto modo di sottolineare come, nella valutazione della chiamata in correita’ o in reita’, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve si’ verificare la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. Un., n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145).
Ed e’ a tale arresto – pienamente condiviso dal collegio che implicitamente si e’ ispirata la Corte territoriale nel compiere una valutazione complessiva e circolare dell’attendibilita’ intrinseca ed estrinseca dei coimputati del (OMISSIS).
8.3 Cio’ premesso, e’ indubitabile che i rilievi svolti dal ricorrente a critica della ritenuta attendibilita’ dei due dichiaranti risultino generici nella misura in cui rappresentano la mera riproposizione delle obiezioni sollevate con il gravame di merito e specificamente confutate dalla sentenza impugnata con motivazione con cui il ricorso non si e’ sostanzialmente confrontato.
Cosi’ e’ in particolare per le censure relative alla presunta tardivita’ delle dichiarazioni eteroaccusatorie e al presunto interesse dei coimputati a renderle. Infondato e’ poi il rilievo per cui la preventiva confessione delle proprie responsabilita’ non possa costituire parametro di valutazione della credibilita’ del dichiarante, giacche’ la logica, prima di tutto, impone di affermare esattamente il contrario.
8.4 Le doglianze del ricorrente si rivelano poi vieppiu’ generiche in ragione della mancata confutazione della sentenza nella parte in cui certifica l’attendibilita’ estrinseca delle chiamate – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa -non solo sulla base della loro convergenza, ma altresi’ di ulteriori elementi (di ordine fattuale, come le dichiarazioni del (OMISSIS) o la presentazione della richiesta di rilascio della relazione conclusiva sul falso sinistro, ovvero logico, come le considerazioni sul significato delle intercettazioni telefoniche e degli incontri intervenuti tra gli imputati). Quanto infine alla presunta smentita che il (OMISSIS) avrebbe trovato in risultanze documentali, quello dedotto e’ sostanzialmente un vizio di travisamento per omessa considerazione di un dato probatorio. Deduzione che parimenti risulta generica nella misura in cui tale prova (costituita dal combinato disposto della dichiarazione del coimputato e dal riscontro documentale) viene solo evocata e non anche riportata nella sua integralita’ o allegata al ricorso. Non di meno non risulta che il travisamento in questione sia stato eccepito con il gravame di merito, talche’ e’ comunque inammissibile la sua deduzione in questa sede, non essendo ammesso nel caso di c.d. “doppia conforme” superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato – ma non e’ questo il caso – atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (ex multis Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, p.c. in proc. Buraschi, rv 243636). Infine va rilevato che il ricorrente non ha in ogni caso esplicitato le ragioni della decisivita’ del dato probatorio di cui si lamenta l’omessa valutazione.
8.5 Con riguardo alle censure svolte con il quarto motivo e’ appena il caso di evidenziare come il ricorrente – nel lamentare la mancata derubricazione dei fatti di cui ai capi A) e B) sotto il titolo di cui all’articolo 489 c.p. – si sia limitato ad estrapolare un brano della motivazione della sentenza, senza considerare nella sua interezza il ragionamento svolto dai giudici dell’appello. Ed infatti la denegata riqualificazione e’ innanzi tutto l’effetto dell’affermato concorso morale dell’imputato nella redazione degli atti falsi, mentre le considerazioni oggetto di critica costituiscono la tutt’altro che illogica spiegazione – attesa la premessa – del perche’ il (OMISSIS) abbia voluto verificare la documentazione che si apprestava a produrre in giudizio.
9. Venendo ai rilievi svolti da alcuni dei ricorrenti con riferimento al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondati sono innanzi tutto quelli proposti con il ricorso del (OMISSIS) in merito alla indicazione solo complessiva dell’entita’ degli aumenti di pena disposti ex articolo 81 c.p., posto che laddove il giudice non li determini in maniera differenziata deve ritenersi che implicitamente abbia assegnato ad ognuno dei reati in continuazione la stessa frazione dell’ammontare globale di pena applicato, dovendosi peraltro ricordare come per consolidato orientamento di questa Corte non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (ex multis Sez. 2, n. 18944 del 22 marzo 2017, Innocenti e altro, Rv. 270361).
9.1 Infondate e per certi versi inammissibili sono invece le doglianze proposte dal (OMISSIS) in merito alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le gia’ riconosciute attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
Infatti la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze di segno opposto, ha legittimamente e logicamente fatto riferimento all’oggettiva gravita’ delle plurime condotte illecite addebitate all’imputato, dovendosi ricordare come le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi perfino quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). Quanto all’omessa valutazione delle allegazioni difensive relative alla situazione familiare ed alle condizioni di salute dell’imputato, si tratta invece di doglianza manifestamente infondata e generica. Tali elementi sono stati infatti registrati dal giudice dell’appello, che nel valutare preminente – si ripete: con motivazione logica – il dato relativo alla gravita’ dei comportamenti attribuibili al (OMISSIS) ne ha implicitamente evidenziato l’inidoneita’ ad imporre una decisione di segno diverso da quella adottata, mentre meramente assertiva e versata in fatto e’ la valutazione di segno opposto effettuata dal ricorrente.
9.2 Generiche o manifestamente infondate sono infine le critiche avanzate dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto alla posizione del primo, non corrisponde a verita’ che la decisione censurata si fondi esclusivamente sulla negativa valutazione dell’appartenenza dell’imputato all’Arma dei Carabinieri, posto che innanzi tutto la Corte territoriale ha argomentato in relazione alla ritenuta gravita’ dei fatti per i quali il (OMISSIS) e’ stato condannato, talche’ il suo ricorso sul punto risulta per l’appunto manifestamente infondato e generico, dovendosi ancora ricordare – in ordine all’ulteriore doglianza relativa alla mancata valorizzazione delle circostanze evocate dalla difesa nei motivi d’appello – che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).
9.3 Altrettanto generiche sono le doglianze svolte sul punto con il ricorso del (OMISSIS), posto che le annotazioni dei giudici territoriali sulla eventualita’ che egli fosse disponibile a testimoniare il falso nel processo a carico dell’ (OMISSIS) sono state all’evidenza svolte ad colorandum, atteso che la motivazione della sentenza ha chiaramente individuato innanzi tutto nella gia’ citata gravita’ dei fatti imputati la ragione principale (ed autonoma) del mancato riconoscimento nei suoi confronti delle attenuanti generiche. E con tale apparato giustificativo il ricorrente sostanzialmente non si e’ confrontato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

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