In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18133.

La massima

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma va valutato, sulla base di elementi indicativi recenti della potenzialita’ criminale del soggetto.

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18133

Data udienza 9 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere

 

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CATERINA MAZZITELLI;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Picardi Antonietta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 30/11/2017, il Tribunale di Napoli, in qualita’ di Giudice del Riesame, rigettava l’appello, proposto in data 17/10/2017 da (OMISSIS), avverso l’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola in data 29/09/2017, con cui era stata rigettata l’istanza, presentata dal prevenuto, volta ad ottenere la revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora, nel comune di residenza, al medesimo imposta in ordine a reati di falso, ex articolo 110, 117, 81 cpv, 479 e 491 bis, nonche’ a reati, ex Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 1 e 3 e comma 3 ter, lettera a), sub capi, lettera c) ed e), contestatigli per aver indirizzato al comune di (OMISSIS) richieste di cittadinanza, avanzate nell’interesse di cittadini stranieri, in favore dei quali l’odierno ricorrente aveva agito quale intermediario, pur nella consapevolezza della mancanza dei requisiti necessari, e per aver compiuto atti diretti e idonei a procurare l’ingresso o, comunque, la permanenza illegale di piu’ di cinque cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano, al fine di trarne profitto, costituito dall’elargizione di circa Euro 3.700,00, versati dalla societa’ di calcio a cinque “(OMISSIS)” di Ferrara (fatto commesso in (OMISSIS)).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, allegando che, in precedenza, con ordinanza del 3 aprile 2017, era stata disposta, nei confronti del ricorrente, la misura degli arresti domiciliari, poi sostituita, medio tempore, con l’imposizione dell’obbligo di dimora, e che, a seguito di impugnativa del prevenuto, la Corte Suprema di Cassazione aveva annullato l’ordinanza del TdL di Napoli, di conferma della precedente misura degli arresti domiciliari, con riferimento specifico al reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, per nuovo esame, concernente le esigenze cautelari.
Nelle more, il difensore dell’odierno ricorrente aveva richiesto la revoca della misura attuale, in considerazione della carenza del requisito della pericolosita’ sociale, ricollegabile al contegno collaborativo dell’imputato, istanza, questa, rigettata dal GIP, sulla scorta di considerazioni, fondate sia sulla gravita’ dei fatti sia sull’intervenuta pregressa valutazione del comportamento processuale, in occasione della sostituzione della precedente misura cautelare. Parte ricorrente, nella presente sede, deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 274 c.p.p., lettera c), articolo 125 c.p.p., comma 3, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. Il Tribunale, in definitiva, avrebbe omesso di motivare sull’attualita’ e concretezza del pericolo, con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni ammissive e collaborative, rese dal prevenuto, nel corso dell’interrogatorio del 27/06/2017. La conferma del rigetto dell’istanza, fondata sul pericolo di condotte recidivanti, non terrebbe conto del requisito dell’attualita’, richiesto dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza, con riferimento alla possibile previsione di un’effettiva occasione per la commissione di ulteriori illeciti, da parte del soggetto. A fronte di tali orientamenti, il Tdl aveva evidenziato la gravita’ e odiosita’ dei fatti contestati, posti in essere con la complicita’ di altri, oltre alle specifiche connotazioni della personalita’ del prevenuto, fattori indicativi, nel complesso, di un particolare allarme sociale. La motivazione, resa dai giudici, si sostanzierebbe in mere congetture, ossia in una motivazione meramente apparente, oltre che implicante il travisamento delle risultanze processuali.
Dalle dichiarazioni, rese nel corso dell’interrogatorio dal (OMISSIS), circa le modalita’ di svolgimento dei fatti, oggetto di giudizio, emergerebbe chiaramente l’insussistenza della residua esigenza cautelare, di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), tanto piu’ considerate la limitazione dell’attivita’, oggetto d’indagine, al comune di (OMISSIS) e la risalenza nel tempo dell’ultima condotta illecita (giugno 2016), con conseguente elisione dei presupposti, indispensabili per l’applicazione della misura, dell’attualita’ e della concretezza del pericolo sociale, non desumibili, come riconosciuto dalla giurisprudenza, dalla sola gravita’ del fatto, mediante valutazioni esclusivamente astratte.
Con memoria difensiva, datata 10/01/2018, parte ricorrente, dopo aver lamentato il mancato deposito delle motivazioni sottese al provvedimento di annullamento della precedente ordinanza del Tdl emesso dalla Suprema Corte, ha sviluppato ulteriormente gli argomenti, gia’ trattati nel ricorso, con riferimento all’inosservanza dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), sulla scorta di una mancata certezza o elevata probabilita’ di una possibile ricaduta dell’odierno ricorrente nell’illecito, tanto piu’ considerati la risalenza nel tempo dei fatti criminosi e il legame esclusivo dei reati contestati con il territorio di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, come tale, va rigettato.
L’odierno ricorso e’ incentrato in via esclusiva sulle esigenze cautelari, implicanti necessariamente un fondato pericolo di ricaduta in illeciti penale, di analoga natura rispetto a quelli contestati, a giustificazione dell’adozione della specifica misura, oggetto di trattazione nell’ambito della presente procedura.
A questo proposito, e’ opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma va valutato, sulla base di elementi indicativi recenti della potenzialita’ criminale del soggetto. (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016 – dep. 22/06/2016, Centineo, Rv. 267264), ben potendosi desumere dalla molteplicita’ dei fatti contestati e dalle modalita’ di esecuzione della condotta (Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005 – dep. 19/12/2005, Salucci, Rv. 233222).
Poste tali premesse, di carattere generale, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, la concretezza e attualita’ di un pericolo specifico di commissione di reati di analoga natura, rispetto a quelli contestati nel presente procedimento, si desumono dalla particolare natura stessa dei fatti, caratterizzati da connotazioni di evidente gravita’, e, in ogni caso, indicativi di una struttura organizzativa sottostante e di profili di reiterazione e abitualita’ criminosa.
A fronte della particolare incidenza, nell’ambito della comunita’, degli effetti, derivanti da simili attivita’, su un piano pubblicistico, non rileva sottolineare la territorialita’ dell’azione e la risalenza al 2016 dell’ultimo episodio criminoso, trattandosi, per di piu’, di un periodo temporale relativamente recente.
Trattasi di attivita’ sistematiche, connesse a redditizie fonti di guadagno, legate ai flussi migratori dell’epoca moderna, e, per tale ragione, ripetibili in ogni tempo e in qualsivoglia situazione territoriale, previa ricerca di legami e cointeressenze con altri correi, ragion per cui non e’ corretto sostenere l’astrattezza della valutazione espressa dal tribunale.
Ne’, tanto meno, il contegno collaborativo dell’imputato, in relazione alla descrizione dei vari passaggi richiesti in concreto nell’attuazione del programma criminoso in questione, appare determinante, non ravvisandosi una resipiscenza di carattere spontaneo, quanto piuttosto, delle dichiarazioni conformi a presumibili strategie difensive.
2. Alla luce delle considerazioni espresse, si deve, quindi, rigettare il ricorso, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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