Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49366
La massima estrapolata:
La circostanza aggravante della «quantità ingente» di sostanza stupefacente (articolo 80, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309), dopo il novum normativo introdotto a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4.000 volte (e non 2.000) il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al decreto ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.
Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49366
Data udienza 19 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. BRUNO Maria R. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. il Tribunale di Trieste, con sentenza emessa in data 12/4/2017, ha ritenuto responsabile (OMISSIS) del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, aggravato dall’ingente quantitativo. Ha assolto il coimputato (OMISSIS) dal medesimo reato per non avere commesso il fatto.
La Corte di Appello di Trieste, con pronuncia del 15/11/2017, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, appellata da (OMISSIS) e dal Procuratore della Repubblica di Trieste, che aveva impugnato la pronuncia di assoluzione, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, e, concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l’aggravante di cui al cit. D.P.R., articolo 80, lo ha condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 12 mila di multa.
La Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 12 mila di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell’ingente quantitativo.
Era contestato ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro, di avere introdotto nel territorio dello Stato, trasportato ed illecitamente detenuto per la vendita Kg. 11,0690 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che era occultata nel serbatoio della vettura a bordo della quale gli stessi viaggiavano. Il Giudice di primo grado aveva assolto (OMISSIS) ritenendo che la spontanea ammissione di responsabilita’, resa da tale imputato alla Guardia di Finanza dopo il controllo, non fosse attendibile, in quanto tali dichiarazioni erano state verbalizzate in modo approssimativo. Inoltre, aveva considerato dirimenti, ai fini dell’esonero da responsabilita’ di (OMISSIS), le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) il quale aveva affermato che il cugino, all’oscuro di tutto, lo aveva semplicemente accompagnato in Italia.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del difensore” con unico atto di impugnazione.
Nel primo motivo la difesa, in favore di (OMISSIS), deduce violazione dell’articolo 533 c.p.p. e articolo 603 c.p.p., comma 3-bis.
Afferma che la pronuncia assolutoria del primo giudice era stata correttamente incentrata sul ragionevole dubbio in ordine alla effettiva ammissione di responsabilita’ contenuta in un affrettato ed impreciso verbale di “spontanee dichiarazioni”, definito dal primo giudice “sciatto e approssimativo”. Curiosamente, fa notare la difesa, le dichiarazioni di (OMISSIS) erano state stampate sul retro del foglio contenente le dichiarazioni del coimputato e non su foglio distinto, come per tutti gli altri allegati numerati. Inoltre, tali dichiarazioni, erano praticamente sovrapponibili a quelle di Alket. Erroneamente, pertanto, la Corte sarebbe pervenuta alla decisione di riformare la sentenza assolutoria. Infine, poiche’ le dichiarazioni del teste Maresciallo Carmine Reale, escusso sulle modalita’ di acquisizione di tali dichiarazioni, sono state poste a fondamento della decisione assolutoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto escuterlo nuovamente per pervenire alla pronuncia di condanna.
Nel secondo motivo di ricorso, sempre in favore di (OMISSIS), deduce violazione dell’articolo 357 c.p.p., articolo 373 c.p.p., comma 4 e articolo 191 c.p.p..
La difesa lamenta che gli orari indicati nei verbali delle dichiarazioni raccolte dalla P.G. sono del tutto illogici. Da cio’ trae spunto per rammentare che il codice di rito richiede che alla documentazione degli atti si provveda nel corso del loro compimento o immediatamente dopo. L’inosservanza dell’articolo 373 c.p.p., comma 4, sarebbe idonea ad ingenerare forti dubbi sull’attendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), il quale si e’ successivamente dichiarato innocente innanzi al G.U.P. in sede dibattimentale.
La Corte territoriale, in proposito, ha evidenziato che in sede di udienza di convalida il giovane si era avvalso della facolta’ di non
rispondere, ravvisando una evidente contraddizione nel comportamento serbato dal ricorrente, essendo tale scelta non coerente con la sua proclamata innocenza. Tale valutazione, secondo la difesa, non sarebbe condivisibile, atteso che e’ diritto dell’indagato avvalersi di tale facolta’, giustificata peraltro dalla delicatezza della situazione. Inoltre, il coimputato (OMISSIS), ha escluso il coinvolgimento di (OMISSIS) ammettendo di essere il solo responsabile.
Nell’ultimo motivo di ricorso, in favore di entrambi gli imputati, la difesa lamenta che sarebbe stata erroneamente ritenuta l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80. Richiama in proposito l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale non possono definirsi ingenti quantitativi di droghe “leggere”, quelli che non superino i cinquanta chilogrammi. Anche avendo riguardo alla quantita’ del principio attivo, non sarebbe applicabile al caso in esame l’aggravante contestata. Ed invero, secondo i parametri indicati in sede di legittimita’, affinche’ possa configurarsi l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, il quantitativo di principio attivo deve essere non inferiore ai 2 kg.
Agli atti e’ presente una consulenza tecnica che ha individuato un principio attivo pari a 1.718,23 grammi (kg. 1,7), sensibilmente inferiore al limite predetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti dai ricorrenti sono fondati quanto all’ultima doglianza, riguardante la ritenuta aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80. Devono essere invece rigettati gli ulteriori motivi di ricorso in favore di (OMISSIS), nei confronti del quale e’ stata emessa pronuncia di condanna in grado di appello.
2. Prendendo le mosse dalla posizione di (OMISSIS), occorre rilevare come la decisione della Corte di appello risulti immune dai vizi denunciati nell’atto di ricorso. La Corte triestina ha riformato la pronuncia assolutoria dopo un’attenta analisi delle emergenze processuali ed un’accurata valutazione del ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, di cui ha messo in evidenza gli errori interpretativi e logici. Si e’ quindi operato un ribaltamento della prima decisione non attraverso una mera sovrapposizione del pensiero della Corte territoriale ai pensiero del giudice di primo grado, ma attraverso una destrutturazione del non corretto apparato argomentativo offerto nella sentenza di primo grado, di cui sono stati confutati i passaggi piu’ significativi, con costruzione di un nuovo apparato argomentativo, piu’ adeguato sul piano logico e maggiormente rispondente alle regole di’ diritto.
Nel dettaglio, la Corte territoriale, dopo avere richiamato interamente le dichiarazioni confessorie di (OMISSIS), ha osservato: “Non si dubita che nella velocita’, persino nella concitazione, delle operazioni svolte, i verbalizzanti siano ricorsi al “copia-incolla” nella stesura del verbale per la parte in cui le dichiarazioni rese sono risultate coincidenti (la partenza dall’Albania, il precedente viaggio in Italia, l’uso del veicolo, l’appuntamento con lo “zingaro” presso il parcheggio di (OMISSIS)); i verbali tuttavia differiscono in parti parimenti essenziali (il fatto che (OMISSIS) si riferisca all’ (OMISSIS) come “suo cugino” e che solo quest’ultimo avrebbe dovuto essere contattato da uno “zingaro”); ne’ si dubita che possano esservi stati degli errori nel riportare gli orari (anche considerando che la materiale stesura dei verbali puo’ aver luogo in un momento differito rispetto a quello in cui vengono raccolte le dichiarazioni degli indagati), ma anche questi orari sono stati precisati dal teste m.llo (OMISSIS) che ricorda bene che le dichiarazioni vennero rese dopo il verbale di elezione di domicilio-nomina del difensore (vds trascrizione verbale udienza 12.4.2017), circostanza peraltro confermata dallo stesso imputato (OMISSIS) il quale, sentito dal GIP afferma di aver firmato dopo aver parlato con il suo difensore pensando di doverlo fare (vds verbale 15.3.2017 aff.ne 122-125). Dunque, in mancanza di una querela di falso che possa dare seguito alle affermazioni dell’imputato (OMISSIS) davanti al GIP di “non aver reso alcuna dichiarazione” e che non gli era stato spiegato il significato del verbale (circostanza che avrebbe dovuto indurre a dubitare del ruolo stesso dell’interprete, sul quale nessuno muove alcuna eccezione), detti verbali, sottoscritti da entrambi gli imputati, alla presenza di un interprete e sottoscritti dall’interprete stesso, non possono che ritenersi assolutamente validi e utilizzabili”.
Ebbene, tale impostazione soddisfa l’obbligo di “motivazione rafforzata” che e’ sempre richiesto in caso di rovesciamento della sentenza assolutoria di primo grado, aderendo perfettamente ai principi stabiliti in sede di legittimita’, in base ai quali, in caso di riforma di una sentenza assolutoria, viene sempre richiesto, in mancanza di elementi sopravvenuti, che nella motivazione si provveda non ad una mera e diversa valutazione del materiale probatorio gia’ acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma a fornire una valutazione che sia dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (cosi’, ex multis, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262221; Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718).
Trattasi di principi da tempo affermati nella giurisprudenza di questa Corte che, nella elaborazione dei criteri cui deve attenersi il giudice nell’esprimere una motivazione che sia rispettosa delle garanzie difensive e coerente con il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, ha affermato che: “In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato”. (Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
Deve quindi ritenersi adempiuto il particolare impegno argomentativo richiesto al giudice di appello, il quale non si e’ limitato ad una generica critica delle ragioni della precedente sentenza, ma ha esercitato un vaglio esteso e rigoroso del suo contenuto, mettendo in evidenza, in primis, la natura di atto fidefacente del verbale redatto dagli ufficiali di Polizia giudiziaria (avendo costoro, nell’esercizio delle proprie funzioni, attestato quanto era avvenuto in loro presenza e le dichiarazioni ricevute) e la mancanza di qualunque forma di critica rivolta alla funzione dell’interprete nei confronti del cui operato non era stata mossa alcuna obiezione.
Da ultimo deve rilevarsi come, nell’ambito delle problematiche sollevate dalla difesa, non possa trovare spazio la doglianza riguardante la mancata nuova escussione del M.llo (OMISSIS). Invero, nel caso in esame non ci si trova al cospetto di un nuovo e diverso apprezzamento di tale fonte dichiarativa. Il Giudice d’appello ha conferito alle prove acquisite il medesimo significato assegnato dal Tribunale, limitandosi a rettificare gli errori nei quali aveva ritenuto fosse incorso il primo giudice.
Pure trattandosi di una reformatio in peius, essa si e’ svolta in un ambito che non e’ quello delineato dalle Sezioni Unite del caso Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016) dove l’affermato principio dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa e’ correlato ad una diversa valutazione di prove dichiarative.
2. Fondato e’ invece il motivo di ricorso attinente alla ritenuta aggravante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80.
E’ noto l’arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte in base al quale, in tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, si e’ affermato il principio secondo il quale l’aggravante della ingente quantita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, non e’ di norma ravvisabile quando la quantita’ sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantita’ sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).
Si e’ tuttavia recentemente offerta una diversa e maggiormente condivisibile interpretazione del criterio quantitativo indicato nella pronuncia Biondi, attraverso la sentenza della Sezione Sesta di questa Corte n. 36209 del 13/07/2017, Trifu ed altri, Rv. 270916.
Si e’ ivi chiarito, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, che l’aggravante della ingente quantita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, non e’ di norma ravvisabile quando la quantita’ di principio attivo e’ inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006 (ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantita’ sia superata).
Si e’ evidenziato in motivazione che l’applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 in conseguenza dell’annullamento del Decreto Ministeriale 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “droghe leggere” aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.
Ne deriva che in virtu’ del principio attivo accertato essere esistente nella sostanza caduta in sequestro (pari a kg. 1,7), sulla base dei principi da ultimo richiamati, deve ritenersi l’insussistenza della suddetta aggravante, per mancato superamento del limite soglia indicato nella pronuncia Trifu ed altri in precedenza citata.
3. Ne consegue l’annullamento della pronuncia impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla statuizione concernente l’aggravante dell’ingente quantita’, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, altra Sezione, per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Si rigettano nel resto i ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’aggravante dell’ingente quantita’ e rinvia alla Corte d’appello di Trieste per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi.
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