Licenziamento ed il parere espresso dal medico sull’inidoneità fisica

Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27201

La massima estrapolata:

Al fine della legittimità del licenziamento, il parere espresso dal medico competente sull’inidoneità fisica del dipendente a svolgere le mansioni assegnategli non è decisivo. É sempre possibile, infatti, verificare l’attendibilità di tale valutazione tramite il sindacato giudiziale, sino a poterne ribaltare l’esito qualora contrastante con le risultanze emerse dalla consulenza medico-legale richiesta dal giudice.

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27201

Data udienza 11 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18720/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente
avverso la sentenza n. 342/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:
la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ del provvedimento con cui il 30/8/2010 era stata disposta la risoluzione del suo rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a. per inidoneita’ al servizio di impiegata amministrativa addetta prevalentemente a mansioni di videoterminalista;
che la Corte poneva a fondamento della decisione l’assenza di controindicazioni all’uso dei terminali, nonche’ di qualsiasi evoluzione peggiorativa della condizione fisica della lavoratrice, accertate da numerosi medici legali nelle diverse fasi della controversia;
che i giudici di merito osservavano, inoltre, che il recesso per inidoneita’ fisica, da adottare con estrema cautela per il pregiudizio che arreca al lavoratore, poteva dirsi legittimo solo quando fosse provata l’impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le residue capacita’ lavorative, non potendo l’impossibilita’ della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, essere ravvisabile nella sola ineseguibilita’ dell’attivita’ usualmente svolta dal prestatore, ove ravvisabile la possibilita’ di svolgimento di altra attivita’ riconducibile alle mansioni assegnate o equivalenti o inferiori, purche’ utilizzabili dall’impresa;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa’ sulla base di due motivi;
che la controparte si e’ costituita con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., punto 3, violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 25, comma 1, lettera C) e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 41, comma 5, in relazione agli articoli 414, 416 e 420 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che le risultanze della cartella sanitaria del lavoratore non acquisite al processo fossero frutto di un’omissione della societa’. Osserva che aveva chiesto che la consulenza medica si svolgesse anche in relazione alle risultanze formate dal Medico aziendale all’atto della visita ed agli esami diagnostici e strumentali dallo stesso svolti e presenti nella cartella sanitaria del lavoratore, che la richiesta di acquisizione della documentazione medica era stata formulata nel ricorso e ribadita in appello, non potendo la societa’ produrre la cartella medica perche’ impedita dalle norme sulla tenuta e custodia della medesima da parte del medico competente. Che, di conseguenza la Corte territoriale erroneamente aveva attribuito la mancata produzione della suddetta documentazione ad omissione dell’appellante, la quale per le ragioni indicate della stessa non poteva disporre;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli articoli 414, 416 e 420 c.p.c., per non avere i giudici del merito ammesso i capi di prova articolati e per aver ritenuto che la societa’ non abbia provato l’impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili, laddove erano state formulate ampie richieste istruttorie, tese anche a dimostrare tale impossibilita’;
che il primo motivo di ricorso e’ infondato ove si osservi che entrambi i consulenti nominati nei successivi gradi di giudizio hanno confermato l’idoneita’ della lavoratrice alle mansioni svolte, talche’ il licenziamento era risultato illegittimo per manifesta insussistenza del motivo posto a suo fondamento;
che, a fronte di tali risultanze, non assume alcuna decisivita’ la circostanza attinente alla produzione o mancata produzione della cartella del medico aziendale, essendo la stessa inidonea a modificare l’esito del giudizio, a fronte delle risultanze concordi delle plurime c.t.u.;
che il rigetto del primo motivo conferma la ratio decidendi attinente all’idoneita’ fisica della lavoratrice posta a fondamento della decisione e rende superfluo l’esame del secondo, correlato ad ulteriore ed autonoma ratio decidendi, attinente alla prova dell’impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *