In  tema di stupefacenti le sanzioni accessorie del ritiro patente e divieto di espatrio vanno motivate.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40280.

 

La massima estrapolata:

In  tema di stupefacenti le sanzioni accessorie del ritiro patente e divieto di espatrio vanno motivate.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40280

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/07/2017 del TRIBUNALE di CREMONA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CRISCUOLO ANNA.

FATTO E DIRITTO

Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 28 luglio 2017 dal Tribunale di Cremona, con la quale e’ stata applicata all’imputato la pena nella Misura concordata di 3 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione ed Euro 12 mila di multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, riconosciute le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, oltre alle pene accessorie del ritiro della patente di guida per 3 anni ed il divieto di espatrio per il periodo di due anni.

Ne chiede l’annullamento limitatamente alle pene accessorie applicate per mancanza di motivazione.

Deduce che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85 prevede una facolta’ e non un obbligo per il giudice di applicare le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida; pertanto, trattandosi di un potere discrezionale occorre che l’esercizio dello stesso sia motivato, mentre nel caso in esame la motivazione e’ del tutto assente sia in relazione alle ragioni della decisione che alla durata delle pene accessorie.

Con la requisitoria in atti il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85 prevede l’applicazione facoltativa delle pene accessorie indicate, ma per giurisprudenza pacifica e’ necessaria la motivazione sul punto.

Premesso che la sentenza impugnata e’ precedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 103 del 2017, che limitano i casi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento alle ipotesi previste dall’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, il ricorso e’ fondato, in quanto il giudice ha applicato le pene accessorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85 senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni, che sorreggono la decisione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione di una pena accessoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, quali sono le pene accessorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85, deve essere specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera (Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014. Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743; Sez. 6, Sentenza n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812) nonche’ in caso di cd “patteggiamento allargato” (Sez. 3, n. 3107 del 14/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 251897).

Nel caso di specie la motivazione e’ del tutto assente, ancorche’ maggiormente necessaria per le due pene accessorie applicate non nel minimo e senza una motivata verifica della pericolosita’ dell’imputato.

La sentenza impugnata va pertanto. annullata limitatamente alle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto.

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