La qualità di socio unico non è sufficiente per contestare il reato di omessa dichiarazione senza riferimenti alla eventuale concorso di altre persone

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40239.

   

La massima estrapolata:

La qualità di socio unico non è sufficiente per contestare il reato di omessa dichiarazione senza riferimenti alla eventuale concorso di altre persone.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 40239

Data udienza 21 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 29/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LUCA SEMERARO;

sentite le conclusioni del PG Dott. MARILIA DI NARDO;

Il P.G. conclude: inammissibilita’ del ricorso.

udito il difensore:

L’avvocato (OMISSIS) chiede l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del riesame di Napoli, con l’ordinanza del 29 dicembre 2017, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da (OMISSIS), ha annullato il decreto di sequestro emesso in data 1 dicembre 2017 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli quanto ai capi c), d) ed e), e confermato in relazione al reato contestato al capo b).

Si riporta il capo di imputazione sub b):

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

dei reati p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5, perche’, in concorso tra loro fra loro e nelle qualita’ indicate al capo A), con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di commettere reati di evasione fiscale, effettuavano con la ” (OMISSIS) S.r.l.” e la ” (OMISSIS) S.r.l.” la commercializzazione di prodotti petroliferi acquistati, con false dichiarazioni di intento, da depositi fiscali, attraverso societa’ create “ad hoc” accreditate come operanti in regime di cessione all’esportazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 8 bis, e, pertanto, solo formalmente autorizzate ad acquistare in regime di esenzione di IVA. Il prodotto veniva immesso in consumo in circuiti illegali, sottraendolo al pagamento della relativa IVA per Euro 51.814,56 per l’anno 2012 e per Euro 1.014.226,00 per l’anno 2013.

In (OMISSIS) e altrove nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013.

Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 29 dicembre 2017 in relazione al reato contestato al capo b).

2.1. Il difensore ha dedotto i vizi di violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 1, comma 4, e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5 in quanto il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto sussistere il fumus del reato contestato in base alla qualita’ di (OMISSIS) di socio unico della (OMISSIS) (pagina 7 dell’ordinanza).

Premette la difesa che i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5sono reati omissivi propri che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, e’ obbligato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Rileva la difesa che per il Tribunale del riesame su (OMISSIS) incombeva l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi in qualita’ di socio unico della (OMISSIS) e che in tale qualita’ risponde del reato di cui al capo b).

Pertanto, secondo la difesa, il Tribunale del riesame di Napoli ha erroneamente fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto che il ruolo di socio unico possa equipararsi a quello di legale rappresentante, facendo gravare sulla (OMISSIS) gli obblighi propri di quest’ultimo.

Rileva la difesa che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 1, prevede che “… la dichiarazione e’ sottoscritta, a pena di nullita’, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale” (articolo 1, comma 3); inoltre, la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e’ sottoscritta, a pena di nullita’, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale (articolo 1, comma 4).

Rileva la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli non ha considerato che il legale rappresentante della (OMISSIS) e l’amministratore di fatto sono persone diverse dalla ricorrente; dalla pagina 39 del decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari risulta che all’epoca dei fatti il rappresentante legale della (OMISSIS) era (OMISSIS).

Per la difesa, dallo stesso decreto di sequestro, a pagina 15, risulta che l’amministratore di fatto della societa’, secondo l’impostazione accusatoria e’ Gennaro (OMISSIS). Ritiene quindi la difesa che la motivazione del Tribunale del riesame di Napoli si fondi sull’erroneo convincimento in ordine alla sussistenza, in capo al socio unico (OMISSIS), degli obblighi propri del legale rappresentante, o dell’amministratore di fatto, fra cui vi e’ quello di presentare la dichiarazione dei redditi. La difesa ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Va premesso che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5 puniscono i reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; si tratta di reati propri perche’ l’obbligo della presentazione spetta, come correttamente rilevato alla difesa, al legale rappresentante o all’amministratore di fatto. Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 1 comma 4, richiamato dall’articolo 8, prevede che “La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e’ sottoscritta, a pena di nullita’, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale”.

Sulla natura di reato omissivo proprio del delitto Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 5 cfr. Cass. Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087.

Dunque, la motivazione del Tribunale del riesame di Napoli e’ errata in diritto perche’ ricollega alla sola qualita’ di socio di (OMISSIS) l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni senza alcun riferimento in ordine all’eventuale sussistenza del concorso di persone nel reato.

Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame sul punto, tenendo conto del principio di diritto ora espresso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli – sezione del riesame.

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