In tema di rapina, quando la privazione della capacita’ di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28160.

La massima estrapolata:

In tema di rapina, quando la privazione della capacita’ di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, e’ preclusa, in ragione del principio di specialita’, la possibilita’ della applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 628 c.p., comma 3, n. 2, che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28160

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. – Presidente

Dott. DI PAOLA – rel. Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andre – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/03/2017 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 8/3/2017, riformava limitatamente alla misura delle pene principali ed alla durata di quelle accessorie. la sentenza di condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, in data 24/3/2016, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), per i reati di cui all’articolo 61 c.p., n. 9, articolo 110 c.p., articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 2, articolo 61 c.p., nn. 2 e 9 e articoli 110 e 605 c.p., articolo 61 c.p., nn. 2 e 9, articoli 110 e 648 c.p..
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ imputato (OMISSIS), affidato ad un unico motivo; deduce il ricorrente l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 605 c.p., per avere riconosciuto il concorso tra il reato di rapina aggravata e il reato di sequestro di persona, pur di fronte ad un’azione che aveva comportato la restrizione della liberta’ di movimento dei dipendenti dell’istituto di credito per il solo tempo necessario alla consumazione della rapina.
3.1. Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato (OMISSIS), deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p., nonche’ il difetto e la manifesta illogicita’ della motivazione, in ordine alla responsabilita’ dell’imputato per i delitti ascritti; la sentenza aveva fondato l’affermazione di responsabilita’ sulle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) e sull’esito degli accertamenti tecnici esperiti alla ricerca del DNA su una maschera utilizzata dai rapinatori e rinvenuta nell’abitazione del (OMISSIS). Lamenta il ricorrente il mancato esame delle numerose contraddizioni emerse nei racconti del (OMISSIS), sul coinvolgimento del (OMISSIS) nella preparazione e nell’esecuzione della rapina, sulle discordanze di tempi e luoghi relativi alla presenza del (OMISSIS). Ulteriore contrasto era emerso tra le descrizioni fornite delle vittime circa la corporatura dell’uomo con la maschera e le caratteristiche fisiche del (OMISSIS), inconciliabili con quelle descrizioni. Non erano state considerate dalla sentenza le intervenute modifiche sull’esecuzione programmata della rapina, circostanza che confermava le dichiarazioni del (OMISSIS) sul suo ripensamento nel partecipare alla rapina; neppure era stata valutata l’assenza di contatti tra il (OMISSIS) e gli altri partecipi alla rapina, come attestato dai tabulati telefonici e l’assenza di tracce papillari del (OMISSIS) sull’arnese utilizzato dal rapinatore che indossava la maschera. Evidenziava ulteriori difetti nella motivazione, in relazione all’omessa considerazione della dedotta impossibilita’, per il ricorrente portatore di occhiali, di indossare contestualmente una maschera quale quella sequestrata. Con ulteriori argomenti il ricorrente censurava anche il valore probatorio riconosciuto dalla sentenza ai risultati delle ricerche effettuate comparando le tracce biologiche ritrovate su alcuni indumenti e il profilo genetico del ricorrente; i risultati degli accertamenti avevano esaltato la compatibilita’ tra i profili e non l’identita’; erano state segnalate anomalie nell’attivita’ di individuazione del materiale, poi repertato ed esaminato; era stata segnalata l’indicazione nei verbali redatti dai RIS di due maschere, rendendo incerta la riferibilita’ degli accertamenti alla maschera utilizzata nel corso della rapina.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in relazione all’articolo 605 c.p. e all’articolo 628 c.p., nonche’ omessa, motivazione, in riferimento alla riconosciuta sussistenza del delitto di sequestro di persona, pur essendo stata la restrizione della liberta’ personale delle persone offese soltanto funzionale alla consumazione della rapina.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 2 oltre che il difetto di motivazione, per aver la Corte ignorato il rilievo difensivo concernente la necessaria esclusione della circostanza aggravante dell’aver posto in condizioni di incapacita’ di agire le vittime della rapina, avendo riconosciuto la responsabilita’ dell’imputato per il delitto di sequestro di persona.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in relazione alla censura con cui si contestava la mancata esclusione della recidiva, in ragione della risalenza dei fatti oggetto delle precedenti condanne, circostanza ignorata dalla sentenza impugnata.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui nel determinare la pena da infliggere all’imputato, ha violato la disposizione dell’articolo 63 c.p., comma 4; a fronte del ricorrere di piu’ circostanze aggravanti ad effetto speciale (la contestata recidiva e l’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3) non potevano essere applicati due distinti e successivi aumenti di pena, ma doveva essere applicato l’aumento piu’ grave tra quelli considerati, con la facolta’ di aumentarla.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 62 bis c.p. e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto; la sentenza aveva ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche, valutando l’esistenza di precedenti specifici vicini nel tempo, con evidente travisamento delle risultanze del certificato del casellario; inoltre non aveva adeguatamente valutato il comportamento processuale e il modesto contributo fornito nella realizziate del piano criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell’imputato (OMISSIS) e’ inammissibile, perche’ manifestamente infondato.
Per consolidata e costante giurisprudenza di legittimita’, “il reato di sequestro di persona e’ assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall’articolo 628 c.p., comma 3, n. 2, soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale e’ stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile anche dopo l’esaurimento della condotta criminosa e l’allontanamento dei rapinatori) (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv. 263788; nello stesso senso, Sez. 2, n. 4986 del 24/11/2011, dep. 2012, Montalto, Rv. 251816; Sez. 2, n. 24837 del 05/05/2009, Macovei, Rv. 244339; Sez. 3, n. 37880 del 22/06/2004, Miotto, Rv. 230040; Sez. 2, n. 29445 del 21/05/2003, Notaro, Rv. 226746). L’accertamento in fatto compiuto dalle sentenze di merito ha messo in luce come i rapinatori avessero costretto gli impiegati a rimanere in un piccolo locale, legando i polsi di una delle vittime, intimando di non muoversi per uno specifico arco di tempo successivo all’allontanamento dei rapinatori, che li avrebbero controllati dall’esterno della banca; la costrizione della liberta’ di movimento era stata raggiunta, poiche’ l’agente di polizia giudiziaria intervenuto per primo nell’istituto di credito, dopo la fuga dei rapinatori, aveva dovuto chiamare a gran voce gli impiegati, che non aveva trovato ai loro posti di lavoro, ricevendo risposta da una delle dipendenti e cosi’ trovando tutte le vittime ancora ferme nel locale ove erano state costrette a rimanere dai rapinatori. E’, dunque, evidente che la limitazione messa in atto dal ricorrente e dai suoi correi (cosi’ come nella fattispecie decisa dalla sentenza 22096/2015, cit.) si sia protratta di certo ben oltre la fase di consumazione della rapina, essendo tale dato quello che deve essere preso in considerazione (e non anche l’eventuale uso di violenza fisica, che il ricorrente ha evidenziato essere mancato di fatto non avendo i rapinatori legato i polsi a tutti i dipendenti, come avevano invece preannunciato, per impedirne i movimenti, trattandosi di circostanza fattuale non necessaria per integrare l’elemento materiale del delitto di sequestro di persona: cfr. sez. 3, n. 45931 del 16/10/2013, R., rv. 258330; Sez. 2, n. 38994 del 1/10/2010, rv. 248537; Sez. 5, n. 14586 del 14/2/2005, Gulisano, rv. 231354).
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) e’ infondato. Le censure che il ricorrente muove non trovano corrispondenza nella lettura congiunta delle motivazioni della sentenza di primo e secondo grado, da cui si traggono sia gli elementi di valutazione che hanno condotto ad attribuire attendibilita’ alle dichiarazioni del (OMISSIS), sia le valutazioni logiche che consentono di ritenere superate le censure sollevate dal ricorrente, specie in ragione del dato obiettivo acquisito attraverso la comparazione delle tracce biologiche rinvenute all’interno della maschera utilizzata da uno dei rapinatori, all’interno di un paio di guanti e sui polsini e sul collo di una giacca utilizzata dal medesimo rapinatore che indossava la maschera, oggetti tutti sequestrati (poiche’ la comparazione eseguita dal servizio tecnico dei R.I.S. dei Carabinieri aveva condotto ad affermare la compatibilita’ del profilo genotipico estratto da un campione salivare, acquisito con il consenso dell’imputato, con il profilo genotipico ottenuto dalle tracce biologiche estratte da quegli indumenti ed oggetti, con la determinazione delle probabilita’ di compatibilita’ casuale, riconducenti a percentuali elevatissime che confermavano l’attendibilita’ e precisione del risultato comparativo eseguito).
2.1.1. La circostanza che l’indicazione dei nominativi dei correi, e tra questi del soggetto a nome “(OMISSIS)” (poi identificato dal (OMISSIS) in distinte occasioni nel corso degli interrogatori resi, oltre che in sede di incidente probatorio) non sia avvenuta sin dalla prima occasione in cui il (OMISSIS) rese dichiarazioni all’autorita’ giudiziaria, non e’ indice di sicura inattendibilita’ del dichiarante; la successione delle dichiarazioni rese, il progressivo approfondimento degli argomenti trattati, la specificazione in piu’ momenti di dettagli e peculiarita’ delle vicende narrate, corrispondono alla naturale evoluzione del percorso di chi inizialmente, come ben risulta dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado, aveva assunto un atteggiamento volto ad allontanare ogni possibile collegamento con i rapinatori che avevano raggiunto l’abitazione del (OMISSIS) (come dimostrato dall’ imbarazzo mostrato in occasione del intervento del teste (OMISSIS), dal tentativo di non far percepire il contatto telefonico cercato dal (OMISSIS) mentre il dichiarante era gia’ sotto il controllo degli investigatori, dall’iniziale reticenza dimostrata nel corso dell’interrogatorio di convalida).
2.1.2. Analogamente va rilevata la genericita’ dell’indicazione fornita dalla difesa circa l’incompatibilita’ tra la circostanza dell’aver prestato servizio notturno il (OMISSIS), la notte precedente il giorno della rapina, e le sue dichiarazioni circa l’incontro avvenuto la sera prima della rapina, genericita’ che ha quindi condotto la Corte d’appello a ignorare la deduzione; infatti, non e’ stato specificato dal ricorrente quale fosse l’esatta indicazione acquisita attraverso l’annotazione di servizio del collega del (OMISSIS) in ordine all’orario in cui essi avevano iniziato il servizio notturno, cio’ che non consentiva di escludere che la riunione di cui aveva riferito il (OMISSIS) potesse essere avvenuta prima che egli prendesse servizio notturno a (OMISSIS).
2.1.3. Non appare decisiva la circostanza dedotta dal ricorrente, sulla mancata consegna al (OMISSIS) del telefono cellulare di cui invece erano muniti gli altri correi; la sentenza di primo grado ha motivatamente spiegato tale circostanza con la necessita’ di metter a disposizione il cellulare solo per coloro che dovevano mantenere le comunicazioni tra il palo e il gruppo che doveva eseguire materialmente la rapina; allo stesso modo, le imprecisioni e le parziali discrasie tra le indicazioni riferite dal (OMISSIS), che le aveva apprese dal correo (OMISSIS), sul coinvolgimento di quest’ultimo e del (OMISSIS) in una rapina consumata nel territorio delle province di (OMISSIS) e (OMISSIS), circa 4 o 5 anni prima rispetto all’epoca della programmazione ed esecuzione della rapina in oggetto, per cui erano entrambi stati tratti in arresto, e gli accertamenti indicati dal ricorrente, non travolgono il dato essenziale e caratterizzante dell’effettivo arresto in flagranza del (OMISSIS) e del (OMISSIS), assieme ad un terzo soggetto, per il delitto di rapina, procedimento individuato come iscritto nell’anno 2010 presso la Procura della Repubblica di (OMISSIS).
2.1.4. Anche le censure che si appuntano sulla descrizione, fornita dagli operatori dell’istituto di credito, del soggetto che indossava la maschera (e che per il risultato dell’accertamento sulle tracce biologiche, come si e’ detto, e’ stato identificato nell’odierno ricorrente), descrizione incompatibile con i dati relativi all’altezza dell’imputato, concernono aspetti che non possono da soli ritenersi decisivi nel mettere in crisi la logicita’ della motivazione; si tratta di decisioni fortemente soggettive, che lasciano ampi spazi di opinabilita’ quanto alle indicazioni sull’altezza espressa in centimetri, come del resto si apprezza dalle stesse considerazioni della sentenza impugnata che ha correttamente indicato l’elevato tasso di imprecisione che puo’ riscontrarsi nelle descrizioni dei testimoni di episodi criminosi violenti, per il particolare stato emotivo che non consente di fissare l’attenzione del teste sulle caratteristiche di oggetti e persone, riferendo inconsapevolmente dati non rispondenti alla realta’.
2.1.5. Le doglianze relative all’esistenza, tra le prove, di elementi che risultano compatibili con l’ipotesi di un cambio di programma (rispetto a quanto deliberato per l’esecuzione della rapina) anche ove riscontrate, non sono decisive per contraddire la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, essendo insufficiente affermare che tale cambio di programma risulterebbe coerente con la narrazione dell’imputato, che aveva riferito di un suo ripensamento il giorno precedente la rapina che l’aveva indotto a desistere dalla partecipazione all’esecuzione del delitto; allo stesso modo, l’assenza di tracce papillari del (OMISSIS) sull’arnese utilizzato dal rapinatore che indossava la maschera, per forzare le cassette di sicurezza, non costituisce elemento decisivo per escludere la responsabilita’ dell’imputato, essendo dato notorio che in simili circostanze i rapinatori sono solti usare guanti per non lasciare impronte (guanti che, infatti, furono sequestrati e al cui interno, come gia’ rilevato, furono rinvenute tracce biologiche riferibili alla persona dell’imputato); analogo giudizio era stato correttamente espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla non decisivita’ delle tracce, nei tabulati telefonici, di contatti tra il (OMISSIS) e gli altri correi il giorno della rapina, trattandosi di dato non univoco (per l’accorgimento, anch’esso di come esperienza tra i malviventi, consistente nell’evitare l’uso di telefoni cellulari nelle fasi esecutive dei delitti). Infine, anche le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine all’impossibilita’ che fosse stato il (OMISSIS) ad indossare la maschera per travisarsi, essendo portatore di occhiali, sono state logicamente superate dalla motivazione della sentenza evidenziando sia l’uso non costante da parte del (OMISSIS) degli occhiali, come rilevato esaminando foto segnaletiche e osservando l’atteggiamento dell’imputato in sede di incidente probatorio, sia la possibilita’ reale che il (OMISSIS) utilizzasse anche uso di lenti a contatto (sulla scorta del rinvenimento nella sua abitazione di prodotti per l’uso di quei dispositivi).
2.1.6. Infine, per cio’ che concerne i rilievi critici mossi dal ricorrente in relazione al valore da attribuire agli esiti degli accertamenti per la comparazione delle tracce biologiche, alla correttezza del procedimento di raccolta dei reperti e alla possibile contaminazione dei reperti stessi, la motivazione delle sentenze di merito risulta adeguata e logicamente coerente; l’affermazione di responsabilita’ non si fonda esclusivamente su tali elementi, avendo complessivamente considerato le sentenze tanto gli indizi (desumibili appunto dall’affermato giudizio di compatibilita’ tra i profili comparati, indizi evidentemente precisi e gravi per la remotissima possibilita’ che il profilo sia attribuibile ad altro individuo) quanto i dati provenienti dalle dichiarazioni del (OMISSIS) e dagli altri elementi obiettivi rilevati attraverso le attivita’ di perquisizione e sequestro; le decisioni di merito hanno correttamente evidenziato che nessun profilo di criticita’ in relazione alle modalita’ di raccolta dei reperti e conservazione degli oggetti da esaminare e’ stata indicata dagli investigatori che hanno svolto gli accertamenti, ne’ il ricorrente ha indicato specificamente quali sarebbero le circostanze su cui dovrebbe fondarsi l’ipotesi prospettata della contaminazione, limitandosi a ipotizzare l’attratta possibilita’ del verificarsi di tale circostanza desumendola da elementi temporali e di luogo, che non escludono che gli oggetti siano stati prelevati e repertati solo dagli investigatori deputati a tale scopo. Quanto alla discrasia tra l’indicazione dell’esistenza di due maschere rivenute e dell’esame condotto su una sola maschera, risulta dallo stesso verbale di ispezione allegato al ricorso che una sola maschera e’ stata inviata per l’accertamento tecnico operato, evidentemente sulla scorta di elementi che avevano indotto gli investigatori a individuare, anche attraverso le descrizioni fornite dai testimoni, quale delle due maschere fosse quella utilizzata dal rapinatore.
2.2. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) sono infondati; quanto al motivo concernente l’insussistenza delle condizioni per ravvisare nella condotta del (OMISSIS) il concorso nel sequestro di persona dei dipendenti della banca ove fu compiuta la rapina si rinvia alla parte della motivazione che precede (§ 1); quanto, poi, all’ulteriore motivo di ricorso va osservato che la sentenza impugnata non ha fondato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche sul solo dato del comportamento processuale, ma ha anche preso in considerazione il numero e la qualita’ delle condanne definitive riportate dal (OMISSIS), cosi’ fornendo adeguata e sufficiente giustificazione, come piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, per negare il riconoscimento delle circostanze previste dall’articolo 62 bis c.p. (v. da ultimo Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: “In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato”).
2.3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) sono fondati.
2.3.1. E’ stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ che “In tema di rapina, quando la privazione della capacita’ di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, e’ preclusa, in ragione del principio di specialita’, la possibilita’ della applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 628 c.p., comma 3, n. 2, che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona” (Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014, Palanza, Rv. 258549). Riconosciuta, pertanto, la responsabilita’ dell’imputato per il delitto di sequestro di persona, non poteva ritenersi sussistente la circostanza aggravante in parola.
2.3.2. Del tutto omesso l’esame del motivo di ricorso con cui si contestava la mancata esclusione della recidiva, in ragione della risalenza dei fatti oggetto delle precedenti condanne; la lettura del certificato penale in atti segnala che l’ultimo fatto per cui e’ stata pronunciata sentenza definitiva di condanna risale all’anno 2001, sicche’ era onere della sentenza impugnata indicare in forza di quali dati il nuovo delitto commesso fosse sintomo di una maggiore e piu’ intensa pericolosita’.
2.3.3. Anche la determinazione della pena in concreto, a fronte del ricorrere di piu’ circostanze aggravanti ad effetto speciale, imponeva l’applicazione del disposto dell’articolo 63 c.p., comma 4, individuando la circostanza aggravante che comportava il trattamento sanzionatorio piu’ grave e determinando sulla base dei limiti edittali del delitto circostanziato, cosi’ individuato, la pena da irrogare; la Corte, invece, ha tenuto conto prima della pena per il delitto di rapina, aggravata ai sensi dell’articolo 628 c.p., comma 3, per poi applicare su tale pena l’ulteriore aumento per la recidiva, nella misura fissata dall’articolo 99 c.p. (essendo, invece, consentito il solo ulteriore aumento facoltativo ex articolo 63 c.p., comma 4, u.p., peraltro con l’obbligo di motivare tale ulteriore aumento).
3. In conseguenza dell’accoglimento degli indicati motivi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS), relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; va invece dichiarato irrevocabile l’accertamento della penale responsabilita’ del ricorrente in ordine ai delitti a lui contestati.
4. Quanto al ricorso proposto dall’imputato (OMISSIS), la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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