Anche nell’ipotesi di sequestro probatorio del corpo del reato il decreto che disponga la misura reale deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28181.

La massima estrapolata:

Anche nell’ipotesi di sequestro probatorio del corpo del reato il decreto che disponga la misura reale deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono; piu’ in particolare, anche il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28181

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domeni – Presidente

Dott. DI PAOLA S – rel. Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna M – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 4/12/2017 del Tribunale de L’Aquila;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale de L’Aquila, con ordinanza in data 4/12/2017, rigettava l’istanza di riesame presentata da (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale de L’Aquila avente ad oggetto contabilita’, documentazione su movimentazioni di denaro, gestione di conti correnti, in relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p., aggravati ex L. n. 203 del 1991, articolo 7.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato (OMISSIS), limitatamente al disposto sequestro della somma di denaro pari a 13.850 Euro. Deduce il ricorrente la violazione e falsa applicazione della legge penale, per aver omesso di specificare il Tribunale la relazione tra la somma sequestrata e i reati per cui si procede, oltre che la finalita’ probatoria sottesa al disposto sequestro.
3. Il motivo e’ fondato.
4. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimita’, che questa Corte ritiene di condividere, anche nell’ipotesi di sequestro probatorio del corpo del reato il decreto che disponga la misura reale deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698), potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736; Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379); piu’ in particolare, anche il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Carone, Rv. 270520).
5. Il provvedimento impugnato, pur dichiarando di aderire a tale orientamento, non ha poi adeguatamente motivato ne’ circa il nesso tra il denaro rinvenuto nella disponibilita’ dell’indagato e i reati a lui contestati (riferendo solo del carattere “immediatamente intuibile” di tale nesso, nei fatti smentito dalla pacifica fungibilita’ del denaro contante, senza che vi siano elementi per affermare che il denaro in questione rechi tracce o segni che lo riconducano alle condotte illecite di riciclaggio e reimpiego – risultando, dunque, apparente la motivazione sorretta dal riferimento al dato quantitativo della somma sequestrata, ritenuta ingente, e dalla generica considerazione della potenziale derivazione di quel denaro dalle condotte di reato -), ne’ sulla rilevanza probatoria del denaro sequestrato (essendosi limitato il provvedimento a indicare la finalita’ probatoria del sequestro della strumentazione informatica e della documentazione acquisita, e non anche del denaro).
La conseguenza processuale di tale statuizione e’ quella della pronuncia di annullamento senza rinvio sia del provvedimento del Tribunale del riesame, sia del decreto di sequestro del P.M. (Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579) nella parte concernente il sequestro della somma di denaro indicata dal ricorrente, con il consequenziale ordine di restituzione della stessa in favore dell’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto originario limitatamente al sequestro della somma di denaro ed ordina la restituzione della somma in sequestro all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

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