Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 25438 del 23 luglio 2012

Svolgimento del processo

1. T.R., quale amministratore della Sunny Edizioni srl, dichiarata fallita il (omissis), è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Roma del 20-5-2011, che ha confermato quella del tribunale della stessa città in data 14-2-2007 (salvo che per il riconoscimento della prevalenza delle generiche sull’aggravante, con conseguente riduzione della pena ad anni due di reclusione), del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
2. L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore avv. L. Zaccagnini, deducendo con il primo motivo vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico della bancarotta documentale. Dopo aver osservato che la risultanze della contabilità, pur ritenute inattendibili, erano state tuttavia poste a base delle imputazioni di distrazione, si rilevava che nessuna motivazione era stata offerta della ricorrenza del dolo, aspetto particolarmente rilevante ai fini della configurabilità del reato più grave in luogo di quello di bancarotta semplice, dolo che non poteva desumersi soltanto dal fatto che le scritture fossero state tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, anche considerato che la curatrice fallimentare non aveva dovuto impiegare particolare diligenza essendosi limitata ad acquisire il bilancio ’99 e che comunque l’impossibilità di ricostruzione dell’attivo era da attribuire all’inesperienza della giovane curatrice, vista la mole di documenti contabili fornita dall’imputato.

3. Con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione in ordine alla bancarotta per distrazione avendo il T. fornito giustificazione tanto delle somme non rinvenute, quanto dei veicoli, quanto delle attrezzature, dislocate presso altra Impresa, mentre la curatrice aveva accertato che lo stato di decozione si era verificato durante l’amministrazione di tale G.G. in carica dal 26 febbraio al 9 dicembre 1998, periodo in relazione al quale la corte non aveva giustificato la conclusione che T. avesse mantenuto i poteri di gestione, nè aveva motivato l’eventuale consapevolezza dell’altrui condotta dolosa.
4. Il terzo motivo investe nuovamente la bancarotta documentale con la censura di motivazione apparente in ordine ai profili delle scritture asseritamente mancanti e dei motivi della inidoneità di quelle presenti alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
5. I motivi quarto, quinto e sesto riguardano le singole ipotesi distrattive.
Quanto a quella di beni aziendali ed utili, pari a circa 38 milioni di lire, si assumeva l’erroneità di tale determinazione in quanto in contrasto con le risultanze delle scritture e con l’avvenuto ritrovamento delle attrezzature presso l’Azienda tipografica Ludovici con la quale la Sunny condivideva ai locali.
Quanto alla distrazione della somma di 28 milioni circa di lire, si assumeva che l’imputato aveva fornito indicazioni al riguardo, avendo C.G., amministratore della società per un certo periodo, indicato in dibattimento l’istituto di credito dove la stessa era depositata.
In ordine infine alle tre autovetture, si assumeva che due erano state oggetto di furto e la terza venduta con contabilizzazione del prezzo in un periodo nel quale T. non era amministratore, mentre la corte non aveva accertato che i furti e la vendita non risultassero dai bilanci inerenti agli anni relativi nè aveva indicato i dati contabili dai quali sarebbe risultata la distrazione del prezzo del veicolo venduto.
In data 14-5-2012 il difensore del prevenuto ha depositato motivi nuovi, deducendo vizio di motivazione in punto di riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato, basato sulle deposizioni di due dipendenti, ma senza l’indicazione degli atti di amministrazione che il T. avrebbe compiuto in tale veste. Ribadisce inoltre la circostanza che le distrazioni, e il conseguente stato di dissesto, si collocherebbero in un periodo di tempo nel quale era amministratore G., mentre, per quanto riguarda in particolare le pretese distrazioni di utili e di disponibilità liquide risultanti dal bilancio al 31-12-1999, ricorda che all’epoca la società era amministrata dal C., indicato dalla curatrice come destinatario finale di quegli importi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, con conseguente assorbimento del primo, essendo per il resto da disattendere.
Ricorre infatti vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione impugnata afferma che la documentazione contabile rinvenuta dal curatore non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, aggiungendo che il T. non aveva inteso effettuare alcuna consegna di scritture neppure in fase processuale, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado.
Per contro la sentenza del tribunale, pur evidenziando che, secondo le dichiarazioni e le relazioni del curatore fallimentare, non era stato possibile ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della Sunny, dava conto della consegna da parte del T. di alcune scritture specificamente elencate (il libro giornale numerato e vidimato fino al 31-12-1999, il libro soci, il libro degli inventari privo del bilancio 1997, il libro dei beni ammortizzabili di cui erano precisate le annotazioni), in contrasto con l’assunto della corte territoriale circa la totale mancata consegna da parte dell’imputato di documentazione contabile.
1.1 Va aggiunto che il tribunale aveva valorizzato la mancata consegna da parte del T. soltanto del bilancio 1999, acquisito dal curatore presso la CCIAA, per fondare sulla necessità del compimento di tale attività di acquisizione aliunde, la sussistenza dell’elemento materiale del reato.
Da un lato dunque nella sentenza impugnata si da atto, in contrasto con quella di primo grado, che il prevenuto aveva omesso in toto la consegna delle scritture, senza motivare la divergenza sul punto rispetto a quella del tribunale, dall’altro quest’ultima aveva applicato alla fattispecie, per il solo fatto che il curatore aveva dovuto acquisire autonomamente l’ultimo bilancio della società, il principio giurisprudenziale secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili soltanto con particolare diligenza (Cass. 24333/2005, Rv. 232212). In tal modo la corte territoriale ha però trascurato che il bilancio non è una scrittura contabile, ma la rappresentazione delle risultanze delle scritture contabili, e che comunque l’acquisizione dello stesso presso la CCIAA, ovvero presso l’organo deputato a riceverne il deposito, non può costituire attività di particolare difficoltà, di per sè idonea a determinare l’esistenza del reato.

1.2 Per il resto nè la sentenza di primo, nè quella di secondo grado (la quale si è richiamata alla precedente, erroneamente affermando, peraltro, che il T. aveva omesso del tutto la consegna delle scritture), hanno indicato le ragioni a sostegno della conclusione della impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita Sunny, avendo anzi entrambe dato per certa la correttezza dell’ultimo bilancio -che nessuna delle due ha ritenuto non rispondente alle scritture consegnate dal T. -, al punto da basarvi la contestazione di alcune delle condotte distrattive ascritte al prevenuto. Con la conseguenza che non risultano in definitiva chiariti i motivi della ritenuta sussistenza del reato. La sentenza va quindi annullata sul punto dell’affermazione di responsabilità in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra sezione dell’organo a quo per nuovo esame della vicenda, tenendo conto dei vizi di motivazione sopra evidenziati.
2. Sono invece infondati i motivi secondo, quarto, quinto e sesto inerenti alla bancarotta patrimoniale.
La sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio di motivazione avendo dato puntuale conto delle ragioni per le quali le giustificazioni fornite dal T., fossero inidonee ad escludere le condotte distrattive contestategli.
2.1 Così il tentativo, reiterato nei motivi nuovi, di attribuire a tale C. l’esclusiva responsabilità dell’ammanco della cassa della società fallita, per circa 25 milioni di lire, è stato sventato in sentenza, con congrua motivazione, da un lato rilevando che la nomina di questi ad amministratore della Sunny risultava addirittura successiva al fallimento della società, dall’altro osservando che il predetto era comunque un mero prestanome, già in precedenza più volte prestatosi ad assumere il ruolo di amministratore di società sull’orlo del fallimento e per questo destinatario di plurime condanne per il reato di bancarotta fraudolenta. Con la conseguenza che con piena ragione sono state ritenute inattendibili le sue dichiarazioni dibattimentali circa, tra l’altro, l’esistenza della somma in questione presso un istituto di credito, alla quale egli non aveva accesso essendo decaduto dalla carica, non accompagnate da ulteriori precisazioni.
2.2 In ordine ai macchinar ed alle attrezzature non rinvenuti, del valore dei circa 38 milioni di lire, la corte territoriale ha dato ragionata contezza del fatto che quelle dislocate presso altra impresa facente capo indirettamente alto stesso T. (l’Azienda Tipografica Ludovici), erano obsolete e non corrispondenti alla dotazione della Sunny, mentre l’assunto, ribadito anche nei motivi nuovi, che la curatrice avesse accertato che lo stato di decozione si era verificato durante l’amministrazione di tale G.G. in carica dal 26 febbraio al 9 dicembre 1998, costituisce considerazione in fatto, oltre che meramente assertiva, in contrasto con il principio dell’autosufficienza del ricorso.

2.3 Senza contare che la corte romana ha valorizzato, a smentire anche il dubbio circa la consapevolezza dell’imputato dell’eventuale condotta dolosa altrui, le prove dichiarative (le testimonianze di due dipendenti, rispettivamente della Sunny e della Ludovici) da cui risulta avvalorata la conclusione che T. aveva sempre mantenuto i poteri di gestione, anche quando, per periodi limitati, la carica di amministratore era stata formalmente ricoperta da altri.
Conclusione che invano il ricorrente ha tentato di contestare con i motivi nuovi, criticando, inammissibilmente, la logica valutazione di tali risultanze probatorie.
2.4 Quanto infine alle tre autovetture pure oggetto di distrazione, a superare gli argomenti in fatto del ricorrente circa l’avvenuto furto di due di esse, basterà osservare che la corte territoriale ne ha valorizzato il mancato rinvenimento da parte della curatela, non accompagnato da adeguata e documentata giustificazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame; Rigetta nel resto il ricorso.

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