In mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile, rimanendo escluso che il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto all’introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore.
Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1951
Data udienza 26 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 26364-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) unitamente a se stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 20025/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere relatore Dott. Elisa Picaroni;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Celeste Alberto, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Velletri.
RILEVATO
che con ricorso per regolamento di competenza, notificato a mezzo pec il 23 novembre 2016, l’avv. (OMISSIS) ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, o, in subordine, del Tribunale di Velletri, a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4328 del 2014, proposta da (OMISSIS), avente ad oggetto contestazioni relative alle prestazioni professionali dell’avv. (OMISSIS);
che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20025 del 2016, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale in relazione al foro del consumatore, essendo il sig. (OMISSIS) residente in (OMISSIS), ha indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di Vibo Valentia del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ex articolo 33, comma 2, lettera u), e ha dichiarato la nullita’ del decreto ingiuntivo;
che (OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede;
che il pubblico ministero ha concluso, ex articolo 380-ter c.p.c., affinche’, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, sulla base delle seguenti argomentazioni: “(…) riguardo ai primi due motivi, si rileva che trattasi di foro inderogabile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 28 c.p.c. e articolo 38 c.p.c., comma 3, nonche’ del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), sicche’ il giudice aveva fatto bene a rilevare d’ufficio la questione relativa all’incompetenza per territorio nell’ambito dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. (altro discorso riguarda la possibilita’ di vincere la presunzione di vessatorieta’ mediante la prova contraria, a carico del professionista, delle trattative intercorse tra le parti). Meno convincente – con riferimento al terzo motivo, spiegato in via subordinata – appare la conclusione, a cui e’ giunto il magistrato capitolino, nel prospettare il Tribunale di Vibo Valentia come giudice territorialmente competente, atteso che lo stesso (OMISSIS), cliente/consumatore, aveva indicato, nell’atto di opposizione di cui sopra, di essere residente in Caste Gandolfo, Comune quest’ultimo rientrante nel circondario del Tribunale di Velletri (sulla rilevanza delle suddetta indicazione al momento dell’instaurazione della lite, tra le altre, Cass. 21/09/2017, n. 18523)”;
che le conclusioni scritte del pubblico ministero sono state notificate al ricorrente, il quale ha depositato memoria in cui ribadisce quanto prospettato nel ricorso.
CONSIDERATO
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