Integra il delitto previsto dall’articolo 615 ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita
Sentenza 12 gennaio 2018, n. 1021
Data udienza 29 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;
Udito l’avvocato (OMISSIS) che insiste dichiararsi l’inammissibilita’ ed in subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13.12.2016 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’articolo 615 ter c.p., comma 2, si e’ pronunciato non luogo a procedere.
Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica, affidando la sua impugnativa ad una unica doglianza.
1.1 Denunzia il P.m. ricorrente vizio argomentativo in relazione alla predetta sentenza liberatoria.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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