Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 gennaio 2018, n. 1021. Integra il delitto previsto dall’articolo 615 ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio

Integra il delitto previsto dall’articolo 615 ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita

Sentenza 12 gennaio 2018, n. 1021
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/12/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;

lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO;

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;

Udito l’avvocato (OMISSIS) che insiste dichiararsi l’inammissibilita’ ed in subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13.12.2016 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’articolo 615 ter c.p., comma 2, si e’ pronunciato non luogo a procedere.

Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica, affidando la sua impugnativa ad una unica doglianza.

1.1 Denunzia il P.m. ricorrente vizio argomentativo in relazione alla predetta sentenza liberatoria.

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