La parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non e’ necessario, pertanto, presentare querela di falso

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 30733
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21443/2013 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti, allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS); (OMISSIS), rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 647/2013 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 22 marzo 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione del 19 luglio 2002, (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse accertato il carattere apocrifo del testamento olografo della madre (OMISSIS) in data 11 marzo 1995, pubblicato il 11 luglio 2002, e per tal motivo fosse dichiarato nullo e privo d’effetti, disponendo, previo rendimento del conto fra i coeredi, la divisione dell’intero asse ereditario secondo le norme della successione legittima. In via subordinata l’attore dichiarava di rinunziare al legato in sostituzione della sua quota di legittima, che risultava lesa.

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