SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 23 maggio 2012, n. 8167

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che l’Avv. C.G. – che aveva difeso nell’ambito di un procedimento penale S.C.G., beneficiario del patrocinio a spese dello Stato in quanto collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 16 febbraio 2009, con cui il Tribunale penale di Napoli ha accolto soltanto parzialmente l’opposizione dalla medesima sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione – inizialmente proposto nelle forme del rito penale – è stato notificato il 30 ottobre 2010, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 16432 del 12 luglio 2010;

che il ricorso è affidato a due motivi;

che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con il primo motivo (violazione dei minimi tariffari D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 115 e 170, in relazione al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 – cap. II, art. 1, comma 5 e tabella C – Penale 6.2 – e alla L. n. 794 del 1942, art. 29) ci si duole che il Tribunale abbia rigettato in parte l’opposizione assumendo che in ordine alle udienze di trattazione e discussione degli altri soggetti processuali spettava al difensore la sola voce 6.1 della tabella C – Penale in quanto non risultava che il difensore avesse preso la parola in quelle udienze;

che il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: “là dove si versi nel caso di attività legale limitata alla partecipazione alle udienze penali di trattazione e discussione degli altri soggetti processuali, se il difensore assiste attivamente alle udienze, seppure non intervenendo espressamente, ritenendolo inutile e dannoso alla difesa del proprio assistito o perchè l’assistenza alla discussione non prevede una diversa condotta che non sia quella di ascolto attivo (ma rigorosamente silente), il giudice ha il dovere di liquidare – necessariamente e imprescindibilmente – i relativi compensi non derogando ai minimi tariffari e tenendo in considerazione i criteri di cui alla tabella C – Penale n. 6.1 e 6.2 (capitolo II) di cui al D.M. n. 127 del 2004, riconoscendo le voci in misura assolutamente corrispondente a detti criteri e quindi, in ultimo, applicando rigorosamente ed autonomamente le singole voci della tariffa cosi come specificamente previsto ai punti 6.1 e 6.2”?;

che il motivo – scrutinabile nel merito, perchè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, non si limita a pretendere una nuova valutazione delle tariffe liquidate, ma prospetta una violazione di legge – è fondato;

che per la determinazione dell’onorario dell’avvocato che sorge dallo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di un procedimento penale, la tabella C della tariffa penale, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, prevede, in relazione alle udienze, un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio) (punto 6.1), un’integrazione in caso di attività difensive (punto 6.2), indicate in tabella a titolo esemplificativo, e una ulteriore integrazione in caso di discussione orale (punto 6.3);

che l’integrazione di cui al punto 6.2 della tabella C della tariffa spetta al difensore che abbia assistito in udienza alle discussioni delle altre parti o che abbia partecipato, pur senza prendervi direttamente la parola, ad udienze istruttorie in cui siano state formulate richieste di prova o si sia proceduto ad esami, controesami e riesami, confronti, ricognizioni, esprimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni o letture, atteso che la cura e la tutela degli interessi processuali dell’imputato – al cui espletamento l’ordinamento riconnette il diritto all’onorario – può manifestarsi anche mediante una partecipazione silente, pure essa essendo espressione di una strategia processuale nella quale si concreta la garanzia costituzionale del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio nel processo penale;

che con il secondo motivo si lamenta che l’ordinanza impugnata, nonostante accolga, sia pure parzialmente, l’opposizione, non abbia provveduto sulla richiesta liquidazione delle spese del relativo giudizio;

che la censura è fondata;

che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2008, n. 25931; Cass. civ., Sez. 6^ – 2, 12 agosto 2011, n. 17247);

che pertanto l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.

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