Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 20559 del 28 maggio 2012

Svolgimento del processo
1. Con decreto emesso de plano l’11 luglio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da P.G., osservando che l’istante è detenuto anche per il reato di evasione (art. 385 c.p.) e che, pertanto, il disposto della L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 1, non consentiva la concessione di misure alternative alla detenzione.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente P., il quale lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle domande proposte.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per un motivo preliminare e assorbente rispetto a quelli dedotti.
1. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedi mentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (cfr. ex plurimis Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265; Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277; Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2, alla luce dell’interpretazione della normativa vigente accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 6 maggio 2009, n. 22368; Sez. 1, 22 ottobre 2009, n. 41956;
Sez. 1, 10 novembre 2009, n. 44669), secondo cui è da escludere che l’intervenuta condanna per il reato di evasione precluda automaticamente l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione. Tale lettura della L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 1, e successive modifiche è stata elaborata alla luce della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost., comma 3) e dei principi costantemente enunciati dalla Corte Costituzionale che ha escluso l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati ed ha affermato che. nella materia dei benefici penitenziari, è criterio “costituzionalmente vincolante” quello che esclude “rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso” (sentenza n. 436 del 1999). Se si escludesse radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finirebbe “per relegare nell’ombra il profilo rieducativo” (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme sentenza n. 79 del 2007) e si instaurerebbe di conseguenza un automatismo “sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena” (sentenza n. 255 del 2006.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

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