L’aggravante dell’utilizzo di “servizi internazionali di trasporto”, prevista nell’art. 12 D.lgs. n. 286 del 1998 in relazione alle condotte consistenti nel compimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, non è configurabile solo nei confronti del vettore professionale autorizzato al trasporto internazionale, ma anche di chiunque tale vettore utilizza.
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 55029
Data udienza 14 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ANCONA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ANCONA in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, provvedendo sull’appello proposto da (OMISSIS) avverso quella del Tribunale di Ancona di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 50.000 di multa per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 1, comma 3, lettera d) e comma 3 ter, lettera b), confermava la sentenza impugnata.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS) avrebbe compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale di tre cittadini extracomunitari di nazionalita’ kosovara, trasportandoli a bordo dell’autovettura di sua proprieta’ proveniente dalla (OMISSIS) sulla (OMISSIS) ed esibendo per la loro identificazione tre passaporti serbi appartenenti ad altri soggetti.
La responsabilita’ dell’imputato non e’ contestata.
La Corte rigettava il motivo di appello di carattere processuale concernente la inammissibilita’ della istanza di rito alternativo, presentato il sedicesimo giorno dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Secondo la Corte, l’istanza era effettivamente tardiva, dovendosi applicare l’articolo 172 c.p.p., comma 4, non computando il giorno in cui era iniziata la decorrenza, ma computando l’ultimo; era errata la prospettazione difensiva secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione dell’articolo 172 c.p.p., comma 5.
Sussisteva l’ipotesi aggravata di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d), poiche’ il trasporto era stato effettuato da una motonave greca impiegata nella tratta di navigazione internazionale (OMISSIS); la Corte ricordava che era provato che il viaggio era stato comune a tutti i soggetti, atteso che l’imputato era stato trovato in possesso di un unico biglietto di navigazione rilasciato a nome suo e dei cittadini kosovari e con la menzione dell’autovettura.
Sussisteva, infine, l’aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3 ter, lettera b), atteso che il fine di profitto emergeva dalle puntuali e circostanziate dichiarazioni di una clandestina, che aveva riferito di avere corrisposto la somma di Euro 2.000 all’imputato per il trasporto; non vi era alcuna prova che la somma di cui l’imputato era stato trovato in possesso fosse destinata esclusivamente alle spese per il viaggio dei clandestini; comunque, il compenso poteva non essere stato del tutto percepito, di solito essendo consegnato per l’intero al buon esito del viaggio.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo con un primo motivo violazione di legge processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza di applicazione della pena, ritenuta tardiva dai giudici di merito.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, per il calcolo della decorrenza del termine per presentare istanza di applicazione di pena in caso di emissione di decreto di giudizio immediato trova applicazione l’articolo 172 c.p.p., comma 5, con la conseguenza che i quindici giorni di cui all’articolo 458 c.p.p., comma 1, devono intendersi liberi al fine di tutelare l’esigenza della massima ponderazione per l’imputato.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, commi 1 e 3.
Non poteva essere contestata l’aggravante dell’utilizzo dei servizi internazionali di trasporto, mancando una significativa partecipazione attiva dell’imputato nell’organizzazione di un vero e proprio servizio di trasporto internazionale; in realta’, i tre cittadini extracomunitari erano stati trasportati nell’autovettura dell’imputato.
Non era sufficiente per l’integrazione dell’aggravante la circostanza che l’autovettura fosse stata imbarcata sulla (OMISSIS) che effettuava servizio di navigazione tra la (OMISSIS) e l’Italia: l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale non chiarisce perche’ l’utilizzo di traghetti renda la condotta criminosa di maggior disvalore sociale.
In un terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3 ter, lettera b).
La somma di Euro 2.000 in contanti consegnata all’imputato all’inizio del viaggio da uno dei clandestini non costituiva compenso; non a caso, all’atto dell’arresto, l’imputato era stato trovato in possesso di una somma inferiore. In sostanza, si trattava del rimborso di “spese vive” necessarie per il viaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
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