Rinvio alle Sezioni unite sul quesito relativo al sistema di preclusioni in appello introdotto dal Dl 432/1995 per chiarire se la domanda di garanzia o di regresso condizionata dall’accoglimento della principale, già respinta in primo grado, possa essere riproposta dall’appellato a pena di decadenza, con la tempestiva costituzione in appello, oppure se in assenza di una preclusione le domande possano essere riproposte anche dopo e fino alle conclusioni
Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29499
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16912-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante rag. (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONS. LIMITATA, in persona del Commissario Liquidatore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2410/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RILEVATO
CHE:
– (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori di (OMISSIS) (divenuto maggiorenne in corso di causa e intervenuto nel giudizio) convenivano (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali genitori di (OMISSIS) (il quale, raggiunta la maggiore eta’, e’ intervenuto nel giudizio e lo ha proseguito anche come erede del padre nelle more deceduto), innanzi al Tribunale di Verona per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al proprio figlio il (OMISSIS);
– sostenevano gli attori che la responsabilita’ dell’incidente sciistico dal quale erano scaturite le lesioni procurate a (OMISSIS) era da attribuire a (OMISSIS);
– i convenuti, costituendosi in primo grado, contestavano la domanda attorea di cui chiedevano il rigetto e chiamavano in causa l’ (OMISSIS) S.c., organizzatore della settimana bianca e tenuto alla vigilanza sugli studenti minorenni ex articolo 2048 c.c., nonche’ la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) e la (OMISSIS) per essere da queste tenuti indenni in forza polizza assicurativa;
– le compagnie assicuratrici si associavano alle difese dei convenuti;
– l’ (OMISSIS) negava ogni sua responsabilita’ e chiamava in causa la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) per essere manlevato in caso di condanna;
– il Tribunale di Verona rigettava la domanda attorea e condannava gli attori a rifondere le spese alle altre parti;
– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello domandando l’accoglimento della domanda risarcitoria; nel costituirsi gli appellati resistevano al gravame i riproponevano le domande di manleva;
– la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.2410 del 31 ottobre 2014, in riforma della decisione di primo grado condannava (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire i danni da (OMISSIS), accoglieva le domande restitutorie svolte dagli appellanti, dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale perche’ tardivamente proposta dagli appellati con comparsa di costituzione depositata dopo la scadenza del termine ex articolo 343 c.p.c., comma 1;
– avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) (anche quali eredi di (OMISSIS)) proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
– resistevano con controricorso gli originari attori, l’ (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS);
– i ricorrenti, la parte (OMISSIS)- (OMISSIS), l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1;
– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO
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