Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29604. L’intero ristoro del danno mette al riparo da successive pretese sulle spese di lite

Ove risulti, all’esito del giudizio, che il danneggiato sia stato integralmente risarcito prima dell’introduzione del giudizio, parte interamente vittoriosa, ai fini del provvedimento di condanna alle spese processuali, deve intendersi il danneggiante che, prima della proposizione della domanda giudiziale, avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma ulteriore, abbia adempiuto la propria obbligazione risarcitoria

Ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29604
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23807/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (c.f (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) SPA, (c.f (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 957/2016 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bolzano (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 9.915,04 (gia’ detratto l’importo di Euro 8.470,00 corrisposto dall’assicuratore). Espose la parte attrice che, mentre era a bordo della propria bicicletta lungo pista ciclabile, la parte posteriore del velocipede era stata urtata dalla parte anteriore sinistra del motociclo di proprieta’ del convenuto, provocando la caduta a terra della (OMISSIS) e le conseguenti lesioni. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS). Propose altresi’ appello incidentale (OMISSIS) s.p.a., chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro 15.054,08) per l’ipotesi di riforma di quest’ultima. Con sentenza di data 6 luglio 2016 il Tribunale di Bolzano, previo accertamento dell’esistenza della corresponsabilita’ nella misura del 50%, dichiaro’ che i convenuti nulla dovevano corrispondere alla (OMISSIS); condanno’ inoltre i convenuti al rimborso della meta’ delle spese del primo grado e l’appellata (OMISSIS) al rimborso delle spese sia in favore dell’appellante principale che dell’appellante incidentale.
Osservo’ il Tribunale che sulla base del rapporto dei carabinieri e dell’esperita istruttoria non era possibile accertare quale dei due veicoli avesse la luce semaforica verde al momento dell’attraversamento della strada e che, anche volendo ipotizzare che l’uno o l’altro avesse attraversato con la luce verde, il traffico congestionato imponeva un maggior livello di perizia e prudenza. In particolare osservo’ che dalle dichiarazioni rese dal conducente il ciclomotore, prima del giudizio ed in sede di escussione testimoniale, non era possibile rinvenire una qualche forma di ammissione di colpa circa la causazione del sinistro, sicche’ l’incidente restava ricostruibile sulla base di quanto risultante dal rapporto redatto dalle forze dell’ordine, e cioe’ che il motoveicolo aveva urtato la parte posteriore della bicicletta, la quale stava impegnando l’attraversamento ciclabile. Aggiunse che, operando la presunzione di corresponsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, spettava la meta’ del totale di Euro 16.225,90, e cioe’ Euro 8.112,95 e siccome doveva detrarsi la superiore somma di Euro 8.470,00 gia’ corrisposta dall’assicuratore, null’altro era dovuto.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso (OMISSIS), la quale ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste con controricorso al ricorso incidentale (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e di inammissibilita’ del ricorso incidentale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente in via principale che il Tribunale ha omesso di pronunciare in relazione all’appello incidentale avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 15.054,08 versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo e’ manifestamente fondato. Il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull’appello incidentale avente ad oggetto la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata. Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria (Cass. 3 maggio 2016, n. 8639; 5 febbraio 2013, n. 2662). Non risulta accoglibile la tesi dell’errore materiale proposta dalla controricorrente. In tema di omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione delle somme pagate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell’appello senza che si dia atto nel relativo provvedimento della sussistenza di tutti i presupposti per la restituzione, l’omissione non integra un mero errore materiale emendabile con l’apposito procedimento correttivo, risultando violato l’articolo 112 c.p.c.; ne consegue che la sentenza va censurata con il ricorso per cassazione previsto per gli “errores in procedendo” dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 24 aprile 2008, n. 10765).
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente, in via subordinata, che il giudice di appello ha del tutto omesso l’esame della questione del pagamento in eccesso per effetto dell’adempimento di quanto previsto dalla sentenza di primo grado.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del presente motivo, peraltro espressamente proposto in via subordinata.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’accertamento del pagamento congruo, tempestivo ed antecedente l’introduzione del giudizio corrisponde all’accertamento della soccombenza totale nel giudizio promosso per ottenere un risarcimento maggiore e che pertanto erroneamente era stata disposta la condanna al pagamento, sia pure parziale, delle spese processuali con riferimento al giudizio di primo grado nei confronti della parte vittoriosa.
Il motivo e’ manifestamente fondato. Il giudice di appello ha accertato che spettando alla parte danneggiata la somma di Euro 8.112,95 ed essendo stata corrisposta prima del giudizio la superiore somma di Euro 8.470,00, nulla era dovuto. Non essendo le originarie parti convenute a corrispondere alcunche’ all’attrice, stante il carattere integralmente satisfattivo dell’obbligazione di quanto corrisposto, le stesse dovevano essere considerate parti interamente vittoriose. Ed invero, estinta l’obbligazione risarcitoria, la danneggiata era priva dell’interesse ad agire, non potendo siffatto interesse essere ravvisato nell’astratta enunciazione di un principio di responsabilita’, ove non ne sarebbe conseguita alcuna pronuncia di condanna per la mancanza di un danno (ancora) risarcibile. Per poter infatti pretendere dal giudice una sentenza che accerti l’esistenza del diritto, non e’ sufficiente l’affermazione della titolarita’ del diritto medesimo, perche’ il processo e’ funzionale alla tutela dei diritti e quindi presuppone un bisogno di tutela che emerge dalla violazione o dalla contestazione del diritto. Operano qui i due principi del carattere pubblicistico della giurisdizione e dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale.
Cio’ premesso, va rammentato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (fra le tante Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; 23 giugno 2000, n. 8532).

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