Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29604. L’intero ristoro del danno mette al riparo da successive pretese sulle spese di lite

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Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “ove risulti, all’esito del giudizio, che il danneggiato sia stato integralmente risarcito prima dell’introduzione del giudizio, parte interamente vittoriosa, ai fini del provvedimento di condanna alle spese processuali, deve intendersi il danneggiante che, prima della proposizione della domanda giudiziale, avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma ulteriore, abbia adempiuto la propria obbligazione risarcitoria”.
Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 c.c., comma 1, e articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente in via incidentale che nella medesima dichiarazione testimoniale del conducente del motoveicolo si assumeva la piena responsabilita’ dell’accaduto e che, posto che in sede di sommarie informazioni contenute nel rapporto dei carabinieri il conducente aveva dichiarato che la (OMISSIS) spingeva a mano la propria bicicletta, l’investimento del pedone, che era avvenuto nel punto esatto ove le strisce pedonali coincidevano con l’attraversamento ciclabile ed il semaforo, sicche’, stante l’investimento di pedone, non era configurabile il concorso di colpa di quest’ultimo. Aggiunge che il giudice di merito ha violato il disposto dell’articolo 2054, comma 1, per aver male interpretato le prove e che era stato disatteso anche il principio di non contestazione non essendo stato oggetto di specifica contestazione quanto risultante dal rapporto dei carabinieri.
Il motivo e’ inammissibile, sotto piu’ profili. Sul piano del vizio motivazionale la ricorrente denuncia il mancato esame delle dichiarazioni rese dal conducente del ciclomotore ai carabinieri secondo cui la (OMISSIS) avrebbe spinto a mano la propria bicicletta.
L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). L’omesso esame di elementi istruttori puo’ integrare pertanto l’omesso esame circa il fatto storico quando quest’ultimo non sia stato preso in considerazione dal giudice. Resta tuttavia fermo che, anche per cio’ che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori secondo la nuova disposizione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve essere osservato il principio di autosufficienza del ricorso e rispettato il disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo inibito al giudice di legittimita’ l’accesso agli atti del processo in presenza di vizio che non sia quello di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; 31 luglio 2012, n. 13677; 30 luglio 2010, n. 17915).
Il fatto, il cui esame sarebbe stato omesso, sarebbe che la (OMISSIS) avrebbe spinto a mano la propria bicicletta. La ricorrente si e’ limitata ad indicare che il rapporto dei carabinieri era allegato all’atto di citazione ma non ha assolto l’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo le modalita’ appena indicate, per cui non e’ possibile avere alcuna contezza circa il concreto contenuto delle dichiarazioni in discorso.
In secondo luogo nel motivo di censura si evoca una qualificazione della vicenda diversa da quella che ha caratterizzato i gradi di merito, e cioe’ non scontro fra veicoli ma investimento di pedone. Sempre in omaggio all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente in via incidentale ha omesso di indicare specificatamente se ed in quale sede processuale la circostanza dell’investimento del pedone sia stata allegata, ed in particolare l’allegazione del fatto nel rispetto del regime delle preclusioni processuali di cui all’articolo 183 c.p.c.. I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che abbiano gia’ formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto gia’ dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia percio’ necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993).
In terzo luogo la denuncia di vizio motivazionale e’ priva di decisivita’. In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054 c.c., comma 1, pone nei suoi confronti, non e’ preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosita’ e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, con quella presunta del conducente (Cass. 8 agosto 2007, n. 17397; 13 marzo 2009, n. 6168). La deduzione del fatto della bicicletta spinta a mano, senza ulteriori connotazioni circa le modalita’ della condotta, e’ priva di decisivita’, potendo anche il comportamento del pedone investito essere astrattamente caratterizzata da pericolosita’ ed imprudenza.
Quanto alla violazione di legge, la violazione dell’articolo 2054 c.c., viene fatta discendere dalla cattiva valutazione della prova. A parte la non sindacabilita’ in sede di legittimita’ della cattiva valutazione della prova (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), la censura confonde il piano del giudizio di fatto con quello del giudizio di diritto. Infine irrituale e’ la denuncia di violazione del principio di non contestazione. In tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimita’ di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655). Tale onere risulta non assolto.
Poiche’ il ricorso incidentale e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Bolzano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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