SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 15 maggio 2012, n. 18488
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 05.07.2011 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna in primo grado inflitta a G.S. quale imputato del reato di cui all’art. 348 c.p., per aver esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro. Riteneva la Corte che l’attività svolta dall’imputato, al contrario di quanto dallo stesso dedotto, non fosse di puro praticantato nè meramente meccanica ed esecutiva ma comportasse lo svolgimento di compiti dalla legge (L. 2 novembre 1979, n. 12, artt. 1 e 2) riservati agli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro. Ricorre il G. a mezzo del difensore, deducendo:
– violazione dell’art. 192 c.p.p., avendo egli svolto – come dimostrato da documentazione atta a superare contrarie risultanze orali e non presa in adeguata considerazione dalla Corte di merito – un’attività soltanto esecutiva e di supporto a quella di altro professionista abilitato, tale dott. M.R.;
– violazione della L. n. 12 del 1979, art. 1 e del D.M. 2 dicembre 1997, art. 5, avendo egli svolto, sotto la direzione di professionista abilitato, l’attività di consulente del lavoro in qualità di iscritto al registro dei praticanti tale professione.
Motivi della decisione
Premesso in diritto che la L. n. 12 del 1979, art. 1 riserva agli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non siano curati dal datore di lavoro, in sede di merito è stato accertato in punto di fatto che il G. curava personalmente e in autonomia, per le ditte Fontana e Lai, di cui aveva i libri paga e i registri e che avevano rapporti, anche economici, soltanto con lui, la gestione dei rapporti di lavoro dipendente, l’elaborazione delle buste-paga e i connessi adempimenti previdenziali e fiscali, svolgendo con ciò compiti che in nessun modo potrebbero essere qualificati di natura meramente esecutiva in quanto, come fondatamente osserva la sentenza impugnata, richiedenti una attività di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento. Anche i compiti di natura meramente esecutiva, d’altronde, si debbono svolgere sotto il controllo e sotto la responsabilità del consulente del lavoro che può avvalersi allo scopo di propri dipendenti (L. n. 12 del 1979, artt. 2 e 3) e non è questo il caso del G., che rilasciò ai clienti fatture (formalmente intestate a una società di elaborazione dati ma regolate sulle prestazioni professionali) per l’attività svolta in proprio e senza il supporto di alcun professionista abilitato: il che esclude anche in radice 1 riconducibilità dell’attività svolta ai compiti propri del praticantato (D.M. 2 dicembre 1997, art. 5). A fronte di tanto, le censure formulate dal ricorrente sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera negatoria delle circostanze di fatto come sopra accuratamente accertate dai giudici di merito e nella pedissequa reiterazione della ricostruzione alternativa già innanzi agli stessi proposta e puntualmente confutata attraverso una logica e compiuta valutazione delle risultanze processuali, che ha anche tenuto conto, considerandoli argomentatamente irrilevanti ovvero meri sotterfugi simulatori (e il rilievo ovviamente è estensibile anche a quelli non specificamente menzionati, tra cui in particolare un non meglio precisato telefax del Dott. M., che si pone in assoluto contrasto con tutte le univoche emergenze orali), dei dati documentali apparentemente favorevoli al ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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