È precluso al G.I.P. il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dopo la presentazione dell’opposizione al decreto penale. É quanto stabilito con la sentenza della Cassazione penale del 9 novembre 2016, n. 46940, in conformità all’orientamento stabilito dalle Sezioni Unite. Analizzando altre pronunce recenti delle sezioni semplici si nota, tuttavia, come non siano affatto sopite interpretazioni differenti
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 9 novembre 2016, n. 46940
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dispone “la distruzione dell’opera” e la conferma per la restante parte.
RITENUTO IN FATTO
1. La sig.ra (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 20/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di giudizio immediato, che ha dichiarato “de plano”, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), (capo A) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, (capo B), commessi il (OMISSIS), perche’ estinti per prescrizione, ha revocato il decreto penale opposto ed ha ordinato la distruzione delle opere.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 25 Cost., articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 469.
Deduce, al riguardo, che il G.i.p., su conforme richiesta del Pubblico Ministero, aveva emesso decreto penale di condanna avverso il quale aveva proposto opposizione chiedendo il giudizio immediato. Lo stesso G.i.p. pertanto non avrebbe potuto emettere la sentenza oggi impugnata senza violare il principio del giudice naturale precostituito per legge previsto dall’articolo 25 Cost..
Aggiunge, altresi’, che il Giudice non avrebbe potuto emettere una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., senza aver prima instaurato il contraddittorio tra le parti, nel caso di specie evidentemente violato.
Da ultimo, censura l’ordine di demolizione, irritualmente inserito a penna in una parte graficamente estranea e successiva al dispositivo e ingiustamente disposto nonostante i reati siano prescritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
3. Secondo l’arresto di Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910, la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna, e’ affetta da abnormita’ genetica o funzionale poiche’ il giudice e’ vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’articolo 464 c.p.p., e non puo’ pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto ne’ revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.
3.1. Il principio si pone sulla scia dell’insegnamento di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, secondo il quale l’articolo 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello gia’ riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – articoli 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p. -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Soltanto la disposizione dell’articolo 459 c.p.p., comma 3, consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. con procedura “de plano” ma si tratta di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall’assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali.
3.2. Ne consegue che una volta che il giudice ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall’opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. o di oblazione (articolo 464 c.p.p.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto di condanna (articolo 461 c.p.p., comma 5). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari e’ spogliato di poteri decisori sul merito dell’azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. articolo 464 c.p.p., comma 2) (cosi’ in motivazione la cit. Sez. U, Zedda).
3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, e’ stata emessa al di la’ delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.
3.4. Si aggiunga, per completezza, che l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. 3, n. 3099 del 06/10/2009, Bifulco, Rv. 217853).
3.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli
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