Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 9 novembre 2016, n. 47216

Dalla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia non può dipendere il godimento della sospensione condizionale della pena principale, potendo esso essere subordinato soltanto alla pubblicazione sulla stampa periodica della sentenza a titolo di riparazione del danno

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 9 novembre 2016, n. 47216

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. MAZZEI Antonella – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;

avverso l’ordinanza del 28/09/2015 del Tribunale di Foggia;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CANEVELLI Paolo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli articoli 110, 588 c.p., articolo 612 c.p., comma 2, in relazione all’articolo 339 c.p., e L. n. 110 del 1975, articolo 4), giusta sentenza del 10 ottobre 2014 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2015.

Con la medesima sentenza e’ stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, a norma dell’articolo 165 c.p., comma 1, alla pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della giustizia entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Il difensore del condannato ha presentato istanza al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rappresentando l’impossibilita’ di eseguire la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia perche’ accessibile ai soli operatori giudiziari.

L’adito Tribunale, all’esito di udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 28 settembre 2015, ha disposto che la pubblicazione avvenisse comunque nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura dell’ufficio di esecuzione penale della locale Procura della Repubblica ed a spese del condannato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il quale denuncia l’illegittimita’ del provvedimento.

Disponendo la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe imposto all’imputato un obbligo impossibile da adempiere, poiche’ la pubblicazione nel detto sito, ai sensi dell’articolo 36 c.p., puo’ essere richiesta solo dal Pubblico Ministero e non dal privato; ne’ e’ possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la sostituzione del Pubblico Ministero all’obbligato nell’incombente prescritto.

Il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina della pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ai sensi dell’articolo 165 c.p., che costituisce un obbligo da adempiere a spese dell’imputato in un giornale indicato dal giudice, con la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia, prevista dall’articolo 36 c.p. come sanzione accessoria eseguibile solo dal Pubblico Ministero e non autonomamente dalla parte.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 27 novembre 2015, ha concluso a favore dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

A ragione ha addotto precedente decisione della Corte favorevole alla tesi del ricorrente (sentenza n. 43757 del 2015 di questa stessa sezione, non massimata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha gia’ affermato che occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia stata disposta a titolo di riparazione del danno e ad essa sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 165 c.p., comma 1 ed u.c., da quello in cui essa sia imposta come pena accessoria nei casi previsti dalla legge a norma dell’articolo 36 c.p..

Solo in quest’ultimo caso la sentenza va pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia d’ufficio ed a spese del condannato, come dispone l’articolo 36 c.p., commi 2 e 3; mentre, nel caso di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, cui puo’ essere subordinata la sospensione condizionale della pena, a norma dell’articolo 165 c.p., comma 1, l’adempimento e’ affidato all’autonoma iniziativa dell’interessato in un sito dallo stesso accessibile, nel termine prescritto dal giudice ai sensi del cit. articolo 165 c.p., u.c..

Diversamente opinando, la pubblicazione della sentenza, anche quando disposta discrezionalmente dal giudice come obbligo cui e’ possibile subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, dovrebbe essere eseguita sempre d’ufficio e, di conseguenza, il beneficio non potrebbe mai essere revocato; mentre la pubblicazione d’ufficio nel sito internet del Ministero della giustizia e’ coerente con la pubblicazione imposta dalla legge come sanzione accessoria, rientrando in tal caso nel novero delle spese di giustizia anticipate dall’erario e recuperabili dal condannato, ove solvibile.

Va dunque affermato il seguente principio: la modalita’ di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero, e con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, e’ prevista nei casi in cui la medesima pubblicazione sia disposta dalla legge come sanzione accessoria, a norma dell’articolo 36 c.p., commi 2, 3 e 4; tali modalita’ ufficiose di pubblicazione non riguardano, invece, il diverso caso in cui la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’articolo 165 c.p., comma 1 ed u.c.; in quest’ultima ipotesi, il giudice dovra’ specificare termine e modalita’ della pubblicazione in una testata giornalistica, in modo da mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente l’obbligo impostogli con la sentenza e non eseguibile d’ufficio a prescindere dalla sua iniziativa.

2. Il provvedimento impugnato, avallando la medesima modalita’ di pubblicazione della sentenza sia nel caso in cui essa sia prevista come sanzione accessoria da applicare d’ufficio (articolo 36 c.p.), sia nel caso in cui essa sia imposta al condannato come specifico obbligo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, da adempiere nel termine e con le modalita’ stabiliti in sentenza (articolo 165 c.p., comma 1 ed u.c.), e’, dunque, errato e va annullato con rinvio allo stesso Tribunale, giudice dell’esecuzione, perche’ si uniformi al principio come sopra enunciato.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 27/05/2016, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale ordinario di Foggia

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