Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47506

Al fine di ritenere scriminata una condotta astrattamente diffamatoria “l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo scientifico che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell’opera, oggetto di contestazione, deve accertare l’esistenza – quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti – delle fonti indicate ed utilizzate dall’autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che e’ illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilita’ in ordine al delitto di cui all’articolo 595 c.p., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta e, dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensivita’ di alcune frasi estrapolandole dal contesto (…), il cui vaglio e’ necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l’opera in contestazione ricada sotto la tutela dell’articolo 21 Cost., o sotto quella piu’ ampia dell’articolo 33 Cost.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47506

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 30/06/2015 dalla Corte di appello di Torino;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 30/06/2015, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza emessa nei confronti di (OMISSIS) dal Gup del Tribunale della stessa citta’, in data 05/05/2010; il (OMISSIS), condannato in primo grado a pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di diffamazione (in ipotesi, commesso in danno della comunita’ ebraica del capoluogo piemontese), si vedeva mitigare il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell’aggravante prevista dal Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3. La pronuncia del Gup, che gia’ aveva ritenuto di escludere gli effetti della pur contestata recidiva, trovava invece conferma in punto di affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

1.1 I fatti riguardavano la pubblicazione – a cura della ” (OMISSIS) editore”, con sede in (OMISSIS) – di un volume gia’ piu’ volte edito in passato: i “(OMISSIS)”, opera generalmente riconosciuta di ispirazione antisemita. La pubblicazione curata dall’imputato era caratterizzata, in particolare:

– dalla riproduzione di scritti introduttivi a edizioni precedenti degli stessi “Protocolli” (quella iniziale, avvenuta in Russia nel 1905, quella alla versione in lingua inglese del 1919 e quella alla prima traduzione italiana, risalente al 1921), recanti espressioni di monito verso il mondo occidentale affinche’ si guardasse da “cospirazioni massonico-ebraiche” o “piani di conquista politica del sionismo ribelle ed oppresso”, volendo intendere la veridicita’ di quanto profetizzato nell’opera in questione, sino a rendere necessario un fronte comune di tutti i cristiani ed ammettere financo la via di uno “sterminio totale”;

– da una post-fazione redatta dallo stesso (OMISSIS), nella quale (cosi’ la rubrica) “veniva ripetutamente affermato il concetto che i “Protocolli”, ancorche’ probabilmente falsi dal punto di vista storico-letterario (vale a dire “non opera di un gruppo di giudei”) sono da considerarsi “veritieri” in quanto “divulgano fatti che, dovendo ancora venire, sono puntualmente accaduti e continuano ad accadere”, facendo in tal modo riferimento al “progetto di dominazione mondiale” annunciato nei “Protocolli” ed attribuibile al popolo ebraico. Concetto piu’ volte ribadito, anche richiamando e facendo propria la frase, tratta dal “Mein Kampf” di Adolf Hitler, “non importa sapere da qual cranio siano uscite tali rivelazioni, e’ essenziale pero’ il fatto che esse scoprano con orrenda sicurezza la natura e l’attivita’ dei giudei, e li espongano nei loro rapporti intimi e nei loro scopi finali…”;

– da una “postilla in quarta di copertina (a firma (OMISSIS)) in cui, con evidente ulteriore richiamo al “progetto di dominazione mondiale”, viene tra l’altro affermato: “quando un popolo, al culmine della propria ottusita’, si chiedera’ il perche’ dell’insipienza della politica, delle crisi economiche, della caduta dei valori, della sciattezza dell’informazione, trovera’ in un falso di ieri le risposte alle realta’ di oggi…” (cosi’, ancora, il capo d’imputazione).

1.2 La Corte territoriale segnalava non essere in discussione che la responsabilita’ del (OMISSIS) non potesse derivare dalla scelta ex se di pubblicare i “Protocolli”, come pure le prefazioni e/o i commenti di cui a edizioni “A precedenti, trattandosi di testi di “innegabile valore storico e letterario”; l’addebito di diffamazione si fondava invece sulla presa d’atto del contenuto delle parti del volume direttamente riferibili al prevenuto, ovvero delle gia’ ricordate post-fazione e postilla.

In quegli scritti, in vero, sarebbe stata manifestata dall’autore una evidente “adesione ed autonoma propugnazione della tesi, gia’ fatta propria dai “Protocolli”, dell’esistenza di un “progetto di dominazione mondiale” di matrice sionista. Cio’ con affermazione assertiva di tale esistenza, di cui appare indiscussa la portata infamante agli appartenenti la comunita’ ebraica. Ne’ (…) la portata della critica sarebbe limitata alla esistenza di una lobby di potere, che non si identificherebbe con la comunita’ ebraica, posto che, come evidente dalla lettura dei testi e delle parti sopra citate, la ricostruzione dell’imputato attribuisce il “progetto di dominazione mondiale” a componenti propri del popolo ebraico, come lo stesso (OMISSIS) cita testualmente, pur senza indicarne l’autore, un passo del testo di “Mein Kampf” di Adolf Hitler, il quale testualmente indica come fonte del progetto mondiale la razza giudaica”. Era poi da escludere che nella fattispecie fosse ravvisabile un legittimo esercizio del diritto di critica storica; diritto che, “per poter avere portata scriminante, deve essere condotto con metodo scientifico, con ricerca materiale, studio di fonti e linguaggio scevro da polemiche ed attacchi personali infamanti. Ove, invece, l’adesione alla teoria del complotto sionista propugnata dall’imputato e’ del tutto aliena da qualsivoglia scientificita’, limitandosi ad una indicazione di fatti ed eventi storici apoditticamente ed acriticamente ricondotti a presunte prove dell’esistenza del complotto di razza”.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), che deduce erronea applicazione della legge penale. Dopo avere premesso che l’opera letteraria dei “(OMISSIS)” risulta diffusa da circa un secolo e largamente conosciuta, tanto che esisterebbe la possibilita’ di procurarsene una copia in lingua italiana anche sulla rete internet, la difesa dell’imputato evidenzia che la responsabilita’ penale non avrebbe potuto fondarsi solo sul rilievo di una (ennesima) pubblicazione del testo come tale, mentre la contestata post-fazione non potrebbe intendersi diffamatoria, rappresentando “la elaborazione di scienza e conoscenza derivante da fonti autorevoli, ben individuate ed indicate, con lo scopo di indicare che certi presagi dei “Protocolli” sembrerebbe si siano verificati e che siano in fase di verificazione storica”.

Il ricorrente passa in rassegna il contenuto della suddetta post-fazione e delle relative citazioni (operate verso fonti vere e riscontrabili), pervenendo alla conclusione che quello scritto era stato elaborato “per sostenere che il sionismo, nato come movimento per raggiungere lo scopo di creare lo Stato di Israele, oggi sarebbe diventato un gruppo economico-finanziario che raggiunge solo scopi speculativi, a qualunque costo. Queste tesi del (OMISSIS) non vogliono infangare e diffamare il popolo di Israele e gli ebrei nel mondo, ma al contrario hanno lo scopo, secondo la sua visione critica, di mettere in guardia gli stessi ebrei nel mondo dal diffidare da certi sionisti che complotterebbero contro la religione ebraica”. In definitiva, l’imputato avrebbe semplicemente manifestato una libera espressione del pensiero, nel rispetto delle garanzie costituzionali: lo stesso P.M., del resto, aveva inizialmente sollecitato l’archiviazione del procedimento.

Secondo la difesa, inoltre, vi sarebbe stata violazione della legge processuale nell’ammettere quale parte civile la comunita’ ebraica torinese: cosi’ come era stata esclusa la costituzione in proprio del soggetto che ne era il presidente, analoga decisione avrebbe dovuto riguardare l’ente da lui rappresentato, che non aveva subito alcun danno dalla vicenda in questione e non risultava neppure citato nell’opera letteraria de qua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, con riguardo alle lamentate carenze motivazionali della decisione impugnata; deve comunque prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato in rubrica.

2. A quest’ultimo riguardo, si legge a pag. 12 della sentenza di primo grado che “vanno esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva, perche’ i precedenti penali dell’imputato (per reati eterogenei rispetto a quello in esame – violazioni tributarie, lesioni personali, violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, detenzione abusiva di armi – tutti commessi tra il 1992 e il 1999) non paiono indicativi di una piu’ accentuata colpevolezza o della maggiore pericolosita’ dell’agente”. Tale esclusione dell’operativita’ in concreto dell’articolo 99 cod. pen., contestato nella forma della recidiva reiterata e dunque incidente sui termini massimi di prescrizione, viene ricordata anche dai giudici di appello a pag. 15 della motivazione della pronuncia in epigrafe; pronuncia che, come gia’ sottolineato, esclude parimenti l’aggravante della finalita’ di odio razziale.

Ne deriva che per la diffamazione addebitata al (OMISSIS) (commessa nel luglio 2008) la causa estintiva ex articolo 157 c.p. e segg., appare maturata a gennaio 2016, non risultando cause di sospensione dei relativi termini massimi, pari a sette anni e sei mesi. Va ricordato, in proposito, che – per costante giurisprudenza di questa Corte – “quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressone di una maggiore colpevolezza o pericolosita’ sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato, a nulla rilevando che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata negata valorizzando i precedenti penali dell’imputato” (Cass., Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv 265382).

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali; e si impone, al contempo, l’annullamento della pronuncia medesima anche in ordine alle statuizioni civilistiche, nei termini di cui al dispositivo.

In vero, il secondo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del (OMISSIS) non merita accoglimento, atteso che la comunita’ ebraica torinese ben poteva intendersi titolare di situazioni giuridiche meritevoli di tutela civilistica, quale ente esponenziale degli interessi dei soggetti ad essa aderenti, ed in relazione a ragioni di danno derivanti da una condotta posta in essere (stando al luogo di edizione del volume) in quell’ambito territoriale. Appare invece fondato il primo, di carattere sostanziale.

3.1 Secondo la giurisprudenza di legittimita’, al fine di ritenere scriminata una condotta astrattamente diffamatoria “l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo scientifico che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell’opera, oggetto di contestazione, deve accertare l’esistenza – quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti – delle fonti indicate ed utilizzate dall’autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che e’ illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilita’ in ordine al delitto di cui all’articolo 595 c.p., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta e, dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensivita’ di alcune frasi estrapolandole dal contesto (…), il cui vaglio e’ necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l’opera in contestazione ricada sotto la tutela dell’articolo 21 Cost., o sotto quella piu’ ampia dell’articolo 33 Cost.” (Cass., Sez. 5, n. 34821 dell’11/05/2005, Lehner, Rv 232562).

Nella motivazione della pronuncia appena richiamata, viene precisato che “l’opera di critica storica, per essere tale, presume la ricorrenza di un metodo scientifico d’indagine, la esaustiva raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti dalle quali esso e’ stato prelevato, una correttezza di linguaggio, l’esclusione di attacchi personali o polemici. Perche’ l’indagine storica assuma il carattere scientifico e’ necessario, tra l’altro, che le fonti siano esattamente individuate, che siano varie, che siano interpellabili, che il fenomeno che si vuole studiare sia ampio e riguardato sotto le piu’ varie sfaccettature e, in sostanza che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la piu’ completa possibile (…). La ricerca dello storico comporta la necessita’ di una indagine complessa in cui persone, fatti, avvenimenti, dichiarazioni e rapporti sociali divengono oggetto di un esame articolato che conduce alla definitiva formulazione di tesi e/o di ipotesi che e’ impossibile documentare oggettivamente (poiche’ opinioni e giudizi possono essere condivisibili o meno, non certamente essere veri o falsi) ma che, in ogni caso debbono trovare la loro base in fonti certe ed essere plausibili e sostenibili. Ne consegue che non rientra nel potere del giudice di determinare se un soggetto possa essere qualificato o meno come vero storico, dovendo l’accertamento essere limitato a stabilire se l’opera, quale risultato della ricerca svolta dal suo autore, possa considerarsi storica, tenendo conto della circostanza che all’attivita’ ricostruttiva degli avvenimenti presi in considerazione ha fatto seguito una correlata attivita’ di interpretazione, per cui, dai fatti certi, l’interprete e’ pervenuto ad affermare fatti diversi”.

Nella valutazione della odierna fattispecie concreta, i principi appena ricordati possono trovare solo parziale applicazione: il tema dell’indagine del (OMISSIS) sui “(OMISSIS)”, infatti, non riguarda verifiche di carattere storico su quanto accaduto tempo addietro, sino a ricavarne determinate letture e conclusioni, muovendo invece dal presupposto che quel testo, certamente non autentico, meritasse ancora diffusione e commento per la rispondenza del suo contenuto a fatti concretamente avvenuti, da interpretare in quella prospettiva. Nella prima pagina della post-fazione curata dall’imputato, piu’ in particolare, viene rappresentato che la veridicita’ dei “Protocolli” sarebbe “provata dal fatto che, pubblicati prima del 1905, divulgano fatti che, dovendo ancora venire, sono puntualmente accaduti e continuano ad accadere. “Falsi” ma veritieri… percio’ fanno paura”. Puo’ trattarsi di una conclusione bislacca ma, per come riportata, non ipso facto infamante.

Cio’ in quanto la tesi appena riportata – si ribadisce, seppure obiettivamente non credibile – viene sostenuta sulla base di una pluralita’ di fonti ed analisi (studi sulla contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, collegamenti commerciali tra grandi gruppi finanziari, spiegazioni economiche dell’utilita’ degli eventi bellici, il tutto con richiami dei testi di riferimento, ivi comprese encicliche papali): giungendo poi all’affermazione che e’ il sionismo ad essere razzista, mentre non lo sarebbe chi vi si oppone.

A questo punto, e’ necessario ribadire, come sopra gia’ evidenziato, che nel presente processo non e’ dato piu’ a discutere dell’aggravante di cui al Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3, ritenuta sussistente dal giudice di primo grado ma negata dalla Corte di appello. Tale osservazione assume un peculiare rilievo, derivandone la necessita’ di considerare scevri da implicazioni di odio razziale i presunti profili di diffamatorieta’ della condotta dell’imputato: non possono dunque conservare spessore le argomentazioni con cui il Gip del Tribunale di Torino disattese la prima richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della Repubblica (argomentazioni fondate, pressoche’ in via esclusiva, proprio sull’affermata decisivita’ di quelle implicazioni); e ne risulta ridimensionata anche la portata offensiva del passo del “Mein Kampf” riprodotto, senza menzionare l’opera da cui e’ tratto, nella piu’ volte accennata post-fazione.

E’ infatti solo in quella citazione di Adolf Hitler – non nominato dall’odierno ricorrente, e definito solo come un politico del quale sarebbe oggi vietato parlar bene – che appare usata l’espressione “giudei” in chiave apparentemente denigratoria (le rivelazioni dei “Protocolli”, a chiunque dovessero attribuirsi, erano tali da svelare “con orrenda sicurezza la natura e l’attivita’ dei giudei”): nelle restanti parti della medesima post-fazione si parla invece di sionisti da un lato e di ebrei dall’altro, cosi’ come si sottolinea una differenza di fondo tra antisionismo ed antisemitismo. Epurato da una presunta evocazione della razza ebraica come meritevole di sentimenti di avversione, il passo de quo si rivela percio’ in linea con le tesi esposte dall’imputato, richiamate nei motivi di appello: tesi alle quali la Corte territoriale non risulta avere dedicato obiettiva analisi, limitandosi a ribadire in termini apodittici l’offensivita’ ex se della condotta in rubrica.

3.2 I giudici di merito appaiono non avere esaminato anche ulteriori profili, sviluppati dal (OMISSIS) nei propri scritti difensivi e parimenti dedicati al tema della ravvisabilita’, nella fattispecie concreta, del diritto di critica.

Infatti, seppure in estrema sintesi, gia’ nel corpo di una memoria depositata in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 05/05/2010, egli intese stigmatizzare le derive, nel comportamento concreto e nella dottrina professata, di alcuni sionisti, ponendo in guardia gli stessi ebrei in genere rispetto alle conseguenze di quelle linee di condotta ed invitandoli a prenderne le distanze; nel contempo, per avvalorare la fondatezza delle sue critiche nei riguardi di simili espressioni del sionismo, intese richiamare una pluralita’ di commentatori, secondo cui le previsioni dei “Protocolli” (chiunque ne fosse stato l’ispiratore, e pure ammettendo che si trattasse di un falso perche’ non proveniente da ebrei) si erano rivelate, almeno in parte, veritiere.

In effetti, a pag. 153 (ancora nel corpo della post-fazione), il (OMISSIS) riporta il pensiero di molti che avevano ammesso di essersi ricreduti sui “Protocolli” e sull’atteggiamento di Israele nelle dinamiche della politica mondiale: ad esempio, (OMISSIS), “filosofo della sinistra, sicuramente non sospetto di simpatie fasciste”, subito bollato di “becero antisemitismo” per essersi permesso simili esternazioni). Indica poi (OMISSIS), scrittore palestinese, che aveva precisato come quello del suo popolo fosse un “conflitto con il sionismo e con Israele in quanto entita’ coloniale”, essendo invece contrario “a qualunque forma di razzismo, compreso l’antisionismo e il sionismo. Noi palestinesi non abbiamo assolutamente nulla contro l’ebraismo o contro gli ebrei in quanto gruppo religioso. Siamo contro lo stato di Israele non in quanto “ebreo”, ma perche’ e’ un oppressore coloniale che nega i nostri diritti. Bisogna separare l’antisemitismo dall’antisionismo. Il primo e’ razzismo: il secondo e’ una posizione morale contro il razzismo”. Coerentemente a tale impostazione, l’imputato stigmatizza subito dopo come, al contrario, i mass-media enfatizzino l’immagine negativa dell’antisemitismo, confuso ad hoc con l’antisionismo, sino ad affermare la stranezza che sia piu’ riprovevole dare a taluno dell’antisemita piuttosto che del razzista tout court; quindi aggiunge: “vogliamo ancora ricordare come la speranza di (OMISSIS), da parte palestinese, sia condivisa da molti ebrei non sionisti come i “Neturei Karta”, rabbini ortodossi, che propugnano il giudaismo delle origini, basato sulla pacifica convivenza tra religioni”. Nel corpo della post-fazione si riporta anche la testimonianza di uno di tali rabbini circa le sue difficolta’ di convivenza con il sionismo dominante, “dovendosi invece sconfessare l’equazione ebraismo uguale sionismo”, tanto che costui era giunto all’iniziativa plateale di esibire una targhetta con la frase “a jew, not a zionist”.

La stessa “orrenda sicurezza” richiamata nel passo del “Mein Kampf”, del resto, non puo’ dirsi riferita ad una obiettiva connotazione negativa della “natura e attivita’ dei giudei”, ma al tenore delle previsioni di chi scrisse i “Protocolli”, tale da riflettersi nell’impressione che ne avrebbe chi venisse a scoprire come quelle idee, pur inconsistenti o fantasiose, abbiano un sorprendente fondamento di verita’ ed attualita’.

Analogamente e’ a dirsi per la quarta di copertina, che si risolve in uno scritto a se’ stante e si esaurisce in una considerazione generica sulle possibilita’ di un popolo di rendersi conto dei propri destini; sul piano logico, il popolo che sarebbe “al culmine della propria ottusita’”, capace con ritardo di “trovare in un “falso” di ieri le risposte alle realta’ di oggi”, non e’ comunque quello ebraico o sionista, ma una qualunque aggregazione di uomini e donne che abbia una sua identita’.

La tesi difensiva, pertanto, parrebbe trovare riscontro in buona parte dell’impianto dei due interventi del (OMISSIS) che si assumono diffamatori, senza che su tali aspetti (in particolare, quanto alla prospettata volonta’ dell’autore di criticare il pensiero e la condotta di alcuni esponenti del sionismo, e non gli ebrei in genere) i giudici di merito risultino avere offerto concreti elementi di valutazione.

Sostanzialmente non affrontato e’ – in definitiva – il problema centrale di cui si fece carico il Procuratore della Repubblica di Torino nel richiedere l’archiviazione del procedimento: rilevato che l’imputato era stato “molto attento (e abilmente spregiudicato) a dirigere le proprie critiche non nei confronti di tutti gli ebrei, bensi’ solo nei confronti di coloro che egli definisce sionisti””, il P.M. aveva ravvisato l’impossibilita’ di sostenere validamente l’accusa in giudizio proprio perche’ l’odierno ricorrente aveva rivolto i propri strali “non verso gli ebrei – ed ancor meno verso la comunita’ ebraica torinese – bensi’ contro quei soggetti (non necessariamente di religione ebraica) coinvolti”, secondo la teoria sostenuta dallo stesso autore, per quanto incredibile od inaccettabile, “in una cospirazione giudaico/massonica”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello

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