Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47525

Falso ideologico per i collaboratori del notaio che fanno un’attestazione di conformità, attribuendo il rilascio della copia al notaio al tempo “in permesso di assenza”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47525

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/09/2015 della Corte d’Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore della parte civile avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto o la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi, depositando nota spese;

uditi i difensori avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 24/01/2013, appellata dal Procuratore della Repubblica in sede, (OMISSIS), coadiutore temporaneo del notaio (OMISSIS), e (OMISSIS), collaboratore presso lo studio del predetto notaio, erano ritenuti entrambi responsabili del concorso nel reato di falso ideologico commesso in (OMISSIS) attestando il (OMISSIS) di aver dato lettura al comparente (OMISSIS) del contenuto di una procura speciale alla vendita di un terreno in (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), predisposta dal (OMISSIS), e che l’ (OMISSIS) aveva approvato e confermato l’atto; ed il (OMISSIS) era ritenuto altresi’ responsabile del reato di falso ideologico commesso in data anteriore al (OMISSIS) redigendo un’attestazione di conformita’ manoscritta in calce alla procura speciale nella quale si affermava falsamente che il notaio (OMISSIS), in realta’ all’epoca in permesso di assenza, aveva provveduto il (OMISSIS) al rilascio di copia dell’atto. La sentenza di primo grado era riformata, nella parte in cui aveva ritenuto il (OMISSIS) responsabile del concorso nel reato di cui all’articolo 468 c.p., commesso il (OMISSIS) facendo uso di un sigillo contraffatto dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) la cui impronta era apposta a margine della procura speciale, con declaratoria di non doversi procedere per detto reato in quanto estinto per prescrizione.

Gli imputati ricorrono sui punti e per motivi di seguito indicati.

1. Il ricorrente (OMISSIS), con due atti di impugnazione presentati dai difensori, deduce:

1.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’; la sentenza impugnata non rispetterebbe il principio della necessita’ di una specifica confutazione delle argomentazioni della difforme decisione di primo grado, affermato da giurisprudenza anche comunitaria ampiamente richiamata nel ricorso, risolvendosi in una generica qualificazione di quella decisione come superficiale e sommaria, in una serie di asserzioni apodittiche e in una sorta di indagine psicologica sulla personalita’ della parte offesa, anche in violazione della regola del ragionevole dubbio; la credibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe stata valutata con il necessario rigore, giustificandone illogicamente il mendacio su talune circostanze con l’esercizio di una strategia difensiva e omettendo di valutarne l’interesse derivante dalla costituzione di parte civile, i contrasti con altre risultanze processuali e l’inattendibilita’ dell’affermazione di non aver compreso la natura dell’atto che aveva sottoscritto; dette dichiarazioni, reiteratamente assertive della mera circostanza di non aver letto il contenuto della procura, sarebbero state illogicamente considerate come dimostrative del diverso dato della mancata esposizione del contenuto dell’atto da parte dell’imputato in base al solo riferimento all’assenza del notaio rogante alla stesura dell’atto, che confonderebbe il momento di tale stesura con quello della lettura; l’individuazione di un riscontro alle dichiarazioni della persona offesa nell’annotazione della procura nel repertorio del notaio (OMISSIS) come primo atto del giorno dei fatti, laddove il documento risultava rogato nel pomeriggio di quel giorno successivamente ad altri, non terrebbe conto che la legge notarile non prescrive per la tenuta del repertorio un ordine orario, imponendo unicamente il rispetto di una cronologia giornaliera; ulteriori riscontri sarebbero stati identificati in ritenute contraddizioni fra le dichiarazioni degli imputati, talune delle quali inutilizzabili, anche nell’ambito del rito abbreviato, per essere state rese in sede di sommarie informazioni testimoniali successivamente alla querela dell’ (OMISSIS) e, quanto a quelle del (OMISSIS), anche nel corso di una deposizione nel procedimento a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) che non veniva interrotta nonostante fossero emersi indizi di reita’ a carico dell’imputato, contraddizioni che comunque non toccavano la costante affermazione dell’imputato di aver letto all’ (OMISSIS) il contenuto della procura speciale; la sentenza impugnata sarebbe altresi’ contraddittoria, in tema di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, nell’attribuire in alcune parti e in altre negare tale valenza alle iniziative giudiziarie intraprese dall’ (OMISSIS); sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini del giudizio sull’attendibilita’ delle dichiarazioni di quest’ultimo, delle decisioni di archiviazione ed assoluzione pronunciate nei procedimenti a carico dei coimputati; non vi sarebbe motivazione sulle ragioni per le quali l’imputato avrebbe omesso la lettura del contenuto della procura speciale e sul consapevole apporto del predetto alla condotta, nel momento in cui il (OMISSIS) era estraneo alle parti in causa e l’assoluzione in primo grado dall’imputazione di estorsione, contestata nell’aver costretto l’ (OMISSIS) a sottoscrivere la procura, aveva privato l’accusa di falso ideologico del fondamento costituito dalla mancanza del consenso della persona offesa al rilascio dell’atto; la Corte territoriale avrebbe disposto nel giudizio di appello nuove deposizioni della persona offesa e del difensore della stessa in assenza dei presupposti di assoluta necessita’;

1.2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante teleologica per il reato di falso nell’attestazione di lettura del contenuto della procura; posto che detta aggravante era contestata nella finalita’ di eseguire il falso commesso dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) nel rilascio di copia conforme della procura, la stessa presupporrebbe una non dimostrata ed inverosimile conoscenza in capo al (OMISSIS) dei propositi dei coimputati, e comunque difetterebbe la motivazione sul punto; l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante della natura fidefacente dell’atto determinerebbe di conseguenza l’intervenuta prescrizione del reato.

2. Il ricorrente (OMISSIS) deduce:

2.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’; sarebbe mancata la necessaria verifica sull’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa e sarebbe stato omesso l’esame dei rilievi difensivi in merito; dall’esame di dette dichiarazioni, analizzate nel ricorso, risulterebbero smentite le conclusioni della sentenza impugnata sulla costanza delle affermazioni accusatorie; le stesse dichiarazioni contrasterebbero con le risultanze processuali dettagliatamente esposte nel ricorso, in ordine sia alla vicenda del rilascio della procura speciale che alle modalita’ della promessa in vendita del terreno in cui la stessa si inseriva, essendo di conseguenza insussistente, ed avendo anzi valenza contraria, il riscontro individuato dai giudici di merito nella documentazione in atti; anche le asserite anomalie della procura speciale, indicate dalla Corte territoriale come ulteriori elementi di riscontro, sarebbero inesistenti in base alle specifiche considerazioni svolte dal ricorrente e non esaminate nella sentenza impugnata; sarebbero state valutate a carico degli imputati contraddizioni in dichiarazioni assunte a sommarie informazioni testimoniali successivamente alla presentazione della querela della persona offesa, e pertanto inutilizzabili; non sarebbero state invece considerati gli elementi favorevoli all’imputato indicati dalla difesa nell’assoluzione per insussistenza del fatto del (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Catania del 08/01/2015 nell’esito di altri procedimenti e nella circostanza per la quale lo stesso (OMISSIS) riferiva che i (OMISSIS) lo minacciavano per costringerlo a tacere nello studio del (OMISSIS) prima di entrarvi, tanto implicando che anche il (OMISSIS) non doveva sapere nulla dei fatti;

2.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato proscioglimento nel merito in ordine al prescritto reato di cui all’articolo 468 c.p.; il delitto, come ritenuto nella sentenza separatamente pronunciata nei confronti del (OMISSIS), sarebbe insussistente nell’apposizione dell’impronta di un timbro che costituiva solo un modulo utilizzato dal notaio per evitare di trascrivere di volta in volta gli estremi fissi della registrazione, al quale nella specie erano aggiunti dati esatti; tali circostanze escluderebbero comunque la responsabilita’ del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e’ infondato.

1.1. Sull’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, la motivazione della sentenza impugnata si diffondeva ampiamente nell’esame del tema dell’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, che la Corte territoriale aveva avuto modo di apprezzare direttamente a seguito della riassunzione della deposizione della stessa disposta nel giudizio di appello; tema che veniva correttamente individuato come centrale nella decisione assolutoria pronunciata in primo grado, fondata su una valutazione negativa in ordine alla credibilita’ di quelle dichiarazioni per le contraddizioni che le avrebbero caratterizzate e per l’interesse processuale dell’ (OMISSIS) quale parte civile costituita.

L’argomentazione della Corte d’Appello si sviluppava di conseguenza nell’evidenziare per un verso l’irrilevanza delle denunciate contraddizioni, e per altro l’esistenza di elementi di riscontro, non adeguatamente valorizzati dal Tribunale, che superavano i dubbi indotti dalla possibile incidenza dell’interesse sopra indicato.

Tanto rende in primo luogo infondato il rilievo del ricorrente per il quale la necessaria critica delle considerazioni della sentenza di primo grado sarebbe stata condotta in termini meramente generici ed apodittici e si sarebbe ridotta ad un’indagine psicologica sulla personalita’ della parte offesa; essendo viceversa quelle considerazioni oggetto di specifica confutazione con riguardo sia alla decisivita’ degli elementi ritenuti pregiudizievoli dell’attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni dell’ (OMISSIS), sia all’omessa individuazione dei riscontri.

Per quanto concerne il primo degli aspetti appena indicati, si osservava nella sentenza impugnata che il riferimento dell’ (OMISSIS) nella sola fase dibattimentale alle minacce ricevute da (OMISSIS), per costringerlo a stipulare il contratto preliminare in favore del (OMISSIS) e la procura speciale di cui all’imputazione, non rappresentava una significativa immutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva costantemente riferito di aver subito dai (OMISSIS) pressioni e vessazioni per costringerlo alla vendita del terreno e di essere stato indotto a sottoscrivere una procura speciale gia’ redatta senza averla letta, e d’altra parte che la scelta iniziale di non menzionare le minacce trovava spiegazione in una strategia difensiva che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del legale civilista dell’ (OMISSIS) e nella documentazione acquisite sulle iniziative giudiziarie intraprese dallo stesso, dalla quale risultava comunque la persistenza della posizione dell’ (OMISSIS) nell’affermare di non aver letto la procura e di non aver mai avuto intenzione di sottoscrivere il contratto preliminare.

A queste conclusioni, riferite per quanto detto anche a dati testimoniali e documentali esterni alla narrazione della persona offesa, il ricorrente oppone valutazioni alternative di merito che non evidenziano vizi logici rilevabili in questa sede. Nessuna illogicita’ e’ altresi’ ravvisabile nelle ulteriori osservazioni della Corte territoriale, per le quali l’asserzione dell’ (OMISSIS) di non aver mai letto la procura implicava quella di non aver mai avuto lettura del contenuto del documento da parte del rogante, tenuto conto anche della costante dichiarazione della persona offesa per la quale al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e della procura non era presente il (OMISSIS), ma vi erano solo i (OMISSIS) e la persona che poi l’ (OMISSIS) apprendeva identificarsi nel (OMISSIS). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna confusione veniva in tal modo a verificarsi fra i distinti aspetti dell’autonoma lettura del contenuto dell’atto da parte dell’ (OMISSIS) e dell’esposizione allo stesso di tale contenuto ad opera di altri, ovvero fra quelli della lettura, della stesura e della sottoscrizione dell’atto; ma si ragionava invece coerentemente in termini di significativita’ delle affermazioni dell’ (OMISSIS) di non aver letto la procura e di averla sottoscritta in assenza del (OMISSIS) ai fini della prova dell’omessa lettura dell’atto da parte del (OMISSIS).

Venendo agli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la sentenza impugnata esaminava innanzitutto a questi fini le risultanze del registro cronologico dello studio notarile. Come osservato dal difensore del ricorrente all’odierna udienza, la motivazione redatta sul punto alle pagg. 40 e 41 della sentenza presenta dei refusi grafici che ne rendono difficile la comprensione; l’argomento veniva tuttavia ripreso alla successiva pag. 55, e qui riassunto nel senso che la presenza, fra quelli stipulati nella giornata a cui fa riferimento l’imputazione, di sei atti rogati presso istituti di credito e quindi in orario mattutino, portava a ritenere che la procura in esame, pur se registrata come primo atto della giornata, fosse stata redatta in un momento diverso della stessa.

Si menzionavano poi le anomalie della procura speciale anche nel raffronto fra l’originale del documento e le copie dallo stesso estratte; rilevandosi in proposito che l’originale depositato presso lo studio del notaio (OMISSIS) recava un falso timbro dell’Agenzia delle Entrate, un numero di repertorio non corrispondente a quello assegnato dalla stessa Agenzia e un’attestazione di revoca della procura priva di data e sottoscrizione, e che una copia conforme della procura risultava rilasciata dal notaio (OMISSIS) il 17/05/2006, data nella quale il notaio era in permesso di assenza, e riportava un numero di registrazione che non compariva su altra copia conforme.

Si osservava ancora che la copia conforme della procura speciale, per quanto detto solo apparentemente rilasciata dal notaio (OMISSIS) il 17/05/2006, veniva utilizzata dal (OMISSIS) il 24/10/2006, giorno successivo a quello in cui allo studio notarile era notificata la revoca della procura, il che dava spiegazione della contraffazione della copia nella finalita’ di concludere rapidamente la compravendita dell’immobile nell’urgenza creata dalla revoca della procura.

Questi elementi venivano poi inseriti nel contesto di una serie di operazioni dirette a favorire i (OMISSIS) nell’acquisto del terreno, rivelato dalla previsione nel contratto preliminare di un prezzo inferiore a quello di mercato e dell’immediato trasferimento del possesso dell’immobile senza che lo stesso fosse versato; versamento che gli stessi (OMISSIS) confermavano non essere avvenuto.

Quest’ultimo profilo evidenzia l’infondatezza della censura di carenza motivazionale sul consapevole apporto dell’imputato al reato contestato; essendo implicito nell’argomentazione della Corte territoriale il riferimento al coinvolgimento del (OMISSIS) nel descritto progetto finalizzato a consentire ai (OMISSIS) il vantaggioso acquisto dell’immobile, alla realizzazione del quale il falso era strumentale.

Per il resto, le conclusioni della sentenza impugnata sull’idoneita’ degli elementi sopra indicati a riscontrare nel loro complesso le dichiarazioni della persona offesa si sottraggono a rilievi di illogicita’; ne’ diversamente puo’ opinarsi in base alle censure del ricorrente, che si soffermano solo su taluni degli elementi in esame, proponendo in particolare valutazioni di merito sull’efficacia probatoria dei dati del repertorio notarile, trascurandone altri e comunque non attingendo la convergenza delle risultanze. Le doglianze sulla validita’ delle contraddizioni fra gli imputati, anche alla luce della dedotta inutilizzabilita’ di talune di esse, e delle iniziative giudiziarie dell’ (OMISSIS), sono prive di decisivita’, trattandosi di elementi marginali nel complesso argomentativo della sentenza impugnata; ed ugualmente non decisivo e’ il peraltro generico riferimento a decisioni assunte in altri procedimenti a carico di coimputati. Mentre manifestamente infondata e’ la censura relativa all’assunzione nel giudizio di appello delle deposizioni della persona offesa e del difensore della stessa, viceversa imposte nella prospettiva di una diversa valutazione in secondo grado sull’attendibilita’ delle dichiarazioni dell’ (OMISSIS) (Sez. U, 28/04/2016, Dasgupta).

1.2. I motivi dedotti sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante teleologica per il reato di falso nell’attestazione di lettura del contenuto della procura investono una questione che non veniva posta all’attenzione della Corte territoriale in esito alla discussione nel giudizio di appello; e comunque il gia’ evidenziato richiamo della sentenza impugnata all’inserimento della condotta dell’imputato nel complessivo disegno tendente a favorire i (OMISSIS) nell’acquisizione dell’immobile implica una coerente conclusione in termini positivi sulla configurabilita’ dell’aggravante.

2. Anche il ricorso del (OMISSIS) e’ infondato.

2.1. Sull’affermazione di responsabilita’, le censure del ricorrente attingono profili, concernenti la valutazione dell’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offese e l’efficacia dei riscontri individuati nella sentenza impugnata, sostanzialmente coincidenti con quelli oggetto del ricorso del (OMISSIS), e per i quali e’ stata evidenziata al punto precedente l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, in base a considerazioni alle quali non puo’ che farsi richiamo.

Per il resto, il ricorso si risolve in valutazioni di merito, con diretto richiamo ad atti processuali ed alla loro corrispondenza con la motivazione impugnata, il cui esame e’ precluso nel giudizio di legittimita’; ove e’ consentito unicamente dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una determinata prova che si riveli insussistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, e che sollecita un intervento del giudice di legittimita’ nel senso non di una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza di detti elementi (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

2.2. Sul mancato proscioglimento nel merito in ordine al prescritto reato di cui all’articolo 468 c.p., la relativa decisione era congruamente motivata nella sentenza impugnata in considerazione della mancanza, nel timbro dell’Agenzia delle Entrate apposto sulla procura speciale, del logo della Repubblica Italiana, dell’assenza del timbro sulle due copie conformi della procura e della difformita’ del riportato numero di repertorio da quello assegnato dall’Agenzia; mentre la tesi difensiva sul costituire il timbro un semplice manufatto creato dallo studio notarile per le esigenze della registrazione telematica era esaminata e ritenuta infondata alla luce delle contraddizioni emerse sul punto nelle dichiarazioni del teste Greco, e comunque tale da non escludere la falsita’. Ed a fronte di cio’ il ricorso si risolve nella riproposizione degli argomenti a difesa gia’ valutati.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 2.000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonche’ in solido alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000 oltre accessori di legge

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