Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 15 novembre 2011, n. 23882. Non possono essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n. 23882 del 15 novembre 2011

Secondo la Corte di Piazza Cavour la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”.

La ratio decidendi su cui si fonda la decisione del Tribunale è costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dall’errata qualificazione della strada de qua, non aveva le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.

Il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell’Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto.

 

Sorrento, 15 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa

 

 

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[1] Sentenza scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto

 

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