Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 10.10.2011, n. 36482. Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore

 

La massima

 Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110[1] cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Il testo integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 10 ottobre 2011, n. 36482

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 9/10/2009, che dichiarava S.T., R.G., G. A. e T.W., colpevoli di truffa aggravata per avere, nelle rispettive qualità rivestite nell’ambito della società I.G.M. srl, stipulato un contratto con la F.C.M. snc, avente ad oggetto la promessa di una fornitura, previo assembramento di una macchina per stampa a quattro colori, mai consegnata, adducendo pretestuosi rinvii, dopo aver incassato il prezzo della vendita di Euro 258.000 + iva e condannati, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 8 di reclusione Euro 100 di multa ciascuno, concedendo a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento della provvisionale Euro 300.000 entro tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza. Proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.

I difensori di G.A., S.T., T. W. e, personalmente, R.G. deducevano il seguente motivo comune:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 640 c.p., mancando un iniziale programma delittuoso finalizzato a indurre, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, la parte lesa a concludere il contratto e mancando, nella fase di esecuzione del contratto, comportamenti degli imputati idonei a indurre in errore la vittima sulla regolare e corretta esecuzione nel contratto.

Tutti gli imputati devono inoltre inosservanza o erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione travisamento dei fatti con riferimento alla specifica situazione personale di ciascuno.

Il difensore di T.W. censurava la sentenza per violazione di legge non avendo tenuto conto il giudice di appello che il ricorrente era un semplice collaboratore della società con la qualifica di “consulente esterno nel settore commerciale” e che, dopo un primo intervento, era fuoriusciuto completamente dalla società.

Lamentava, inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante, la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva (censure dedotte anche con il ricorso proposto da T.W. personalmente) e l’illegittimità della sospensione della pena subordinata al pagamento della provvisionale entro tre mesi dalla data della pronuncia della sentenza.

T.W. personalmente deduceva anche contraddittorietà e difetto di motivazione non avendo la Corte considerato che trattavasi di inadempimento contrattuale di natura civilistica e non avendo valutato il ruolo di collaboratore esterno svolto dal ricorrente, estraneo alla commissione del reato.

S.T. evidenziava come il momento consumazione del reato si sarebbe verificato anteriormente all’aprile 2005, essendo stato stipulato il contratto in epoca anteriore all’assunzione della carica di amministratore della I.G.M., rilevando che se potessero ravvisarsi artifici e raggiri nella fase di esecuzione contrattuale il profitto ingiusto doveva considerarsi conseguito al momento della consegna della cambiali, avvenuto in epoca antecedente al suo ingresso in società e anche se al ricorrente potesse attribuirsi un atteggiamento doloso nella mancata consegna del macchinario promesso da coloro che operarono nella precedente gestione, si tratterebbe di un dolo successivo ad una condotta posta in essere da altri soggetti ed esauritasi col ricevimento delle cambiali.

Il predetto censurava la sentenza anche per omessa, illogica o contraddittoria motivazione relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto il macchinario era stato inserito nello stato patrimoniale della società ceduta a S. che non era a conoscenza della precedente cessione della macchina a terzi.

Il difensore di R.G. lamentava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non avendo tenuto conto la Corte territoriale che la ricorrente si occupava esclusivamente della parte amministrativa relativa alla contabilità, mentre le decisioni di carattere commerciale erano riferibili al vero “patron” della società che era il padre dell’imputata che non aveva mai partecipato al rapporto con la FCM. Deduceva, inoltre, violazione di legge per aver affermato la sentenza la responsabilità della ricorrente in forza della mera attribuzione della qualifica di amministratore e mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza della partecipazione della stessa alla commissione di un reato, rilevando come, la inosservanza dei doveri di vigilanza gravanti sull’amministratore, potesse avere rilievo solo rispetto ai reati punibili articolo di colpa e non rispetto a quelli punibili, come nel caso in esame, a titolo di dolo.

Eccepiva, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 640 c.p. in riferimento alla ricostruzione della nozione di artifizi e raggiri integranti il reato di truffa e mancanza, contraddittorietà e manifeste illogicità della motivazione in ordine alla concreta sussistenza di artifizi e raggiri e in relazione all’asserito collegamento tra la condotta del ricorrente e la condotta di S. T..

G.A. evidenziava l’insussistenza del delitto di truffa in quanto il pagamento delle cambiali corrispondeva esclusivamente all’esatto adempimento della prestazione a cui si era obbligata FMC, mediante il contratto di compravendita concluso con IGM, trattandosi, al più, di un inadempimento di tipo civilistico.

Lamentava, altresì, vizio di motivazione per travisamento del fatto assumendo che i giudici del merito avrebbero travisato il significato delle sue dichiarazioni

Con memoria difensiva il difensore di G.A. ribadiva l’insussistenza della fattispecie di truffa perpetrata nella fase di esecuzione del contratto ritenendo, anche, doversi escludere la responsabilità penale del dipendente rispetto alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro.
Motivi della decisione

Tutti i ricorsi sono infondati.

1) Con riferimento al motivo comune a tutti gli imputati, va osservato che in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 41073 del 05/10/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230689).

Al riguardo, è ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che l’unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell’accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel contratto, non è idonea ad integrare il delitto di truffa, in quanto manca l’elemento specifico di tale ipotesi criminosa costituito dall’esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale (Cass., Sez. 1^, 25 giugno 2003, Barillà). Ma quand’anche si volesse prescindere dai dubbi – formulagli e formulati – a margine della condivisibilità sul piano astrattamente dogmatico di un siffatto e geralizzante assunto – la dinamica negoziale vive anche della sua esecuzione; sicchè è difficile postulare per essa una sorta di insensibilità a qualsiasi condotta artificiosa che generi danno con correlativo ingiusto profitto, anche nella prospettiva di frustrazione della azioni di risoluzione o annullamento che potrebbero, in ipotesi, altrimenti essere fatte valere.

Occorre, al riguardo, distinguere il solo mancato rispetto delle modalità di esecuzione del contratto rispetto a quelle concordate, che configura inadempimento contrattuale di natura civilistica, dal mancato rispetto degli accordi realizzato con multiple condotte artificiose, successiva alla conclusione del contratto, idonee a configurare il reato di truffa.

La Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione coerente e logica, insindacabile in questa sede di legittimità, che il macchinario destinato a FMC, assemblata o da assemblare, non era mai esistito, non essendo presente nei magazzini della IMG. nè altrove nè al momento della trattativa nè della sottoscrizione dell’ordine nè successivamente, deducendone, in base a specifici elementi, che vi fosse la volontà di tutti gli imputati, nei rispettivi ruoli, di non adempiere al contratto, promettendo l’adempimento, accampando scuse per giustificare i continui ritardi al fine di evitare che la parte lesa si attivasse sotto il profilo civilistico per ottenere l’adempimento.

Tale comportamento configura il contributo di ciascun imputato idoneo a configurare il concorso degli imputati nel reato che può manifestarsi anche in forme che agevolino la commissione del reato avendo fornito, ciascuno, anche implicitamente, una collaborazione per il perseguimento del fine comune delittuoso. Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perchè in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 4, Sentenza n. 24895 del 22/05/2007 Ud. (dep. 26/06/2007 Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/04/2004 Ud. (dep. 05/05/2004).

I motivi di ricorso degli imputati propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

In relazione anche gli ulteriori motivi di ricorso di T. W., la Corte ha evidenziato artifizi e raggiri in capo allo stesso consistenti nell’aver tranquillizzato il C., assicurando che il macchinario stava per essere ultimato, mancando solamente lassemblamento di qualche pezzo, e che la consegna sarebbe avvenuta nell’agosto 2004, salvo poi differirne la consegna al mese di dicembre, non facendosi successivamente più trovare.

Ancorchè il T. non avesse il potere di impegnare la società, trattandosi di un collaboratore esterno, tuttavia aveva fatto credere il contrario alle parti offese.

Lo stesso, inoltre, ha affermato, falsamente, che il macchinario era in corso di assemblaggio, che era esistente e si trovava nel capannone di (OMISSIS), mentre nessuna macchina del tipo di quella venduta era presente in tale stabilimento.

G.A., subentrato a T.W., aveva rassicurato la parte lesa C. sul proseguimento dei lavori e sulla consegna imminente del macchinario, continuando ad occuparsi delle vendite dei macchinari e del magazzino ex I.G.M., anche dopo l’assunzione presso altra società. Inoltre aveva fatto vedere alla parte offesa dei pezzi di macchina affermando che si trattava di quella ordinata ancora in corso di assemblaggio, mostrando anche a O., al F. i pezzi di una macchina, dichiarando che si trattava di quella oggetto del contratto, avendo ammesso che l’unica macchina a quattro colori disponibile era destinata, invece, a un cliente siciliano.

Integrano artifizi e raggiri nella fase di esecuzione del contratto assicurare falsamente, ad opera di un dipendente della società venditrice,, la consegna di un macchinario non esistente o, comunque, destinato ad altro cliente, avendo l’imputato mentito al C. e avendo mostrando al F. una macchina diversa, inducendolo a ritenere che fosse quella pattuita.

La Corte territoriale ha ben evidenziato gli elementi dimostrativi della sua condotta (cfr pag. 16, 36 e 37) partecipala al delitto finalizzato alla mancata consegna del macchinario, obiettivo al quale concorrono tutti i comportamenti artificiosamente dilatori posti in essere dagli imputati e anche dal G..

Il motivo relativo al travisamento della prova è inammissibile avendo la Corte dato una valutazione logica alle dichiarazioni del prevenuto, sorretta dalla, analoga valutazione del Tribunale, realizzandosi una situazione processuale di “doppia conforme” R. G. era legale rappresentante della IGM all’epoca delle trattative, della stipula del contratto e delle prime due condotte truffatine poste in essere fino all’aprile 2005 ed era a conoscenza delle vicende relative alla società, peraltro di modeste dimensioni, come rilevato dalla Corte territoriale e, soprattutto, era a conoscenza del contratto e delle vicende collegate, come ammesso dalla stessa imputata che aveva inserito la macchina nell’inventario dei beni presenti in magazzino, allegato all’atto di cessione di quote, senza specificare che non era di proprietà della IGM, ma della FMC, a cui avrebbe dovuto essere consegnata, effettuando il passaggio della società come se tale macchinario facesse parte del patrimonio della IGM. Evidenziando, pertanto il ruolo di amministratore consapevole dell’operazione truffaldina realizzata.

La ricorrente deduce anche l’omessa considerazione della documentazione prodotta, inerente il contenzioso instauratosi tra i cedenti e il cessionario della quote IGM, logicamente incompatibile con un accordo truffaldino tra la vecchia e nuova proprietà ai danni della FCN snc. La Corte territoriale ha congruamente motivato (pag. 34 e 35) sulla convergenza degli interessi dei cedenti e del cessionario delle quote IGM, a non consegnare il macchinario agli acquirenti nè a farla figurare come già venduta.

S.T. era divenuto titolare di tutte le quote della società e amministratore unico nell’aprile 2005 e anch’esso rassicurava la FMC, che la consegna, sia pure in ritardo, sarebbe avvenuta, facendo visita alla F.M.C, ribadendo la necessità che occorreva ultimare l’assemblaggio della macchina assicurando la consegna per agosto 2005 rivendendo, invece, a fine anno, il macchinario promesso o altro simile ad altro soggetto, ben sapendo che la consegna alla FMC,non sarebbe mai avvenuta.

Le condotte poste in essere dai prevenuti, connotate da richieste di rinvio, false scuse, rassicurazioni e apparenze create, consapevoli della inesistenza del macchinario costituiscono, in base alla logica e coerente motivazione della Corte territoriale, condotta idonea integrare artifizi e raggiri di cui al reato di truffa loro contestato avendo fatto credere, nella fase di esecuzione del contratto che la macchina era in corso di assemblaggio e che il lavoro richiedeva più tempo del previsto, mostrando ai titolari di FMC, pezzi non ancora assemblati e, in altra occasione, un macchinario diverso da quello ordinato.

L’ingiusto profitto, trattandosi di reato a consumazione prolungata, si realizza al momento di scadenza delle cambiali e non al momento della loro dazione, non potendo essere monetizzati, a prescindere dalla girata, prima della scadenza del termine.

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Vanno disattesi anche gli ulteriori motivi di ricorso dedotti da T.W. che denuncia la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e l’entità della pena.

Tali censure non risultano formulate nell’atto di appello e configurano domande nuove, inammissibili nel giudizio di legittimità.

Comunque va, al riguardo rilevato che il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche appare correttamente valutato nel contesto motivazionale complessivo, avendo carattere unitario e inscindibile e dovendosi effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente (cfr Cass. 20.10.2003.n. 39456).

Nella specie la valutazione della gravita criminogena intrinseca al reato, ai fini del giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante, rende ultronea ogni valutazione sulla sussistenza di ulteriori elementi che hanno valenza meramente integrativa del primo e la cui eventuale valutazione di inidoneità, in relazione a tale specifica censura, non vale a viziare il giudizio espresso dalla Corte fondato su ulteriori elementi di valenza pregnante.

Infatti, con riferimento alla globalità del giudizi di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento; infatti il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze o ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione (Cass. 15.6.2000,n. 9387).

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Sez. 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Anche la censura relativa alla illegittimità della sospensione della pena subordinata al pagamento della provvisionale entro tre mesi dalla data della pronuncia della sentenza è infondata.

Infatti il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge (Sez. 3, Sentenza n. 126 del 19/11/2008 Ud. (dep. 08/01/2009) Rv. 242260).

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese a favore della parte civile FCM snc, liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e tutti in solido alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile FCM snc, liquidate in Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese forfettarie, Iva e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.


[1] Articolo 110 – Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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