Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 26 agosto 2015, n. 35698
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, riformando parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Trani, ha condannato G.M. a pena di giustizia per concorso – quale extraneus – nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della So.Ge.Ma. srl, dichiarata fallita il 22 gennaio 2003.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, l’imputato acquistò personalmente, in data 2/5/2002, cinque automezzi della società fallita, rivendendoli, poi, appena dieci giorni dopo, alla B.B. Euroexpress srl, della quale erano soci B.V. e B.B.: quest’ultima era amministratrice della società acquirente e moglie di D.G.P., amministratore di fatto della fallita So.Ge.Ma. srl insieme al fratello D.G.F.. Tali operazioni, aggiunge il giudicante, furono poste in essere allo specifico fine di traslare la proprietà dei beni in ambito societario e familiare servendosi di un soggetto (il G., appunto) dei tutto estraneo alle due compagini societarie.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. Federico Federico, che lamenta, con unico motivo, una violazione di legge derivante dal fatto che non fu notificato al difensore di fiducia il provvedimento di rinvio dell’udienza del 5/11/2009, disposto per impedimento del difensore, nonostante il Tribunale non avesse nominato all’imputato un difensore d’ufficio.
Considerato in diritto
La censura è fondata. Invero, nel caso di rinvio dei dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. (Cass. 2/7/94 n. 07542 RV. 198379; Cass. 2/7/97 n. 06328 RV. 208696). Né vale il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che, “per mera dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente formale, del sostituto d’ufficio”. La nomina, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di un difensore d’ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è affatto “formale”, ma risponde all’esigenza di provvedere l’imputato di un difensore in ogni momento del processo e di individuare esattamente la figura dei difensore a cui, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, va dato l’avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti e assume i doveri (Cass., n. 51427 del 5/12/2013; N. 20863 del 24/2/2011; N. 26168 del 11/5/2010). Orbene nella fattispecie in esame la comunicazione dell’impedimento fu effettuata in precedenza, direttamente dal difensore di fiducia con istanza di rinvio: ne deriva che il difensore di fiducia, il cui impedimento fu riconosciuto siccome legittimo, aveva diritto all’avviso a mente dell’art. 486 c. 3 e 5 c.p.p.. Né soccorre il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difensore di fiducia, che chieda rinvio, non ha diritto ad alcun avviso: tale principio è stato affermato, invero, in caso di assenza ingiustificata del difensore all’udienza (Cass., 1/10/2003 n. 49125) e non anche in caso di legittimo impedimento a comparire.
La nullità conseguente alla violazione de qua comporta quella degli atti successivi dipendenti e pertanto delle sentenze di primo grado e di appello: s’impone quindi l’annullamento di entrambe con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
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