Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 3 agosto 2015, n. 16317
Svolgimento del processo
S.G. adiva in data 20.10.2008 la Corte di Appello di Lecce, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 24 Marzo 2001, n.89, al fine di ottenere l’equo indennizzo per la violazione del principio di ragionevole durata del processo civile.
All’esito del procedimento, la Corte di Appello di Lecce rilevava un ritardo nella procedura e condannava, con decreto depositato il 25 marzo 2010, il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione. Compensava le spese di lite.
Avverso tale pronuncia la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente si duole dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa agli interessi legati spettanti alla S.. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, 38, 111 Cost. e degli artt. 91, 92, 93 c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la parte del decreto impugnato relativa alla compensazione delle spese della lite.
Preliminarmente, deve essere analizzata l’eccezione sollevata dalla controricorrente, concernente l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Il decreto impugnato risulta notificato in forma esecutiva, in data 21.04.2010, al Ministro della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale della Stato di Lecce.
Va premesso che in tema di impugnazioni, con riferimento alla decorrenza dei relativi termini, la notificazione della sentenza, che venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., alla controparte personalmente in forma esecutiva, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante. (Cass. 437/2007).
Peraltro, la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, egualmente idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame (Cass. 1030/2011); né assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato. (Cass. 8071/2009).
Nel caso di specie – come già detto – il decreto de quo è stato notificato al Ministero della Giustizia in data 21.04.2010.
Nonostante si tratti di notifica in forma esecutiva, il fatto che la stessa sia avvenuta presso l’Avvocatura dello Stato, che è difensore ex lege dell’Amministrazione statale in causa, rende tale notifica idonea a far decorrere il termine breve, con conseguente tardività del ricorso notificato solo il 05.05.2011.
L’eccezione della controricorrente risulta, pertanto, fondata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre euro 100 per esborsi ed oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 800,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese da prenotarsi a debito.
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