Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 23 aprile 2015, n. 16956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. ZOSO Liana M.T – rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) (E ALTRI OMISSIS)

avverso la sentenza n. 3584/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/05/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Genova, con sentenza in data 9 maggio 2013, in riforma della sentenza del tribunale di Genova in data 22 marzo 2012, assolveva gli imputati appellanti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Il tribunale era pervenuto all’affermazione della condotta colposa contestata ritenendo che l’evento non fosse eccezionale e, quindi, imprevedibile e che dagli imputati fosse esigibile l’adozione di un programma manutentivo sulle linee estranee a quelle ordinariamente monitorate che avrebbe portato alla sostituzione di parti dell’impianto notoriamente a rischio corrosione, quale quella interessata dall’incidente che si era verificato. A fronte di un fenomeno come la corrosione, da ritenersi conosciuto, prevedibile e addirittura inevitabile in un impianto simile anche a livello localizzato, non erano stati previsti sistemi di controllo di alcun tipo sulle tubature del diametro pari a quello ove si era sviluppato l’incendio neppure considerando la vetusta’ dell’impianto pari a circa 20 anni. Invero era stato previsto il controllo periodico solo per la corrosione generalizzata su tubazioni di spessore maggiore. In particolare, come rilevato dal perito Ing. (OMISSIS), il programma di controllo della corrosione elencava le linee di campione ed i criteri generali per l’esecuzione dei controlli soltanto con riguardo alle linee che andavano da 3 pollici a 24 pollici mentre non erano comprese nell’elenco delle linee campione quelle da 2 pollici, come quella oggetto dell’incidente. Dunque nessun controllo era mai stato previsto ne’ effettuato su linee aventi dimensioni pari a quelle della tubazione collassata per porre rimedio a fenomeni di corrosione.

La corte d’appello di Genova osservava che, pur dando per assodato che l’origine della frattura occorsa su uno dei campioni esaminati era da ricercarsi nell’assottigliamento localizzato del materiale a base della flangia della saldatura circonferenziale ad opera di un fenomeno di corrosione-erosione, cio’ non realizzava la condizione sufficiente per affermare la responsabilita’ in capo agli imputati in quanto sia l’ing. (OMISSIS) che l’ing. (OMISSIS) avevano escluso la prevedibilita’ dell’evento ed i deficit manutentivi. In particolare, l’ing. (OMISSIS) aveva adeguatamente dato conto delle proprie affermazioni di anomalia dell’assottigliamento, avendo adeguatamente spiegato che la valutazione della situazione di corrosione generalizzata sulle parti campione dell’impianto conduceva alla ragionevole aspettativa che vi fosse corrosione anche in altre parti dell’impianto. Peraltro non si poteva ipotizzare la prevedibilita’ dell’evento, tenuto conto delle migliaia di snodi e in particolare di collari di flangia.

2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Genova deducendo mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Invero il tribunale si era discostato dalle conclusioni peritali con adeguato ragionamento logico e critico basato sul fatto che, come si evinceva dalla relazione dell’ (OMISSIS), il fenomeno corrosivo, che secondo le analisi aveva portato all’assottigliamento ed alla conseguente rottura del tratto di tubatura che era alla base dell’evento, era un fenomeno consueto ed inevitabile negli impianti industriali quali quello in esame. I tecnici aziendali preposte in controlli non avrebbero, dunque, potuto ignorare che in quel punto potesse verificarsi, come in effetti si era verificato, un fenomeno di corrosione-erosione tale da portare il tratto interessato dalla rottura ad uno spessore di 0,3-0,5 mm a fronte di un valore normale di 3,4 mm. La corte d’appello, nonostante nessun controllo fosse mai stato effettuato al riguardo, aveva ritenuto senza alcuna motivazione sul punto che l’evento fosse imprevedibile. Andava, poi, considerato che, nel contrapporre il fenomeno della corrosione generalizzata che era stata monitorata a quella dovuta a fenomeni localizzati, la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto di altro incidente verificatosi nel 2005 in corrispondenza di una tubatura del medesimo calibro ed, alla luce di cio’, avrebbe dovuto approfondire l’apparato motivazionale quanto alla improbabilita’ dell’evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva la corte che il ricorso e’ fondato.

Invero e’ stato affermato dalla corte di legittimita’ che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non puo’ semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realta’ processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento (Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004 – dep. 01/03/2005, P.G. in proc. Marchiorello ed altro, Rv. 231136). Nel caso che occupa la corte di appello ha ritenuto non condivisibile il giudizio del tribunale – basato, nella sostanza, sulla esigibilita’ da parte degli imputati di controlli da effettuarsi non solo sulle tubature di maggior calibro ma anche su quelle del tipo ove si e’ verificata la fuoriuscita di liquido infiammabile – affermando apoditticamente che i ridetti controlli non erano previsti e neppure esigibili, dato che la corrosione accertata sulle tubature maggiori poteva essere analogicamente riferita a quelle minori, il che rendeva inesigibile l’ulteriore e piu’ approfondito controllo. Ed ha fatto riferimento la corte territoriale, onde sostenere l’inesigibilita’ dei controlli stessi, ai costi sottesi agli interventi di tal tipo, con ripercussioni sulla occupazione e sui rischi connessi.

Ora, a tacer del fatto che l’onerosita’ degli interventi di prevenzione non puo’ in nessun caso giustificarne l’omissione quando da essa possa derivare pericolo per l’incolumita’ pubblica, ha omesso la corte d’appello di indicare le ragioni per le quali il programma di controllo non poteva essere esteso alle tubature del calibro inferiore ai 3 pollici, ancorche’ con metodiche diverse da quelle adottate per le tubature maggiori e che erano state riconosciute non idonee per il controllo da effettuarsi su quelle minori. Ne’ ha spiegato la corte le ragioni per le quali si discostava dal giudizio espresso dal tribunale in ordine alla prevedibilita’ del fenomeno corrosivo relativo alle tubature minori desumibile anche dalla relazione dell’Istituto Italiano Saldatura, avendo fatto unicamente riferimento all’attendibilita’ del metodo di controllo, basato sull’analogia, secondo cui il livello di corrosione riscontrato sulle tubature maggiori era da ritenersi pari a quello riscontrabile su quelle minori. Avrebbe dovuto la corte territoriale indicare le ragioni per le quali tale metodo consentiva di escludere in termini assoluti il verificarsi di fenomeni corrosivi localizzati e considerare l’analogo incidente occorso nel 2005 al fine di compiere una piu’ approfondita analisi dell’esigibilita’ dei controlli estesi alle tubature di minor calibro.

Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame. Provvedere il giudice di rinvio al governo delle spese di questo giudizio di Cassazione.

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