Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 26 gennaio 2015, n. 3557
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 5 dicembre 2013, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha eliminato la pena di € 200,00 di multa inflitta dal Tribunale di Genova ad A. P., e, per altro verso, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 594, commi secondo e terzo, 596 bis, cod. pen., 13 l. n. 47 del 1948 (capo a), e di cui all’art. 16, comma secondo, l. n. 47 del 1948 (capo b).
In particolare, al P. è contestato: A) di avere offeso la reputazione di E. A. C. e di L. G., mediante lo stampato elettorale intitolato Notizie Elettorali Rapallo, con frasi dei seguente tenore: “il candidato sindaco C. … ha dimostrato che è solo capace di mettere in fila, estorcere, minacciare, ecc. in poche parole è un duro!!! Conoscendo bene la sua vita privata, si ha però un’impressione opposta: non è in grado di impedire alla T. (sua madre) di inquinare l’ambiente con le sue (della madre) aziende chimiche! Non è in grado di impedire alla B. (sorella) di esercitare attività in forte conflitto con la sua attività di sindaco! Non è in grado di impedire alla M. (sua moglie) di costruire falsi sondaggi con le risorse dell’università! Non è in grado di impedire alla G. (sua amica) di compiere azioni a danno delle cose comunali, quindi dei cittadini! Non è in grado di impedire alla Elena (sua figlia) di compiere speculazioni immobiliari nel comune dove lui è sindaco! Che amministratore può mai essere uno che non governa la madre, la sorella, la moglie, l’amica, la figlia, che, si badi bene, tutte commettono atti illegali a danno della sua immagine??”; B) di avere pubblicato stampati privi del nome e del domicilio dello stampatore e dell’editore.
2. Nell’interesse del P. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Col primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, ribadendo: a) che le affermazioni dell’imputato sono scriminate dall’esercizio del diritto di critica politica, che può caratterizzarsi per l’impiego di espressioni aspre e pungenti; b) che il P. aveva qualificato la G. come amica del C., solo per sottolineare l’intesa politica fra i due.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti avrebbe dovuto comportare, in relazione al ritenuto delitto di diffamazione, l’applicazione della sanzione prevista per il reato nella forma semplice, di competenza del giudice di pace.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 – dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha sottolineato il carattere generico delle affermazioni contenute nel volantino, che attribuivano al C. di vivere in un clima di diffusa illegalità, peraltro, senza riuscire a controllare l’operato delle donne che lo circondavano e il malizioso riferimento ad una relazione extraconiugale del primo con la G., anch’ella genericamente accusata di azioni in danno delle cose (rectius: casse comunali), prescindendo persino dalla considerazione dell’assenza di poteri decisionali in capo al segretario comunale (quale la G. era).
Le critiche del ricorrente, quanto al significato del termine “amica” appaiono, infine, del tutto prive di specificità rispetto al percorso argomentativo della Corte territoriale, dal momento che prospettano una diversa lettura, omettendo di confrontarsi con il contesto, tutto familiare, in cui il riferimento alla G. si inserisce, oltre il fatto che al termine della frase riportata nel capo di imputazione, la donna non è qualificata come “un’amica”, ma come “l’amica del C.”.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
La pena è infatti stata determinata in conformità dell’orientamento di questa Corte, che il Collegio intende riaffermare, secondo cui il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall’art. 52, lett. b), D. Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale dei giudice di pace) non si applica ai reati che per effetto della contestazione di aggravanti (ad. es. lesioni volontarie, danneggiamento) non appartengono alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l’applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest’ultimo, anche allorchè le aggravanti vengano neutralizzate per effetto dei riconoscimento di attenuanti (Sez. 5, n. 46133 del 26/11/2008, Gallozza, Rv. 242000; Sez. 2, n. 47205 del 16/11/2004, Maggiore Cascino, Rv. 231091; Sez. 5, n. 22830 dei 15/04/2004, Manocchio, Rv. 228825).
3. In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato.
3.1 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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