Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 settembre 2013 n. 35839[1]
Se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida – sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al ‘patteggiamento’- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.
Un obbligo a cui non si è attenuto il tribunale di Roma che nel fissare in un anno il periodo di sospensione si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge
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