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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 settembre 2013 n. 35839[1]

Se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida – sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al ‘patteggiamento’- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.
Un obbligo a cui non si è attenuto il tribunale di Roma che nel fissare in un anno il periodo di sospensione  si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/09/la-sospensione-della-patente-per-lungo-tempo-va-motivata.html

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