Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 18923 dell’8 agosto 2013
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 luglio 2007, il Tribunale di Modena, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta da M.R. e T.P. contro F.R., ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi notificato da quest’ultimo nei confronti dei primi, quali soci accomandanti della Medical Sport Center S.a.s. di F. Roberto & C., per ottenere il pagamento della somma di Euro 15.427,05, dovuta dalla società in forza di lodo arbitrale, divenuto esecutivo, ma non eseguibile nei confronti della stessa società perchè cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale ha ritenuto che il F. non potesse agire contro i soci accomandanti in forza di un titolo esecutivo che non era stato pronunciato nei loro confronti. Ha condannato l’opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti.
2.- Avverso la sentenza F.R. propone ricorso affidato a tre motivi.
M.R. e T.P. resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 2289, 2312, 2324 e 2495 cod. civ..
Il ricorrente sostiene che il giudice a quo non ha applicato le norme che disciplinano i diritti dei creditori insoddisfatti nei confronti dei soci e dei liquidatori in caso di estinzione della società.
Richiama, in particolare, l’art. 2312 cod. civ., quanto al diritto dei creditori sociali insoddisfatti di far valere i loro diritti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci o dei liquidatori in colpa; l’art. 2324 cod. civ., quanto allo stesso diritto nei confronti degli accomandanti, nei limiti della quota di liquidazione; l’orientamento giurisprudenziale, che qualifica come univoco all’epoca dei fatti, circa il momento estintivo della società cancellata dal registro delle imprese e circa la natura dichiarativa di tale cancellazione; l’art. 2495 cod. civ., come interpretato dopo la riforma del D.Lgs. n. 6 del 2003, riferibile anche allo scioglimento delle società di persone. Espone che, al momento del suo scioglimento, avvenuto il 17 dicembre 2001, con cancellazione dal registro delle imprese in data 23 dicembre 2001, la società Medical Sport Center S.a.s. avrebbe avuto un attivo patrimoniale pari ad Euro 41.564,80, che sarebbe stato ripartito tra i soci accomandanti M. e T., unici rimasti in società a seguito del recesso dell’accomandatario, R. F., odierno ricorrente; che questi, avendo esercitato il diritto di recesso, cui non era seguita la liquidazione della quota, aveva adito, il 15 gennaio 2002, la Camera Arbitrale della provincia di Modena, apprendendo nel corso della procedura arbitrale che, in data 28 dicembre 2001, la società era stata cancellata dal registro delle imprese, a seguito di liquidazione effettuata d’accordo tra i soci accomandanti; che il lodo arbitrale, emesso il 4 ottobre 2002, munito di esecutorietà, aveva stabilito in Euro 13.833,33 la quota da liquidare in suo favore, quale socio receduto; che, avendo notificato ai soci accomandanti il titolo esecutivo ed il precetto, senza ottenere riscontro, aveva iniziato la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi, nella quale era stata proposta l’opposizione.
Conclude sostenendo l’opponibilità, quale titolo esecutivo, del lodo arbitrale emesso contro la società cancellata dal registro delle imprese nei confronti dei soci accomandanti, nei limiti della quota di liquidazione, e quindi l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto il titolo esecutivo non opponibile a questi ultimi.
1.1.- I resistenti non contestano l’esistenza e l’esecutorietà del lodo nei confronti della Medical Sport Center S.a.s., nè le vicende della società come ricostruite dal ricorrente, salvo a rilevare che la società era stata già cancellata dal registro delle imprese nel momento in cui venne pronunciato il lodo arbitrale e che, comunque, non troverebbero alcun positivo riscontro le affermazioni del ricorrente secondo cui, al momento della liquidazione, l’attivo patrimoniale ammontasse alla somma indicata in ricorso e che i soci- liquidatori avrebbero rilasciato dichiarazioni in sede arbitrale, non avendo invece partecipato in alcun modo al relativo giudizio. Nel ribadire che il lodo è stato emesso nei confronti della società e non sarebbe perciò eseguibile nei loro confronti, quali soci accomandanti, contestano gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno del primo motivo, osservando che non è in discussione il diritto del creditore insoddisfatto di far valere i propri crediti nei confronti dei soci (o dei liquidatori), ma che nel presente giudizio si discute della diversa questione concernente l’opponibilità di un titolo esecutivo a chi è rimasto estraneo al giudizio in cui questo si è formato, per non averne mai avuto conoscenza.
2.- Il primo motivo è fondato e va accolto.
Le due questioni di fondo del ricorso sono state risolte da alcune recenti sentenze delle Sezioni Unite riguardanti gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Vengono, in primo luogo, in rilievo le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, con le quali si è affermata la portata innovativa dell’art. 2495 cod. civ., così come riformato col D.Lgs. n. 6 del 2003.
Ne è seguito, tra gli altri, il principio di diritto, da applicarsi al caso di specie, in forza del quale in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 11 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza, dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass. S.U. n. 4060/10, con cui, in applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell’esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1 gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonchè la notificazione dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch’essa in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003).
Come ribadito anche dalla più recente sentenza a Sezioni Unite n. 6070/13, la regola di cui sopra, per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato L. Fall., art. 10, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).
Pertanto, essendo stata la Medicai Sport Center S.a.s. di F. Roberto & C. volontariamente cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2001, l’evento della cancellazione è divenuto opponibile ai terzi soltanto a far data dal 1 gennaio 2004.
Giova precisare che, essendo receduto il socio F. in data precedente la cancellazione della società dal registro delle imprese (con comunicazione del 13 marzo 2001, pervenuta alla sede sociale il 21 marzo 2001, secondo quanto esposto in ricorso e non contestato dai resistenti), gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sono divenuti opponibili nei suoi confronti a far data dal 1 gennaio 2004, essendo equiparabile la sua posizione, a tali effetti, a quella del terzo creditore, specificamente con riguardo al credito relativo alla liquidazione della quota a lui spettante a seguito del recesso.
Corollario di quanto sopra è che il lodo arbitrale intervenuto in data 4 ottobre 2002, anche se emesso a seguito di giudizio arbitrale introdotto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, è stato comunque validamente pronunciato nei confronti della società, non operando l’effetto estintivo immediato della cancellazione se non a far data dal 1 gennaio 2004, anche nei confronti di F.R..
2.1.- Ribadite perciò la validità e l’efficacia del titolo esecutivo formatosi nei confronti della società, peraltro mai nemmeno messe in discussione da parte degli opponenti, odierni resistenti, occorre delibarne gli effetti e la portata nei confronti di questi ultimi, quali soci accomandanti della società estinta, oltrechè liquidatori della medesima. Vengono, in proposito, in rilievo i principi espressi dalla già richiamata, più recente, sentenza a Sezioni Unite n. 6070/13, con particolare riguardo alle conseguenze che possano derivare dalla cancellazione della società in ordine ai rapporti passivi (cioè quelli implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla società) originariamente facenti capo alla società estinta, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione.
Ricordate le regole, di natura sostanziale, fissate dall’art. 2495 c.c., comma 2, dall’art. 2312 cod. civ. e dall’art. 2324 cod. civ., rispettivamente per le società di capitali, per le società di persone e, fra queste, per le società in accomandita semplice, ed escluso che l’estinzione della società possa comportare l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che facevano capo alla società estinta (sia pure facendo, ovviamente, salva la possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalle citate disposizioni), le Sezioni Unite hanno ritenuto che i debiti della società si trasferiscano in capo a dei successori e che le citate disposizioni (in specie, l’art. 2495 cod. civ.) implichino un meccanismo di tipo successorio.
Si sono così affermati, tra gli altri, i seguenti principi, specificamente rilevanti per la decisione del presente ricorso:
dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) …omissis…;
la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
La sentenza, che richiama pure l’ovvia conseguenza che una società non più esistente, perchè cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta (salva la peculiare disciplina fallimentare), si è occupata, onde affermare i principi di cui sopra, dell’ipotesi in cui l’evento estintivo si verifichi nella pendenza del processo intrapreso contro (o dalla) società estinta, l’esito fisiologico del quale comporta la formazione di un titolo esecutivo spendibile, per i detti principi, anche nei confronti dei soci.
Essa, invece, non si è occupata della terza possibile eventualità, che è data dalla vicenda processuale, che, quale quella oggetto del presente ricorso, si colloca dopo che il titolo esecutivo si sia formato, in via definitiva, nei confronti della società estinta, all’esito di un giudizio svoltosi interamente contro quest’ultima, qualora l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge o qualora si sia verificato dopo la formazione del titolo esecutivo ma prima dell’inizio dell’esecuzione. Siffatta eventualità pone due differenti questioni, peraltro entrambe risolubili alla stregua dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, che, se ed in quanto tenuti fermi, vengono così portati ad ulteriori inevitabili conseguenze.
3.- La prima questione è quella, posta in via generale ogniqualvolta si ritenga applicabile l’art. 110 cod. proc. civ., della sorte del provvedimento definitivo del giudizio svoltosi dopo che l’evento interruttivo, verificatosi in pendenza di esso, non sia fatto regolarmente constare in corso di causa.
Essa è estranea al presente ricorso in ragione di quanto detto sopra sulla decorrenza degli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società Medical Sport Center S.a.s. di F. Roberto & C. Ed invero, poichè cancellata il 28 dicembre 2001, la relativa estinzione è efficace ed opponibile ai terzi soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2004 (cfr. Cass. S.U. n. 4060/10 cit.); pertanto, il titolo esecutivo, costituito dal lodo arbitrale del 4 ottobre 2002, munito di esecutorietà e non impugnato, si è validamente formato ed è divenuto definitivo nei confronti della società prima che si producesse l’effetto estintivo determinato dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Questo effetto si colloca pertanto in epoca successiva la formazione del titolo esecutivo contro la società.
3.1.- Quanto alla seconda delle questioni su enunciate, va premesso che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi dell’efficacia del titolo esecutivo formato contro la società anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e che ha affermato il principio di diritto per il quale il titolo esecutivo formatosi in un giudizio tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poichè nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., comma 1, consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio (cfr. Cass. n. 7353/97, n. 5884/99, n. 613/03, n. 19946/04, n. 6734/11, n. 11311/11, n. 23749/11 cit.).
La questione agitata dal presente ricorso non è però del tutto coincidente con quella affrontata dai precedenti citati, non solo e non tanto perchè gli odierni resistenti, debitori esecutati, sono soci accomandanti, quindi responsabili nei limiti della quota, ma anche per la ragione di cui appresso. Nei citati precedenti – a quanto risulta dallo svolgimento del processo – si trattava di azioni esecutive intentate nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 2304 cod. civ., utilizzando contro i medesimi il titolo esecutivo formato contro la società, prima tuttavia dell’estinzione di questa, perciò dopo l’escussione del patrimonio sociale o nell’impossibilità di escuterlo per l’incapienza accertata, non per la già intervenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese.
La questione da risolvere nel caso di specie è, invece, quella – esattamente individuata sia dal ricorrente che dai resistenti – dell’efficacia del titolo esecutivo formato contro la società di persone nei confronti dei soci, quando la società si sia estinta prima che potesse essere avviata una qualsiasi azione esecutiva ai suoi danni.
Si tratta quindi di fermare l’attenzione sull’estensione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale (cui è assimilabile il lodo arbitrale esecutivo); in particolare, va indagato il fenomeno dell’esecuzione da intraprendersi non tanto e non solo nei confronti di un soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo, ma specificamente nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris.
Questa individuazione del campo d’indagine consegue alla lettura che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/13, hanno dato al fenomeno dell’estinzione della società e del trasferimento dei debiti che vi facevano capo ai soci, illimitatamente o limitatamente responsabili (per questi ultimi, nei limiti della quota di liquidazione), secondo un meccanismo di natura successoria riconducibile a quello espressamente previsto dall’art. 110 cod. proc. civ. Quest’ultima norma disciplina il fenomeno successorio lite pendente.
3.2.- Occorre, allora, verificare se vi siano delle norme di diritto positivo che consentano di estendere l’efficacia specifica di titolo esecutivo, in particolare dal lato passivo, a determinati soggetti che, pur non essendo indicati come parti nel titolo, rientrino comunque tra coloro ai quali si estende l’efficacia di giudicato del titolo di formazione giudiziale. Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell’inizio del processo esecutivo, vengono in considerazione le disposizioni dell’art. 475 c.p.c., comma 2, e art. 477 cod. proc. civ..
Il problema dei limiti dell’estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna passata in giudicato è risolto, quanto al lato attivo di tale estensione, dall’art. 475 c.p.c., comma 2, il quale prevede che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi sia alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento (o stipulata l’obbligazione) sia ai suoi successori, senza distinguere tra successori a titolo universale e successori a titolo particolare, per atto tra vivi o a causa di morte. Ciascuno di questi soggetti può giovarsi dell’estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva in suo favore (cfr. Cass. n. 610/81). Più articolata è la questione quando si tratti del lato passivo di detta estensione, cioè dell’esecuzione da condursi contro il successore del soggetto che figura come obbligato nel titolo esecutivo. L’art. 477 cod. proc. civ. prevede e disciplina soltanto l’efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Non vi sono norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria, ma anche – come si è detto – nel caso dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (nonchè mortis causa a titolo particolare).
In dottrina, vi è stato chi ha sottolineato il carattere eccezionale dell’art. 477 cod. proc. civ. – quale si desumerebbe dalla deroga al principio della cartolarità e dalla contrapposizione alla generica indicazione dell’art. 475 cod. civ. – sia per escludere che il titolo formatosi nei confronti di un soggetto plurimo (come il condominio o la società di persone) possa essere fatto valere contro ciascuno dei componenti del gruppo rimasti estranei al processo dei formazione del titolo, sia per escludere l’estensione della norma per analogia alla successione a titolo particolare o universale inter vivos. Inoltre, la differenza sostanziale tra tale successione e la successione ereditaria ha indotto a sostenere anche l’impossibilità dell’interpretazione estensiva della norma.
Per contro, altra, prevalente, dottrina valorizza esigenze di simmetria del sistema, quanto ai rapporti tra l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 477 cod. proc. civ., ovvero esigenze di parità di trattamento, quanto ai rapporti tra le diverse forme di successione, ed ammette l’estensione dell’efficacia del titolo esecutivo non solo a favore, ma anche contro i successori, a titolo universale e particolare, inter vivos (nonchè a titolo particolare mortis causa), superando così la lettera della norma.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la portata dell’art. 477 cod. proc. civ. non sia limitata a quella risultante dalla lettera della norma. L’estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna è stata affermata sia nei confronti del successore a titolo particolare dell’obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n. 8056/01, n. 601/03, n. 13914/05, nonchè di recente Cass. n. 3643/13) che nei confronti dei componenti del soggetto plurimo contemplato nel titolo esecutivo (cfr., per il condominio, Cass. n. 20304/04; per la società di persone, Cass. n. fi / 7353/97, n. 5884/99, n. 613/03, n. 19946/04, n. 6734/11, n. 11311/11, n. 23749/11, già citate).
I precedenti da ultimo menzionati, tutti relativi al fenomeno dell’estensione ai soci illimitatamente responsabili del titolo esecutivo formatosi contro la società di persone, fanno leva sull’art. 477 cod. proc. civ., interpretato estensivamente. A maggior ragione questa interpretazione s’impone nella fattispecie oggetto del presente ricorso dopo che le Sezioni Unite hanno esteso al fenomeno estintivo delle società, pur volendo rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica (Cass. S.U. n. 6070/13 cit., in motivazione), la disciplina dell’art. 110 cod. proc. civ. in pendenza di processo. Per quanto già detto, la norma corrispondente, a fini esecutivi, non può che essere, appunto, l’art. 477 cod. proc.civ..
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10). Pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest’ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell’art. 477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l’azione esecutiva può essere intrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l’azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione.
4.- L’applicazione di questo principio al caso di specie comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Restano assorbiti il secondo motivo, concernente un preteso accollo del debito della società nei confronti del F. da parte dei soci liquidatori M. e T.; nonchè il terzo motivo, concernente il vizio di motivazione su elementi di fatto rilevanti, tra cui, oltre al tenore del lodo arbitrale, l’ammontare della quota di liquidazione dei soci accomandanti e l'(asserita) dichiarazione di assunzione del debito da parte di questi ultimi.
Poichè su tali elementi s’impongono ulteriori accertamenti di fatto, da condursi alla stregua del principio di diritto sopra affermato, la causa va rinviata al Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato, che si atterrà a quest’ultimo principio.
Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
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