Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34373.

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione non avendo l’impugnante adempiuto l’onere di allegazione rispetto all’asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).

Ordinanza|| n. 34373. Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Data udienza  6 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Prestazioni sanitarie – Legittimazione ad agire – Differenza con la effettiva titolarità del diritto – Impugnazione o resistenza in giudizio da parte del successore, a titolo universale o particolare, del soggetto precedente – Allegazione della propria legitimatio ad causam – Assenza – Rilevabilità d’ufficio – Cass., sez. U,22/04/2013, n. 9692 – Fattispecie in tema di cessione dei crediti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27583/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., in persona del procuratore speciale, Dott.ssa (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso PLC Studio Legale, in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso incidentale, dall’avv. (OMISSIS), domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Sede di Rappresentanza della (OMISSIS), alla (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1132/2021, pubblicata in data 25 marzo 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Fatti di causa

1. L’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1702/17 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 61.919,00, quale importo dovuto a titolo di prestazioni sanitarie – eccependo il superamento dei tetti di spesa previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza proponevano appello la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l., che dichiaravano di avere acquistato i crediti portati dalle fatture azionate dalla cedente (OMISSIS) s.r.l.

Instauratosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che, sebbene le societa’ appellanti avessero prodotto in cancelleria al momento della costituzione in giudizio il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 28 luglio 2017, nonche’ quelli stipulati in data 1 settembre 2017, 5 dicembre 2017 e 20 giugno 2019, tale documentazione non poteva ritenersi sufficiente, considerato che, nel caso di specie, -oggetto della controversia decisa dalla sentenza appellata era il mancato pagamento della residua parte degli importi di diversi crediti, maturati e da pagare in tempi diversi, e che le appellanti non avevano specificato se ad entrambe o a chi tra loro ceduti dalla (OMISSIS) s.r.l.-.

Osservava, inoltre, che colui che proponeva impugnazione avverso una sentenza non pronunziata nei suoi confronti aveva l’onere di allegare la vicenda giuridica sulla quale fondava la sua legittimazione all’impugnazione, che altrimenti doveva essere dichiarata, anche d’ufficio, inammissibile, a nulla rilevando la mancanza di contestazione in proposito della controparte.

3. (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione.

(OMISSIS) s.r.l. propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) resiste con controricorso.

4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente principale e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) s.p.a. deduce -Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 nella parte in cui la sentenza gravata ha erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello per asserita carenza di legittimazione ad impugnare in capo all’appellante (OMISSIS) SPV s.r.l., ritenendo non sufficiente la produzione degli atti di cessione dei crediti-.

Premesso che all’atto di costituzione in giudizio aveva allegato i contratti di cessione di credito, ossia i titoli che la legittimavano quale successore a titolo particolare di (OMISSIS) s.r.l., lamenta che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato che “tutto cio’ non basta(va)”, cosi’ rendendo un provvedimento contraddittorio; avendo anche depositato gli avvisi di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, le ulteriori valutazioni svolte dai giudici di secondo grado, e segnatamente quelle secondo cui l’oggetto della controversia concerneva porzioni residue di crediti, attenevano a questioni di merito, che si riferivano alla titolarita’ in concreto delle situazioni giuridiche soggettive azionate, di talche’ stabilire in che misura i crediti appartenevano all’una o all’altra societa’ costituiva questione da delibare unitamente al merito e non incidente sulla legittimazione processuale. Evidenzia, pure, che, al di la’ dell’errore circa l’assolvimento dell’onere probatorio, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 2951/16 delle Sezioni Unite di questa Corte, che aveva puntualizzato la differenza tra legittimazione ad agire, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio dal giudice, e la titolarita’ del rapporto che atteneva al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) s.r.l. solleva le medesime doglianze fatte valere dalla (OMISSIS) s.r.l.

3. Il ricorso principale e quello incidentale, che possono essere scrutinati congiuntamente, perche’ vertenti sulla medesima questione, sono infondati.

3.1. Giova preliminarmente ricordare che, secondo i principi espressi da questa Corte (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951), la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza puo’ essere rilevata d’ufficio dal Giudice.

Da essa si differenzia la titolarita’ del diritto ad agire e la titolarita’ della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene invece al merito della causa, la quale e’ un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l’attore ha l’onere di allegare e di provare in positivo, ma che puo’ dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarita’, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarita’.

3.2. Costituisce principio consolidato che la legittimazione ad agire debba essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l’atto introduttivo del giudizio; diversamente dalla effettiva titolarita’ del rapporto controverso, sia dal lato attivo come da quello passivo, che attiene al merito della causa ed investe, quindi, la sua fondatezza.

Costituendo una condizione dell’azione, la legittimazione ad agire si concretizza nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio e di ottenere una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’effettiva titolarita’ attiva del rapporto, e si determina in base alla sola affermazione dell’attore, con la conseguenza che, per verificarne la sussistenza, deve aversi riguardo solo a quanto affermato e prospettato.

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all’impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all’esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa.

Pertanto il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell’asserita qualita’ di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, e’ rilevabile d’ufficio (Cass., sez. U, 22/04/2013, n. 9692).

3.3. Posto cio’, nel caso specifico, la Corte territoriale ha accertato che gli odierni ricorrenti, allora appellanti, hanno introdotto il giudizio di secondo grado nella assunta qualita’ di cessionari di crediti facenti originariamente capo alla (OMISSIS) s.r.l., ma non hanno adempiuto l’onere di allegazione sugli stessi gravanti, non avendo dedotto e specificato, sebbene la controversia avesse ad oggetto il pagamento di residue somme di diversi crediti, maturati in momenti diversi, quali crediti fossero stati ceduti, dalla (OMISSIS) s.r.l., all’una o all’altra appellante o se fossero stati ceduti ad entrambe.

In difetto di tale necessaria prospettazione la Corte, non discostandosi dai principi sopra richiamati, ha, del tutto correttamente, ritenuto che fosse rimasta indimostrata la legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in quanto emessa contro un soggetto diverso, non potendo tale legittimazione desumersi dai documenti prodotti, ossia dalle cessioni di credito depositate all’atto della costituzione in giudizio.

Va, peraltro, rilevato che le odierne ricorrenti non hanno mosso rilievi sulla “non contestazione” della controparte e che, in ogni caso, l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi, sicche’, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non puo’ che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass., sez. 3, 19/10/2016, n. 21075).

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nelle violazioni evocate in rubrica.

4. Conclusivamente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti ricorrenti, per comunanza di interesse, che si desume dalla identita’ delle questioni sollevate con i ricorsi e dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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