Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1054.

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico.

Ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2021 n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1054. Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati ex artt. 575, 411 c.p., 4 e 7, L. n. 895/67 – Fondamento giudizio di responsabilità – Acquisizioni telefoniche e telematiche – Utilizzabilità – Art. 132 Codice privacy – Giudizio di rinvio – Rinnovazione istruttoria dibattimentale – Prova indiziaria – Valutazione – Rapporto tra quadro probatorio e movente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E INAMMISSIBILE NEL RESTO;
udito il difensore;
L’AVVOCATO (OMISSIS), CHIEDE L’INAMMISSIBILITA’ O IL RIGETTO DEL RICORSO DEL PG..
FA PRESENTE CHE E’ ENTRATO IN VIGORE IL Decreto Legge n. 132 del 2021.

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

RITENUTO IN FATTO

1. La Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 47018 del 24.11.2016, in accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Catanzaro, annullava con rinvio la sentenza dell’11 febbraio 2015, con la quale (OMISSIS) – condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 575 c.p. (omicidio di (OMISSIS), mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, in data (OMISSIS) in (OMISSIS)), articolo 411 c.p. (distruzione del cadavere della suddetta (OMISSIS), dandolo alle fiamme) e L. n. 895 del 1967, articoli 4 e 7 (porto illegale in luogo pubblico dell’arma da sparo utilizzata per l’omicidio suddetto)- era stato, invece, assolto dai reati ascrittigli dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro per non aver commesso il fatto.
1.1. La sentenza di annullamento premetteva che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilita’ del (OMISSIS) siccome spinto ad agire dal deterioramento della sua relazione con (OMISSIS), riavvicinatasi all’imprenditore (OMISSIS), suo ex fidanzato, che continuava a vedere anche dopo l’inizio del rapporto col (OMISSIS); in particolare, il primo giudice aveva valorizzato in chiave accusatoria le dichiarazioni rilasciate dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), da (OMISSIS) e dallo stesso imputato, la localizzazione territoriale degli spostamenti del (OMISSIS) ed il traffico di sms scambiati tra i protagonisti della vicenda; invece, i giudici d’appello avevano censurato la sentenza di primo grado, laddove, tra l’altro, era stata valorizzata la causale delittuosa, costituita dalla gelosia dell’imputato, in presenza di un palese vuoto probatorio sotto un profilo obiettivo e fattuale; in definitiva, la rilevanza assegnata al tono degli sms inviati alla vittima dal (OMISSIS) e ai suoi racconti non resisteva di fronte alla portata dimostrativa assunta dagli elementi contrari.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

Sulla base di tali premesse, la sentenza di annullamento rilevava, invece, nella sentenza di appello una palese discrepanza dei criteri di valutazione probatoria, prescritti dall’articolo 192 c.p.p., atteso che la disamina degli elementi di indagine era stata condotta in modo frammentario e senza ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze investigative. Nel caso in esame, infatti, la sentenza di appello meritava di essere annullata con rinvio, atteso che i rilievi svolti dal P.G. ricorrente, circa la necessita’ di una globale valutazione delle modalita’ di svolgimento del fatto, erano fondati, essendo evidente la frattura logico-argomentativa della sentenza impugnata, che, attraverso una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative ivi espressamente menzionate, ha omesso di correlare logicamente tra loro una serie di profili indiziari (segnatamente, in ordine ai rapporti tra imputato e vittima, agli spostamenti dell’imputato il giorno del fatto, alle scansioni temporali delle fasi ante delictum e post delictum, all’orario della presenza del (OMISSIS) a casa dei (OMISSIS) e alle modifiche delle versioni della vicenda rese dall’imputato nel corso delle varie fasi del procedimento).
2. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzaro confermava il giudizio di responsabilita’ del (OMISSIS) reso dal primo giudice e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena inflitta al (OMISSIS) in anni sedici di reclusione, confermandola nel resto.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l’imputato e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
3.1. Il (OMISSIS), con atto a firma degli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), espone cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:
3.1.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)), in relazione agli articoli 627 c.p.p., comma 3, e articolo 628 c.p.p., per l’inosservanza dei principi affermati nella sentenza di annullamento; in particolare, la sentenza di annullamento si e’ fondata sulla carenza motivazionale della sentenza della Corte di assise di appello, ma in tal caso il giudice del rinvio e’ investito della cognizione dell’intero compendio probatorio ed e’ tenuto a rivalutarlo in piena liberta’ di convincimento, essendo solo tenuto a non riproporre le medesime argomentazioni reputate illogiche o carenti in sede rescindente; nella fattispecie in esame, la Corte territoriale e’ rimasta vincolata alla valutazione dell’incompletezza motivazionale della sentenza annullata, incorrendo, comunque, in errores in iudicando, scaturenti da una insanabile parzialita’ delle risultanze probatorie emerse dall’istruttoria dibattimentale e da un ingiustificabile pregiudizio nei confronti dell’imputato; invero, la Corte territoriale, invece di rinnovare l’intera istruttoria dibattimentale, per lo meno assumendo le dichiarazioni dei testi citati nella sentenza oggetto di annullamento, si e’ limitata a riesaminare il solo teste (OMISSIS) e si e’ affidata alla consulenza del P.M.;
3.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale in sede di rinvio reso una motivazione apodittica in relazione ai rapporti tra l’imputato e la vittima, omettendo di valutare gli elementi di prova a confutazione; in relazione al movente riconducibile al carattere dell’imputato, geloso ed aggressivo, non e’ stata considerata la diversa immagine datane nelle dichiarazioni del datore di lavoro: l’imputato e’ stato, infatti, dipendente della ditta (OMISSIS) per cinque anni fino alla data del suo arresto, senza lasciare l’Italia e senza sottrarsi alla giustizia; peraltro, il movente puo’ essere un collante dei vari elementi indiziari sempre che gli indizi si presentino affidabili per coerenza precisione e concordanza, laddove tali elementi difettano nella fattispecie; in particolare, non risultano analizzati compiutamente i rapporti tra la vittima e (OMISSIS), con il quale intratteneva una relazione extraconiugale, nonche’ le minacce di morte rivolte da quest’ultimo alla vittima (infatti due testi, amiche della vittima, hanno riferito di minacce da questi rivolte alla (OMISSIS)), cosi’ come e’ stata ignorata la questione dei rapporti dello stesso con tale (OMISSIS), indagato per danneggiamento dell’auto della vittima pochi mesi prima della morte, ovvero l’uso di farmaci e stupefacenti rinvenuti nell’abitazione dell’ (OMISSIS); proprio da tali omissioni e’ derivato il convincimento della Corte circa il movente dell’omicidio – da individuarsi nella fine della relazione tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) – al punto da rendere tale movente esso stesso un indizio, in violazione dell’insegnamento di legittimita’; altro errore di giudizio, non supportato da alcuna evidenza fattuale, concerne l’interpretazione degli ultimi tre messaggi inviati dal (OMISSIS) alla vittima, dalla tempistica dei quali la Corte territoriale, in assenza di altri indizi gravi e precisi, ha illogicamente tratto l’orario della morte della (OMISSIS), senza considerare che il contenuto di tali messaggi indicava manifestamente un intento suicida, non omicida; peraltro, si ravvisa una evidente illogicita’ motivazionale con riferimento alla prova cardine del monitoraggio delle celle agganciate dai telefoni cellulari della vittima e dell’imputato: invero, come spiegato in dibattimento dal consulente tecnico della difesa, la valenza di tali dati e’ da calibrare anche nel raggio di chilometri, atteso che numerosi fattori possono incidere sulla cella agganciata dal telefono in un dato momento, senza contare che la mappatura delle celle nel 2008 era senz’altro diversa; di tali fattori di incertezza la Corte territoriale non ha tenuto conto, sposando apoditticamente le conclusioni del consulente dell’accusa, laddove sarebbe stato piu’ corretto disporre un accertamento peritale; cio’ anche alla luce delle conseguenze a cui portano: cioe’ che la vittima, che aveva troncato i rapporti con l’imputato, da costui intercettata in un luogo non meglio precisato, avrebbe accettato di seguirlo in un posto isolato, dove dopo una discussione animata, sarebbe stata sparata dall’esterno verso l’interno della macchina e quindi uccisa dal (OMISSIS), che da solo avrebbe spinto la macchina nella scarpata, conclusione questa raggiunta senza svolgere alcun accertamento sulla posizione delle chiavi inserite nel quadro di accensione; altrettanto illogica e’ la motivazione dell’ipotetico ritorno del ricorrente sulla scena del crimine in data (OMISSIS) per recuperare il telefono della (OMISSIS), telefono che, nonostante la facilita’ di rinvenimento da parte della polizia giudiziaria, tuttavia, non riusciva a prelevare, mentre l’altro telefono – che poteva fornire informazioni sul rapporto tra la vittima e il (OMISSIS) – era stato bruciato con l’auto; tuttavia, con riguardo al giorno e all’ora del decesso della (OMISSIS) (ore 20,30-20,50 del giorno (OMISSIS)), il rinvenimento del corpo carbonizzato dell’ (OMISSIS) il giorno (OMISSIS) e le emergenze tanatologiche, collocanti la data della morte a quattro/otto giorni prima del rinvenimento dei resti carbonizzati, sono tali da non determinare certezze sulla data e l’ora del decesso; pure il luogo della morte e’ del tutto incerto, essendovi numerose fonti di dubbio, quali il fatto che nell’auto della vittima non vi fossero tracce ematiche, nonostante i colpi di pistola che la ferirono, elementi di dubbio non fugati da indagini condotte con approssimazione; sempre con riferimento al (OMISSIS), poi, la sentenza impugnata ne riconosce le reticenze, ma non chiarisce i numerosi interrogativi sulla sua posizione, quali il sospetto tempismo della denuncia di scomparsa della (OMISSIS) ai Carabinieri;

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

3.1.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p. in punto di valutazione della prova testimoniale resa da (OMISSIS); invero, quest’ultimo, da un lato, e’ stato ritenuto assolutamente inattendibile, al punto da disporre l’invio degli atti in Procura per un’ipotizzata falsa testimonianza, dall’altro, pero’, i giudici di merito non hanno tratto le dovute conseguenze, sposando la tesi del rapporto idilliaco con la vittima, senza neppure provvedere a smentire la teste (OMISSIS) sulle minacce di morte dallo stesso rivolte alla (OMISSIS); tutti tali elementi di incertezza avrebbero, infatti, dovuto condurre la Corte di assise di appello a pronunciare una sentenza di assoluzione;
3.1.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p. in punto di valutazione delle prove a discarico e delle obiezioni difensive, con particolare riferimento alle ragioni della mancata audizione del teste ” (OMISSIS)”, che avrebbe potuto confermare l’alibi dell’imputato, in motivazione addebitate al ricorrente, ma in realta’ frutto dell’inerzia degli investigatori, che non procedettero ad identificarlo in sede di perquisizione della casa dell’imputato, con il quale conviveva; altra incoerenza riguarda il fatto di aver ritenuto che l’imputato potesse aver spinto la macchina da solo nel burrone, quando lo stesso consulente del PM aveva stimato la necessita’ di almeno due o tre individui, cio’ senza nemmeno verificare se le chiavi, inserite nel quadro di accensione, fossero in una posizione tale da far presumere che l’auto fosse accesa al momento della caduta nel dirupo o se fosse ingranata una marcia;
3.1.5. con il quinto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’articolo 533 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilita’ dell’imputato, nonostante gli evidenti errori denunciati, denotanti un quadro probatorio incerto, sicuramente inadatto a superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesta per la condanna dell’imputato.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

3.2. Il P.G., con un unico motivo, lamenta la violazione di legge in relazione all’articolo 27 Cost., comma 3, articoli 62 bis, 69 c.p., articoli 125, 597, 627 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione, quanto al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; in particolare, la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato, ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze, la gravita’ del fatto ai sensi dell’articolo 133 c.p., il comportamento tenuto dal (OMISSIS) successivamente all’omicidio, inidoneo a denotare una positiva evoluzione della sua personalita’, nonche’ la sua violenza ed aggressivita’ in costanza della relazione con la (OMISSIS) ed il comportamento processuale dell’imputato, il quale, una volta rilasciato dalla custodia cautelare, si e’ reso irreperibile in Romania, venendo rintracciato solo a seguito delle ricerche dell’Interpol; inoltre, e’ stata disposta anche la riduzione dell’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B della rubrica da anni due ad anni uno, non operabile da parte del giudice del rinvio in assenza di impugnazione sul punto da parte dell’imputato (neppure in via subordinata).

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
1. Va premesso che la difesa dell’imputato all’odierna udienza ha preliminarmente dedotto l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 132 del 2021, articolo 1 che ha modificato l’articolo 132 del codice della privacy ed ha chiesto dichiararsi l’inutilizzabilita’ delle “acquisizioni telefoniche e telematiche” in atti, sulle quali si e’ fondata l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS).
L’eccezione della difesa – non compiutamente argomentata – si presenta inammissibile per plurimi profili.
1.1. Il recentissimo Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132, articolo 1 in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico (data retention) per fini di indagine penale, ha novellato significativamente il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 132. Tali modifiche hanno investito, tra l’altro, il comma 3, che risulta cosi’ riformulato: ” Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private”.
Dunque, a decorrere dal 30.9.2021 (giorno della pubblicazione del Decreto Legge n. 132 del 2021, come disposto dal medesimo D.L., articolo 7) la possibilita’ di acquisire a fini di indagine penale i dati esterni di traffico telefonico e telematico e’ limitata a reati gravi, o comunque posti in essere con il mezzo del telefono (minacce e molestie gravi) ed e’ demandata al Giudice e non piu’ al P.M., come nel previgente articolo 132 codice della privacy, fatti salvi i casi di urgenza descritti nel nuovo comma 3 bis (secondo cui: “quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e’ comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e’ convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati”).

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

La nuova disciplina e’ rivolta, come in precedenza, all’acquisizione dei “dati esteriori” di comunicazioni telefoniche od elettroniche, conservati ai fini amministrativi dai gestori telefonici (quindi, indipendentemente dall’instaurarsi di un processo penale), ossia dei dati relativi, tra gli altri, alle telefonate su apparecchi fissi o mobili, a fax, sms, mms, e-mail, ai siti internet visitati, alle geolocalizzazioni di utenze, anche in tempo reale, con la rilevazione delle celle di aggancio, anche quando non e’ in corso una telefonata, oltre ai tabulati telefonici, costituenti la documentazione, in forma intelligibile, del flusso informatico relativo ai dati esterni (cfr. in tal senso S.U. n. 21 del 13/07/1998, Rv. 211197).
1.1.1. L’articolo 132 codice della privacy e’ stato interessato da plurime modifiche nell’arco di oltre un decennio, nel tentativo di pervenire ad un adeguato equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza, in relazione, tra l’altro, alla progressiva accresciuta capacita’ di raccolta dei dati e all’affinamento delle tecniche di conservazione e di lettura di essi. Infatti, se e’ pur vero che i dati esteriori delle comunicazioni (data retention) sono estranei al contenuto delle comunicazioni, per loro stessa definizione, e determinano una lesione solo “periferica” al diritto alla riservatezza, per la minore invasivita’ dell’acquisizione dei dati rispetto all’intercettazione, ciononostante tali dati forniscono notizie assai rilevanti (quali tempo, durata, frequenza delle chiamate, utenze contattate ecc.) e talora sensibili, investendo la personalita’ e la sfera privata del titolare dell’utenza telefonica o telematica, od anche una categoria indistinta di utenti presenti in una determinata “cella di aggancio”. Inoltre, il terreno di confronto per il necessario contemperamento degli interessi in gioco nell’acquisizione dei dati suddetti non puo’ che essere quello comunitario, essendo la complessiva disciplina del codice della privacy improntata all’adeguamento della legislazione nazionale alle direttive Europee e agli altri atti dell’Unione.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

1.1.2. L’acquisizione di dati esterni al traffico telefonico ed informatico nel processo penale costituisce, dunque, anch’essa materia di matrice unionale, per la quale e’ necessaria la verifica di conformita’ col diritto comunitario. D’altra parte, la recentissime modifiche dell’articolo 132 Codice della privacy, come testualmente evidenziato nel preambolo del Decreto Legge n. 132 del 2021, sono state determinate dalla “straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la possibilita’ di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attivita’ di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalita’ e di garantire che dette attivita” siano soggette al controllo di un’autorita’ giurisdizionale”.
1.1.3. Per completezza espositiva deve evidenziarsi che con la sentenza ispiratrice dell’intervento normativo, nota come sentenza H.K. c. Procuratuur, la Corte di Giustizia si e’ pronunciata in via pregiudiziale sulla domanda proposta dalla Corte di Cassazione dell’Estonia nell’ambito di un procedimento penale, nel quale (OMISSIS) era stata condannata nei gradi di merito per alcuni furti di beni di modico valore e di contenute somme di denaro, in base a dati relativi a comunicazioni elettroniche che l’autorita’ incaricata dell’indagine, previa autorizzazione del pubblico ministero, aveva raccolto presso un fornitore di servizi. Secondo il giudice del rinvio nella fattispecie si poneva la questione in merito all’utilizzo dei processi verbali redatti in base ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche, come costituenti elementi di prova ammissibili, perche’ acquisiti in conformita’ all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonche’ dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. In risposta al quesito, la Corte di Giustizia ha affermato i principi, che hanno ispirato appunto la riformulazione dell’articolo 132 codice della privacy, secondo cui: ” il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale la quale consenta l’accesso di autorita’ pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalita’ o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e cio’ indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonche’ dalla quantita’ o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. Spetta al diritto nazionale, tuttavia, stabilire le regole relative all’ammissibilita’ ed alla valutazione di informazioni e di elementi di prova eventualmente ottenuti mediante un accesso delle autorita’ nazionali ai dati suddetti che sia contrario al di ritto dell’Unione. Tali regole non possono essere meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate all’ordinamento interno (principio di equivalenza) e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dall’Unione, in particolare di quello al giusto processo (principio di effettivita’). Richiedendosi il controllo preventivo di un’autorita’ terza ed indipendente, il diritto dell’Unione osta altresi’ ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la potesta’ di autorizzare l’accesso ai dati medesimi, quando a tale organo spetti il compito di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale”(cfr. report di cui al Bollettino Protocollo Cassazione-Corte di Giustizia UE 2021 n. 1 pg. 26).

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

1.2. Tanto premesso e nel contesto descritto va ora analizzata la portata dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato di inutilizzabilita’ dei dati telefonici e telematici acquisiti nel presente processo. Ferma la pacifica applicabilita’ della nuova “disciplina”, quanto alle richieste di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a decorrere dal 30.9.2021, la difesa del (OMISSIS) deduce che occorrerebbe tener conto delle nuove disposizioni dell’articolo 132 Codice della privacy anche nei procedimenti in corso, poiche’ la sanzione di inutilizzabilita’ -conseguente al mancato rispetto delle modalita’ di acquisizione emergenti dal comma 3, attraverso il filtro del decreto motivato del giudice – si applicherebbe anche alle acquisizioni dei dati effettuate antecedentemente al Decreto Legge n. 132 del 2021.
1.2.1. In proposito va in primis chiarito che il novellato articolo 132, comma 3 codice privacy non prevede affatto la sanzione invocata dal ricorrente, tacendo del tutto sulle conseguenze di una “patologica acquisizione” dei dati telefonici e telematici e cio’ balza ancor piu’ evidente dal confronto testuale con il comma 3 bis, introdotto ex novo, che, invece, prevede espressamente l’inutilizzabilita’ dei dati acquisiti, nel caso in cui il decreto del pubblico ministero non sia convalidato nel termine stabilito. In mancanza di una previsione testuale, neppure pare possa essere invocato il disposto di cui all’articolo 191 c.p.p., atteso che, come gia’ evidenziato da questa Corte, la sanzione dell’inutilizzabilita’ prevista in via generale dall’articolo 191 c.p.p. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalita’ prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullita’ processuali (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Rv. 272348).
1.2.1.1. In ogni caso, anche a voler ritenere che il mancato rispetto delle formalita’ previste dall’articolo 132, comma 3 sia sanzionabile con l’inutilizzabilita’ dei dati acquisiti – in considerazione del fatto che il mancato rispetto dei presupposti e contenuti del provvedimento integra in definitiva un divieto probatorio sanzionato con l’inutilizzabilita’, alla luce delle ragioni che hanno determinato la decretazione d’urgenza e del necessario collegamento con la disposizione del comma 3 bis- tale sanzione non potrebbe, comunque, trovare applicazione nella fattispecie in esame.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

1.2.2. Ed invero, il Decreto Legge n. 132 del 2021 non contiene una disciplina intertemporale applicabile ai dati di traffico telefonico e telematico gia’ acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sicche’ in mancanza di diverse disposizioni deve ritenersi operante il generale principio tempus regit actum, trattandosi di disciplina di natura processuale. Soccorrono in tale interpretazione i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 919 del 26/11/2003, Rv. 226484, Gatto, che, nel pronunciarsi in relazione all’applicabilita’ della sanzione di inutilizzabilita’ introdotta dall’articolo 203 c.p.p. ha ritenuto legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell’entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 (cd. giusto processo), nell’ambito di indagini per delitti di criminalita’ organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina (secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finche’ non si sia provveduto alla loro audizione, ex articolo 267 c.p.p., comma 1-bis) non puo’ incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio “tempus regit actum”, che comporta la persistente validita’ ed efficacia degli atti compiuti nell’osservanza delle leggi all’epoca vigenti. Tale principio e’ stato ribadito anche recentemente, laddove e’ stato evidenziato, in particolare, come il principio di necessaria retroattivita’ della disposizione piu’ favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non sia applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che e’ regolata dal principio tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv. 260927).
1.2.3. La questione oggetto dell’eccezione in esame e’ indubbio che verta su materia processuale riguardante la ricerca della prova, sicche’ applicando il principio generale tempus regit actum devono ritenersi pienamente utilizzabili i dati del traffico telefonico e telematico di cui al presente procedimento, essendo stati tali dati acquisiti e trasmessi in base a provvedimento legittimamente emesso in conformita’ al contenuto dell’allora vigente articolo 132 codice della privacy.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

1.2.4. Peraltro, antecedentemente alla sentenza (OMISSIS), questa Corte si e’ ripetutamente espressa nel senso della piena compatibilita’ della disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 132 con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quantunque tale disciplina non limiti l’attivita’ alle indagini relative a reati particolarmente gravi, predeterminati dalla legge. (Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, Rv. 273892; Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, Rv. 277353).
1.3. Nella fattispecie in esame appare, inoltre, dirimente l’applicazione del principio piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi che con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 Rv. 262011).
2. Passando alla trattazione dei motivi di ricorso del (OMISSIS) si osserva in premessa, come essi si presentino nel loro complesso inammissibili, siccome per lo piu’ generici, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e” comunque, tendendo a sollecitare una nuova e piu’ favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo giudice di legittimita’, su cui la Corte territoriale si e’ espressa in sede di rinvio con valutazioni logiche e pertinenti, all’esito di una completa disamina delle prove.
3. Manifestamente infondato si presenta il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato articola censure generiche avverso la sentenza impugnata. Invero, nessuna violazione al dictum della sentenza di annullamento – fondantesi sulla mancata globale valutazione delle modalita’ di svolgimento del fatto, a fronte di una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative determinante una frattura logico argomentativa della sentenza annullata- si coglie nella sentenza oggetto di impugnazione. La Corte territoriale ha, infatti, riesaminato le emergenze acquisite agli atti in relazione agli elementi indicati dalla sentenza di annullamento (rapporti tra imputato e vittima, gli spostamenti dell’imputato il giorno del fatto, scansioni temporali delle fasi ante delictum e post delictum, l’orario della presenza del (OMISSIS) a casa dei (OMISSIS) e modifiche delle versioni della vicenda rese dall’imputato nel corso delle varie fasi del procedimento), dimostrando, attraverso l’iter argomentativo seguito, di averle attentamente (ri)considerate e (ri)valutate, alla luce del dictum di questa Corte, sia singolarmente che nel loro insieme organico.
3.1. L’espletata rinnovazione dell’istruttoria, attraverso l’escussione del teste (OMISSIS), da’ conto all’evidenza proprio di cio’, laddove si consideri che questa Corte ha piu’ volte affermato il principio, secondo cui nel giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d’ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, atteso che il giudice del rinvio, nell’ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, e’ libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Rv. 280408). L’aver disposto la rinnovazione istruttoria, quantunque non necessaria, da’ conto proprio dell’attivita’ di “riesame” posta in essere dalla Corte territoriale al fine di ottemperare al dictum della sentenza di annullamento.
Peraltro, il richiamo del principio dell’insussistenza di un obbligo di rinnovazione d’ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, in sede del giudizio di rinvio, da’ conto anche della genericita’ della deduzione difensiva, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale, quantomeno assumendo le dichiarazioni dei testi citati nella sentenza oggetto di annullamento, non specificando in alcun modo le ragioni della necessita’ di tale rinnovazione e non essendo tenuto il giudice a disporla di ufficio.

 

Utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico

3.2. La sentenza impugnata, nel colmare il deficit motivazionale segnalato dalla sentenza di annullamento, ha riportato innanzitutto le emergenze fattuali prive di contestazione nella fattispecie e segnatamente: che il corpo carbonizzato di (OMISSIS) veniva rinvenuto in localita’ (OMISSIS) dai Carabinieri di S. Gregorio d’Ippona, il (OMISSIS); le indagini balistiche e medico legali consentivano di acclarare che la donna era stata uccisa 4-8 giorni prima a colpi di arma da fuoco, a bordo, o comunque, nelle immediate vicinanze dell’auto data alle fiamme; tre proiettili venivano ritrovati sul corpo della giovane donna rumena: uno alla nuca e due in regione scapolare, mentre segni di colpi di arma da fuoco venivano rinvenuti sulla corona del volante, e sul tettuccio dell’auto (colpo di rimbalzo); nell’auto venivano trovati i resti di un telefono cellulare (con scheda Vodafone, numero finale (OMISSIS)), e poco distante sul posto, a terra, un secondo cellulare Nokia (con scheda Wind numero finale (OMISSIS)), un orecchino e un bracciale; il primo telefono conteneva e una scheda aperta solo alcuni giorni prima con contatti provenienti da (OMISSIS) (che aveva regalato il cellulare e la scheda alla donna); l’esperto balistico concludeva per l’esplosione da 3 a 5 colpi emessi da un’unica arma sparo, cal. 38/357, verosimilmente marca Smith & Wesson, Ruger, Taurus o similari.
3.3. La sentenza impugnata, poi, sulla base del dictum della sentenza di annullamento, ha analizzato compiutamente, tra l’altro, i rapporti tra il (OMISSIS) e la vittima, il flusso dei messaggi dei cellulari, gli spostamenti del (OMISSIS), sulla base del monitoraggio dei cellulari e delle celle di aggancio, in uno alle prove a discarico, pervenendo alla conclusione che il complesso degli elementi raccolti nel corso delle indagini – sia pur di carattere indiziario- appariva tale da non consentire di seguire alcuna delle soluzioni alternative indicate dalla difesa, portando a ritenere l’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, colpevole dei reati ascrittigli.
3.3.1. In particolare, analizzando nel dettaglio le valutazioni della Corte territoriale, va subito evidenziato che la conclusione espressa nella sentenza impugnata – secondo cui la causale dell’omicidio va ricondotta alla gelosia del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) ed alla mancata accettazione della fine di un rapporto sentimentale scatenante l’istinto di conservare un controllo sul partner, davanti al netto rifiuto di riprendere la relazione interrotta-appare supportata da congrue argomentazioni, scaturenti dall’analisi dei plurimi elementi in atti (cfr. dichiarazioni testimoniali, contenuto degli sms scambiati tra i due). Invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi, amici dei due (cfr. dich. di (OMISSIS)), emerge che il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) avevano intrapreso una relazione di stabile convivenza nell’estate del (OMISSIS); i rapporti tra i predetti erano comunque travagliati e la (OMISSIS) parlava spesso di (OMISSIS) come di un uomo violento, dedito al consumo eccessivo di alcolici e anche molto geloso soprattutto del rapporto con (OMISSIS), persona con cui la vittima aveva avuto una relazione prima di conoscere il (OMISSIS); in particolare, la (OMISSIS) era propensa ad intrattenere relazioni anche con altri uomini, pure sposati e uno di questi era appunto (OMISSIS) – imprenditore coniugato – che aveva conosciuto nel (OMISSIS); i due iniziavano a frequentarsi, fin quando la (OMISSIS) incontrava il (OMISSIS) ed il loro rapporto entrava in crisi, sebbene i contatti tra essi non venivano recisi del tutto, anzi proprio per questa ragione si sviluppava una rivalita’ tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), tanto che in piu’ occasioni il (OMISSIS) intimava al (OMISSIS) di interrompere ogni rapporto con l’ (OMISSIS) (cio’ accadeva all’incirca verso il (OMISSIS) del (OMISSIS)).
3.3.2. La complessita’ del rapporto tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) e’ stata ricavata, inoltre, dal chiaro contenuto degli sms che i due si scambiavano, che danno progressivamente conto della crescente gelosia del (OMISSIS) nei confronti della donna, la quale, ai primi di settembre, decideva di interrompere il rapporto con lo stesso e consegnargli gli effetti personali presenti nell’abitazione dove convivevano (cfr. messaggi del (OMISSIS)), mentre riallacciava la relazione con il (OMISSIS) riprendendo a frequentarlo. Il (OMISSIS), che non accettava la decisione dell’ (OMISSIS) di interrompere la loro relazione, minacciava la donna, che persisteva nel suo intento di lasciarlo, decidendo anche di partire per la Romania, al fine di accompagnare il (OMISSIS) il figlio nel suo primo giorno di scuola; il (OMISSIS), in proposito, si dimostrava contrariato, al punto da evidenziare alla (OMISSIS) di essere intenzionato a darle i soldi per il viaggio, pur di non perderla e che avrebbe provveduto a bloccarla alla frontiera (cfr. sms del (OMISSIS)). In tale crescendo, documentato dalle emergenze suddette, la decisione di recarsi nel paese di provenienza, senza possibilita’ di un chiarimento, sottraendosi ai tentativi di recuperare il rapporto, e’ stata ritenuta senza illogicita’ dalla Corte territoriale il motivo scatenante della condotta omicidiaria.
3.3.3. Tale valutazione, oltre a trovare conforto negli sms dei due del (OMISSIS), sino agli ultimi messaggi della sera dell'(OMISSIS), che danno conto dello stato fortemente emotivo dell’imputato (“hai fatto il piu’ grande errore della tua vita..se ti vedo in giro..oggi ti ho lasciata andare, non succedera’ piu'”; “non rinuncero’ meglio morire che saperti con un altro”), trova conferma nell’andamento degli spostamenti del (OMISSIS) la sera dell'(OMISSIS), come emergente dalle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) (secondo cui il (OMISSIS) era passato dopo le 20,00 presso la loro abitazione, cercando insistentemente la (OMISSIS), mentre quest’ultima era passata da loro nel pomeriggio chiedendo di non riferire al (OMISSIS) della sua visita), oltre che nel monitoraggio dei cellulari e delle celle di aggancio da cui emerge come il (OMISSIS) si trovasse in un’area compatibile con quella della (OMISSIS) alle ore 20,20 e alle ore 20,54 (cfr. esiti del monitoraggio dei cellulari di cui all’apposito paragrafo della sentenza impugnata). Inoltre, di non poco rilievo sono state ritenute dalla Corte territoriale le circostanze, secondo cui: 1) il giorno dopo l’omicidio e precisamente il (OMISSIS) nessun tentativo di contatto vi fu da parte del (OMISSIS) a fronte di quelli di (OMISSIS) e di (OMISSIS); 2) il giorno (OMISSIS) (il cadavere sara’ rinvenuto il (OMISSIS)) l’utenza in uso all’imputato agganciava la cella 2409, ossia quella del luogo dell’omicidio, luogo questo aperto, assolutamente isolato, privo di presenza antropica, frequentato solo da cacciatori, sul quale non si aveva motivo alcuno di andare in giro, da soli.
3.3.4. Nel contesto descritto deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria, secondo cui il giudice deve considerare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Rv. 280414). In particolare, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacita’ dimostrativa in relazione al “thema probandum”, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o piu’ verosimile, nonche’ concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi.
(Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605). Il requisito della molteplicita’, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravita’ sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, puo’ assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile e’ la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, puo’ essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2 n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 276743).
Tali principi risultano nel loro complesso rispettati nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con valutazione logica immune da censure, dato conto della valenza di ogni singolo elemento, nonche’ di tutti gli elementi nel loro insieme, deponenti per un quadro convergente verso la responsabilita’ dell’imputato, con esclusione di ipotesi alternative.
4. Manifestamente infondato si presenta, altresi’, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente articola censure confuse e frammentarie avverso il giudizio di responsabilita’ dell’imputato (movente, gravita’ indiziaria ecc.) espresso dalla Corte territoriale, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad addurre la propria alternativa valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimita’.
4.1. In relazione ai rapporti tra la vittima e l’imputato ed al movente dell’omicidio, il motivo in esame sviluppa censure generiche, che non si confrontano compiutamente con il congruo iter argomentativo della sentenza impugnata, dovendosi all’uopo richiamare quanto gia’ evidenziato sub 3.3.1. e ss.
4.1.1. La deduzione, secondo cui il movente dell’omicidio, riconducibile al carattere dell’imputato, geloso ed aggressivo, non troverebbe conforto nelle dichiarazioni del datore di lavoro dell’imputato, che avrebbe fornito un’ immagine diversa del (OMISSIS), oltre ad essere articolata con assoluta genericita’, appare davvero poco influente sulla vicenda in esame, ben potendo un individuo serbare in ambito lavorativo un comportamento irreprensibile ed, invece, essere violento nei rapporti personali.
4.1.2. Quanto alla valenza del movente, la Corte territoriale ha fatto in proposito corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui in tema di prova, la causale in tanto puo’ fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilita’, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtu’ della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non puo’ costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per se’ non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, Rv. 269287).
La Corte territoriale, proprio in relazione ad indizi ritenuti gravi precisi e concordanti all’esito di un apprezzamento analitico e con una valutazione globale di insieme – come richiesto dalla sentenza di annullamento – ha appunto valorizzato il movente chiaramente emergente dal tenore dei messaggi inviati dal (OMISSIS) alla vittima.
4.1.3. In merito, poi, alle deduzioni circa il mancato approfondimento dei rapporti tra la vittima e (OMISSIS), delle minacce di morte rivolte da quest’ultimo alla vittima e dei rapporti dello stesso con tale (OMISSIS), indagato per il danneggiamento dell’auto della vittima pochi mesi prima della morte, ovvero circa l’uso di farmaci e stupefacenti rinvenuti nell’abitazione dell’ (OMISSIS), trattasi di censure di merito, inammissibili in sede di legittimita’, siccome tendenti ad introdurre ipotetiche piste alternative alla ricostruzione della vicenda in esame, implicanti una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali, non supportate da alcuna evidenza fattuale, e non trattandosi di censure riconducibili ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. Esse, peraltro, non palesano una concreta incidenza sul descritto univoco quadro indiziario a carico dell’imputato, tali da disarticolarlo, per come ricostruito sulla base di un ragionamento congruo, immune da vizi.
4.1.4. Le censure relative alla lettura degli ultimi tre sms inviati dal (OMISSIS) alla vittima l'(OMISSIS) dalle 19,21 alle 20,54 (cfr. apposito paragrafo della sentenza impugnata) si traducono anch’esse in inammissibili censure in fatto, derivanti da una valutazione parcellizzata degli elementi posti a fondamento della responsabilita’ dell’imputato, in violazione del dictum della sentenza di annullamento. La lettura dei messaggi in questione, nel senso indicato dalla Corte territoriale, invero, non si presenta affatto illogica, proprio alla luce del complesso degli elementi a carico dell’imputato.
Nella valutazione dell’interpretazione di tali sms non possono che richiamarsi i principi gia’ espressi da questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche, secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (arg. ex Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389).
4.2. Quanto alla valenza del monitoraggio dei telefoni cellulari e all’attendibilita’ dei dati emergenti dall’aggancio delle celle telefoniche, anche a tal proposito il ricorrente sviluppa censure del tutto generiche circa le conclusioni a cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico della difesa, la diversita’ della mappatura delle celle nel (OMISSIS) e la necessita’ di calibrare la valenza dei dati acquisiti anche nel raggio di chilometri, potendo numerosi fattori incidere sulla cella agganciata dal telefono in un dato momento. Sul punto non puo’ che evidenziarsi come nessuna significativa e pertinente censura, al di la’ di generiche deduzioni, risulti essere stata sviluppata dal ricorrente alla consulenza del P.M., i cui esiti sono stati compiutamente riportati nella sentenza impugnata. La consulenza in questione, effettuata sulle celle di aggancio dei telefoni in uso alla vittima, rinvenuti sul luogo dell’omicidio (utenza n. (OMISSIS) finale e (OMISSIS) finale), nonche’ del telefono in uso all’imputato (utenza n. (OMISSIS) finale), hanno consentito di accertare gli spostamenti della vittima l'(OMISSIS) dalle ore 20 alle ore 20,54 (orario quest’ultimo di cessazione di qualsiasi attivita’ della donna in relazione ai suoi telefoni e, quindi, considerato ragionevolmente vicino alla morte della stessa, stante il rinvenimento di tali telefoni nel luogo in cui si trovava la vittima) e gli spostamenti dell’imputato anche nei giorni successivi all’omicidio, quando il (OMISSIS) si recava sul posto nel quale sara’ poi rinvenuto il cadavere della donna. Gli esiti derivanti dalla lettura dei dati acquisiti si presentano del tutto congruenti anche letti in relazione a quanto rappresentato dai testi escussi (cfr. dich. dei coniugi (OMISSIS)) circa gli spostamenti della vittima e dell’imputato l'(OMISSIS).
Peraltro, anche a voler ritenere che una cella potrebbe ricomprendere una distanza di chilometri, tuttavia i dati relativi alla vicenda in esame appaiono convergenti ed adeguatamente precisi, circa una presenza alle ore 20,20 ed alle ore 20,54 del (OMISSIS) nella stessa area della vittima, tenuto conto delle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS), e del fatto che il (OMISSIS) ritornava nella stessa area il giorno (OMISSIS), come sopra evidenziato.
4.3. La deduzione, secondo cui la Corte territoriale sarebbe giunta a ritenere irragionevolmente che il (OMISSIS) da solo avrebbe spinto la macchina nella scarpata, senza svolgere alcun accertamento circa la posizione delle chiavi nel quadro di accensione si presenta anch’essa disancorata dalla plausibile conclusione della Corte territoriale, che ha ritenuto la sufficienza di un’unica persona a spingere un’auto in una scarpata nel caso in cui l’auto sia in moto, compatibilita’ questa riscontrabile nella fattispecie in esame essendo stata l’auto rinvenuta appunto con le chiavi inserite nel quadro di accensione.
4.4. Del tutto generiche, inoltre, si presentano le censure relative al giorno, all’ora ed al luogo del decesso della (OMISSIS), avendo la Corte territoriale ritenuto del tutto congrue le conclusioni del medico legale circa l’uccisione dell’ (OMISSIS) quattro o otto giorni prima del (OMISSIS) rinvenimento del cadavere (il (OMISSIS)), sulla base delle emergenze acquisite come innanzi indicate (monitoraggio dei telefoni della vittima e cessazione di attivita’ dalle 20.54 dell'(OMISSIS)). In merito al luogo, la Corte territoriale all’evidenza ha considerato le medesime univoche risultanze, sulla base del monitoraggio delle celle di aggancio dei cellulari.
5. Le ulteriori deduzioni, circa i rapporti tra la vittima e (OMISSIS) e l’atteggiamento reticente di quest’ultimo di cui al terzo motivo di ricorso, si presentano manifestamente infondate. Ed invero, quanto al rapporto della vittima con il (OMISSIS), al di la’ delle reticenze dello stesso, delle quali la sentenza impugnata da’ ampiamente atto, dedicando ad esse un apposito paragrafo, non emergono elementi – oltre a mere congetture – idonei ad incidere, ovvero ad inficiare l’iter argomentativo della sentenza impugnata in merito alla responsabilita’ del (OMISSIS) per i fatti oggetto di giudizio.
6. Del tutto generico si presenta, altresi’, il quarto motivo di ricorso in tema di prove a discarico, non confrontandosi il ricorrente con le valutazioni della Corte territoriale circa l’impossibilita’ di verificare quanto dedotto dall’imputato in merito alla sua presenza alle ore 20,15 dell'(OMISSIS) in compagnia di un marocchino, di nome (OMISSIS). Invero, l’imputato non e’ stato in grado di fornire dati anagrafici per poter risalire al predetto ” (OMISSIS)”, sicche’ non e’ stato possibile verificare il teste d’alibi, da ritenersi, dunque, un alibi fallito. Con tale valutazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di prove, l’alibi non verificato o “fallito” e’ irrilevante sul piano probatorio, (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, Rv. 258720) e solo nel caso in cui sia stata acquisita “aliunde” la prova della responsabilita’ dell’imputato esso puo’ costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191231).
7. Del tutto generico e, comunque, alla luce di quanto gia’ innanzi evidenziato, manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, atteso che il quadro indiziario nei confronti dell’imputato e’ stato descritto nella sentenza impugnata congruamente ed univocamente, con ragionamento logico immune da censure, come convergente al di la’ di ogni ragionevole dubbio verso la responsabilita’ dell’imputato.
8. Il ricorso del P.G., con il quale si censura sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, e’ manifestamente infondato. Ed invero, e’ sufficiente richiamare in proposito il principio piu’ volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimita’ soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 258874).
8.1. Nella fattispecie, invero, non appare inficiata da illogicita’ od arbitrio la valutazione della Corte d’appello, che ha ritenuto l’imputato meritevole del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, relativa al compimento del fatto in localita’ isolata e in tarda sera, stante l’evidente casualita’ e non gia’ una volonta’ preordinata (e quindi di minor peso nel bilanciamento).
8.2. Manifestamente infondata e’ poi la censura, circa la riduzione dell’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B) della rubrica da anni due ad anni uno, in assenza dell’appello dell’imputato, atteso che la richiesta dell’imputato di mitigazione delle pena consente al giudice la possibilita’, nell’ambito di una complessiva (ri)valutazione dell’intera vicenda e, conseguentemente del trattamento sanzionatorio, di ridurre anche l’aumento per la continuazione.
9. Il ricorso del P.G. e del (OMISSIS), alla luce di quanto evidenziato, sono inammissibili ed il (OMISSIS) va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *