Accertamento della causa di servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|19 gennaio 2022| n. 341.

L’accertamento della causa di servizio investe la necessità di accertare la riconducibilità eziologica dell’infermità addotta dall’interessato alla sua attività di servizio. Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell’insorgere di un’infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, di conseguenza, delle circostanze e condizioni del tutto generiche che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Dpr n. 461/2001).

Sentenza|19 gennaio 2022| n. 341. Accertamento della causa di servizio

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Infermità – Causa di servizio – Dipendenza – Riconoscimento – Competenza – Disciplina speciale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2015, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Le., con domicilio eletto presso lo studio legale Pieretti in Roma, via (…),
contro
il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- Sezione Sesta n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di riconoscimento dipendenza di infermità da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il Cons. Carla Ciuffetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Accertamento della causa di servizio

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante, Maresciallo Capo dell’Esercito Italiano, avverso il rigetto da parte dell’Amministrazione di istanza di riconoscimento della dipendenza di patologia da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo.
2. L’appellante – previa esposizione di circostanze già ricostruite nel ricorso di primo grado, indicative, a suo dire, di intenti persecutori nei suoi confronti da parte dei superiori, tra cui fatti sia di rilievo disciplinare, sia concernenti un procedimento di trasferimento, sia richieste di accesso ad atti – deduce l’erroneità della sentenza in epigrafe in base ai seguenti motivi d’appello:
a) “error in iudicando, erroneità della sentenza per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990”;
b) “error in iudicando violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1993 n. 1092 e dell’art. 2 d.P.R. n. 461/2001”;
c) “error in iudicando, error in procedendo, falsa applicazione di limiti al potere giudiziale di censura della discrezionalità tecnica”;
3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
4. La causa, chiamata all’udienza del 30 novembre 2021, è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo d’appello deve essere considerato infondato. Secondo il Collegio quanto dedotto, in particolare anche con il richiamo a quanto previsto dall’art. 14, co. 1, secondo periodo, d.P.R. n. 461/2001, non vale a mettere in discussione il consolidato orientamento di questo Consiglio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio (CVCS), cui si era conformato il provvedimento di diniego, è “espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali” (e plurimis, Cons. di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818), con la conseguenza che, “nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.p.r. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” (Cons. di Stato, Sez. II, 12 agosto 2013, n. 812; cfr. id. 2 maggio 2017, n. 1005). Inoltre, l’Amministrazione, con il provvedimento con cui recepisce il parere del CVCS, assolve pienamente, sia pure per relationem, l’obbligo motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 25 gennaio 2017, n. 191).

 

Accertamento della causa di servizio

5. 2. Deve essere considerato infondato anche il secondo motivo d’appello, diretto ad evidenziare l’erroneità del convincimento del Tar sia in ordine al difetto di dimostrazione da parte del ricorrente dell’ingiustizia dell’operato dei superiori e dell’intenzione di creare una situazione di permanente disagio nello svolgimento del servizio, sia all’esigenza di ancorare la dipendenza da causa di servizio a specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento del servizio. In merito alla connotazione dei fatti ai quali ancorare la dipendenza da causa di servizio, questo Consiglio ha espresso l’indirizzo, cui il Collegio ritiene di conformarsi, per cui “una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell’insorgere di un’infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio. Perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa” (Cons. Stato Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975). Inoltre, quanto dedotto dall’appellante anche in questo grado di giudizio non consente di ritenere dimostrata o assistita da sufficienti indizi la tesi dell’ingiustizia dell’operato dei superiori, fermo restando che al thema decidendum non appartengono profili relativi a procedimenti disciplinari o a richieste di accesso agli atti, poiché l’accertamento della causa di servizio investe la necessità di accertare la riconducibilità eziologica dell’infermità addotta dall’interessato alla sua attività di servizio (cfr. Cons. Stato Sez. III, 13 agosto 2018, n. 4917).

 

Accertamento della causa di servizio

Il secondo motivo d’appello è infondato anche nella parte in cui viene censurato il convincimento del Tar in merito alla mancanza di dimostrazione che i fatti addotti dal ricorrente costituissero un’illegittima manifestazione del potere spettante ai superiori gerarchici, in quanto non si sarebbe potuto pretendere la dimostrazione – che avrebbe richiesto una probatio diabolica – né dell’ingiustizia operata nei confronti dell’appellante, né dell’intenzione dei medesimi superiori di creare una situazione di disagio nello svolgimento del servizio. Infatti, quanto riferito dall’appellante configura sostanzialmente una prospettazione di mobbing nei suoi confronti che – oltre a sostanziare questione non appartenente al procedimento di riconoscimento della causa di servizio – si rivela carente della necessaria dimostrazione de “l’indissolubile nesso causale e quella particolare finalizzazione che costituiscono gli elementi essenziali per dimostrare l’esistenza di un disegno unitario volto alla vessazione della figura professionale della vittima, secondo la definizione di mobbing adottata dalla giurisprudenza” nonché “l’elemento soggettivo nei riferiti comportamenti vessatori dei superiori gerarchici” (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2412).
5.3. Anche il terzo motivo d’appello, diretto ad evidenziare profili di contraddizione e di apoditticità della motivazione della sentenza in epigrafe con riferimento alla valutazione del parere del CVCS, deve essere considerato infondato. Va osservato che la competente Commissione medica ospedaliera (CMO), a seguito della seconda visita, aveva diagnosticato all’interessato “-OMISSIS-“. Il CVCS aveva espresso parere contrario sull’istanza dell’appellante con la seguente motivazione: “-OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili nel tono dell’umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all’ambiente; l’affezione, pertanto, non è in alcun modo influenzabile dagli ambienti esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono avere assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante”.
Il tenore di tale parere consente di desumere che il CVCS non solo ha considerato la sussistenza dei fatti di servizio invocati dall’appellante – il che vale ad escludere un vizio di carenza di motivazione di detto parere per la pretesa mancanza di riferimenti alle “circostanze inerenti il servizio del ricorrente” o “al luogo di lavoro del ricorrente ovvero alle sue mansioni ovvero, ancora, alle cause mediche a sostegno delle assenze per malattia svolte dallo stesso ricorrente, né, invero, ai molteplici peculiari casi di servizio esposti” – ma ha anche valutato che la patologia riscontrata, per sua natura, “non è in alcun modo influenzabile dagli ambienti esterni”. Tale conclusione si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale e dalla formulazione del parere non emergono macroscopici elementi di irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità o travisamento di fatti che ne consentirebbero un sindacato in sede di giurisdizione di legittimità .

 

Accertamento della causa di servizio

La censurata omissione di esame da parte del CVCS di eventi emotivi forti e ripetuti correlati all’ambiente di lavoro che sarebbe stato “caratterizzato da una continua prevaricazione”, posta in essere dai superiori ai danni del ricorrente, rinvia, come sopra già rilevato, ad un’indimostrata prospettazione di mobbing, sia sotto il profilo di un disegno unitario volto alla vessazione della professionalità dell’interessato sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo vessatorio in capo ai superiori. In mancanza di una tale dimostrazione non avrebbe potuto avere alcun seguito la tesi dell’interessato in merito alla non neutralità delle relazioni dei superiori rese ai fini del procedimento di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Anche le doglianze che fanno leva sull’omessa considerazione da parte della CMO e del CVCS della certificazione rilasciata del’Centro per la rilevazione del danno biologico da patologia mobbing compatibilè dell’ASL -OMISSIS- e della documentazione proveniente dalla ASL -OMISSIS- non può darsi seguito, considerato che il procedimento di riconoscimento di causa servizio è oggetto di specifica disciplina che ha inteso riservare agli organi ivi previsti i necessari accertamenti medici (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619).
6. In conclusione l’appello deve essere considerato infondato e deve essere respinto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante, e plurimis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le circostanze della controversia inducono il Collegio a ritenere che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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