La notifica al terzo interessato degli avvisi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1352.

La notifica al terzo interessato degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal tribunale del riesame deve essere effettuata presso il difensore cui è conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest’ultimo per ogni effetto processuale.

Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1352. La notifica al terzo interessato degli avvisi

Data udienza 25 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Sequestro preventivo – Agenzia – Raccolta illecita di scommesse on line – Rapporto di pertinenzialità – Riesame – Termine – Decorrenza – Terzo interessato – Rilascio di procura speciale ex art. 100 c.p.p. – Domicilio eletto si intende quello presso il difensore per ogni effetto processuale (ricezione notifiche)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG Dott. SECCIA Domenico;
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. (OMISSIS);
Il difensore chiede l’accoglimento del ricorso

La notifica al terzo interessato degli avvisi

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato il riesame proposto da (OMISSIS), quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, disposto ex articolo 321 c.p.p., comma 1, dell’agenzia (OMISSIS), di cui e’ titolare la ricorrente, per i reati ex L. n. 401 del 1989, articoli 4, commi 1 e 4-bis, contestati fino al marzo 2019.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore speciale di (OMISSIS).
Si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza della motivazione sulla sussistenza del rapporto di pertinenzialita’ tra il reato ascritto agli indagati e la res oggetto di sequestro preventivo.
Mancherebbe altresi’ la motivazione sulla circostanza che i reati ascritti agli indagati (OMISSIS) ed (OMISSIS) siano stati commessi per mezzo dell’agenzia sottoposta a sequestro preventivo; che la raccolta illecita delle scommesse on line sia stata effettuata tramite l’agenzia della ricorrente.
Il Tribunale del riesame avrebbe motivato esclusivamente sulla intestazione solo formale dell’agenzia alla ricorrente; cio’ pero’ non legittimerebbe l’imposizione del vincolo.
La motivazione sul vincolo di pertinenzialita’ dovrebbe essere poi ancora piu’ rigorosa quando risulti che il bene e’ di un terzo estraneo al reato.
Il nesso di pertinenzialita’ non emergerebbe neanche dalle pagine (271 -278) dell’ordinanza cautelare personale genetica, che sarebbero utili solo quanto alla sussistenza del fumus.
Il difensore ha poi depositato le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.

 

La notifica al terzo interessato degli avvisi

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata e’ stata comunicata al difensore e procuratore speciale, all’epoca nominato avv. (OMISSIS), il 25 giugno 2021, e personalmente alla terza interessata il 5 luglio 2021.
Il ricorso per cassazione e’ stato depositato il 15 luglio 2021 ed e’ inammissibile perche’ tardivo perche’ il termine per l’impugnazione scadeva il 10 luglio
Il termine di 15 giorni per il ricorso ex articolo 325 c.p.p., decorre dalla notifica dell’avviso di deposito.
1.1. Nel caso in cui il riesame sia stato proposto dal terzo interessato, che puo’ agire in giudizio solo mediante il rilascio di procura speciale ex articolo 100 c.p.p., l’ordinanza del Tribunale del riesame deve essere comunicata esclusivamente al procuratore speciale e non anche, come avvenuto, al terzo interessato personalmente.
La giurisprudenza e’, infatti, costante nell’affermare che il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall’articolo 100 c.p.p., e’ portatore d’interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che e’ soddisfatto attraverso il conferimento di procura liti al difensore; tale principio e’ stato ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 (per cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex articolo 100, c.p.p.; ne’, in tal caso, puo’ trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 182, comma 2, cod. proc. Per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza”; nello stesso senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 – 01).
1.2. L’equiparazione del terzo interessato agli altri soggetti indicati dell’articolo 100 c.p.p., perche’ portatore di interessi civilistici, e la necessita’ di stare in giudizio mediante il procuratore speciale, implica l’applicazione al terzo anche dell’articolo 100 c.p.p., commi 4 e 5.
L’articolo 100 c.p.p., fa infatti riferimento al “Difensore delle altre parti private” ed il terzo e’ certamente una parte privata del processo.
1.3. Poiche’ il terzo, come le altre parti private, non puo’ stare in giudizio personalmente ma attraverso il procuratore speciale, l’articolo 100 c.p.p., comma 4 prevede che “Il difensore puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono essa espressamente riservati”.
Fra gli atti che il procuratore speciale puo’ ricevere vi sono anche le notifiche degli avvisi di deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame; cio’ soprattutto perche’, l’articolo 100 c.p.p., comma 5, con una previsione analoga a quanto previsto dall’articolo 33 disp. att. c.p.p., per la persona offesa che abbia nominato il difensore, prevede che “Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.
1.4. Deve dunque concludersi che il terzo, quale portatore di interessi civilistici, puo’ stare in giudizio solo mediante il procuratore speciale; il domicilio del terzo, una volta conferita la procura speciale con la nomina del difensore, si intende eletto presso il difensore per ogni effetto processuale, quindi anche per la ricezione delle notifiche dell’avviso di deposito dell’ordinanza del Triburale del riesame; per altro il difensore e’ espressamente autorizzato a ricevere gli a:ti per il terzo in base all’articolo 100 c.p.p., comma 4.
Inoltre, quanto all’articolo 128 c.p.p., il terzo ha si’ l diritto di impugnazione, ma puo’ essere esercitato solo mediante il procuratore speciale.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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