Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 maggio 2021| n. 21357.
In tema di truffe online, la competenza del giudice penale si radica nel luogo di consumazione del reato, che nel caso di pagamento con bonifico è quello del luogo dove è aperto il conto corrente del ricevente. Ad affermarlo è la Cassazione, secondo cui, dunque, è la modalità di pagamento del prezzo che determina il radicamento della competenza giurisdizionale.
Sentenza|31 maggio 2021| n. 21357. Truffe online e la competenza del giudice penale
Data udienza 1 aprile 2021
Integrale
Tag – parola: Reati – Truffe on line – Competenza – Luogo di consumazione del reato – Pagamento con bonifico – Luogo dove è aperto il conto corrente del ricevente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TORINO;
nei confronti di:
TRIBUNALE MILANO;
con l’ordinanza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2018, il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di (OMISSIS). A ragione osservava che l’imputato, chiamato a rispondere del delitto di truffa contrattuale, aveva conseguito il profitto, mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay evolution”), nel tempo e nel luogo, (OMISSIS), in cui la persona offesa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta; tale irreversibile operazione, infatti, aveva contestualmente realizzato sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
2. Con ordinanza del 27 novembre 2020, il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha, a sua volta, ricusato la propria competenza territoriale richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in base al quale, nel caso in cui le modalita’ del sistema di pagamento non presentino le caratteristiche di immediata irreversibilita’ per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su “postepay”, ed il profitto, pertanto, viene conseguito non attraverso ricarica con denaro contante ma attraverso strumenti telematici, quali il bonifico bancario, il tempo e il luogo di consumazione del reato di truffa sono quelli in cui la persona offesa ha conseguito l’ingiusto profitto e non I quello in cui viene data la disposizione di pagamento. In base all’enunciato principio, la competenza territoriale si e’ radicata presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del cui circondario si trova l’ufficio postale dove la persona offesa ha ottenuto il rilascio della carta “postepay” beneficiaria del bonifico ((OMISSIS)).
3. Ritenendo sussistente il conflitto negativo di competenza, il Giudice di Torino ha rimesso gli atti a questa Corte.
Truffe online e la competenza del giudice penale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando, cosi’, luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’articolo 28 c.p.p., la cui risoluzione e’ demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Cio’ premesso, deve ravvisarsi, nella fattispecie, la competenza per territorio del Tribunale di Milano in composizione monocratica alla luce del principio di diritto gia’ affermato da questa Corte in casi analoghi di truffe c.d. “on line”, perpetrate con l’acquisizione del profitto non mediante accreditamento di somme effettuato su carta ricaricabile tipo “postepay” dell’agente bensi’ mediante l’uso di strumenti telematici come il “bonifico bancario on line” (Sez. 2, n. 12196 del 20/2/2018, Spagnolo, n. m.; Sez. 1, n. 8677 del 24/1/2018, Confl. comp. in proc. Verona, n. m.; Sez. 1, n. 34480 del 13/6/2017, Confl. comp. in proc. Sardiello, n. m.; Sez. 2, n. 14730 del 10/1/2017, Spagnolo, Rv. 269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; Sez. 1, n. 25230 del 13/3/2015, Confl. comp. in proc. Migliorati, Rv. 263962; vedi anche, in un caso di estorsione, Sez. 1, n. 16365 del 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Maltese e altro, n. m.).
Non sempre, infatti, nelle truffe c.d. “on line – in cui la contrattazione fra l’agente e la persona offesa si svolge sempre a distanza mediante l’uso di strumenti telematici (quali siti Internet, email, chat, messaggistica, ecc. o una combinazione di mezzi diversi, a volta coadiuvati anche dall’uso del telefono) anche l’atto dispositivo posto in essere dal soggetto passivo e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente – l’uno e l’altro necessari per la consumazione della truffa che postula l’effettiva deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez. U, n. 18 del 21/6/2000, Franzo e altri, Rv. 216429) – sono anche essi fatti che avvengono “a distanza”. Cio’ non avviene laddove il raggirato esegua il pagamento nei confronti del truffatore con una spedizione in contrassegno o servendosi della cosi’ detta ricarica, che consiste nella creazione di una provvista che il beneficiario potra’ utilizzare in un secondo momento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo – per l’appunto “ricaricabile”, quale “postepay”). In tutte queste ipotesi, il momento della consumazione e’ quello dell’acquisizione della res da parte dell’autore del reato; essa, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, si realizza in modo immediato ed irrevocabile con l’accredito della provvista in favore del soggetto agente, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario. Al contrario, se ad essere utilizzato e’ un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario “on line”, non vi e’ immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente. Infatti, l’autore del bonifico conserva il potere di revocare la disposizione fino quando il beneficiario provvede alla riscossione del denaro presso la sede dell’ufficio bancario o postale dove e’ stato acceso il conto abbinato alla carta “postepay”.
3. Nel caso di specie, in cui, secondo il capo di imputazione, non e’ avvenuta la ricarica della carta “Postepay” dell’imputato tramite operazioni eseguite dalla persona offesa presso gli uffici postali o altri esercizi pubblici, ma e’ stato eseguito un bonifico bancario on line tramite conto ING DIRECT, il reato si e’ consumato nel luogo dove l’agente ha conseguito l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma; quindi nel luogo dove e’ stato attivato il conto corrente abbinato alla carta “postepay” utilizzata per ricevere la somma accreditata tramite il bonifico ovvero l’ufficio postale di (OMISSIS).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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